ACTA APOSTATICAE SEDIS : come, cambiando un po' qua e un po' la, si può cambiare tutto...

venerdì 9 novembre 2012

Ut unum non sint..!


Gli eterodossi, del Pontificio Consiglio per il dialogo Interreligioso, fanno gli aguri di buona festività Deepavali ai fautori della satanica religione indù...

Il falso, perchè fautore dell'eretica dottrina conciliare sul cosidetto dialogo con le false religioni,  Pontificio Consiglio per il dialogo Interreligioso, ha madato gli auguri di buona festività Deepavali ossia "fila di lampade ad olio" agli induisti.

Oramai questi venduti della fede agiscono apertamente ed in maniera impunita...
Ci si chiede del come sia possibile che chi dovrebbe "portare l'obbedienza alla fede cattolica" tutte le genti, per far si che si salvino l'anima, abbiano abbandonato, la radicalità del messaggio Evangelico, dal conciliabolo in poi:

“Come il Padre ha inviato Me, anch’io mando voi” (Giov. 20:21).
“Chi ascolta voi, ascolta Me” (Luca 10:16).
“Andate, perciò, e insegnate a tutte le nazioni... insegnando loro ad osservare tutto quello che vi ho comandato ed ecco, Io sono con voi tutti i giorni, fino alla consumazione del mondo” (Matt. 28:19-20).
“Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura... chi viene battezzato e crede sarà salvato e chi non crede sarà condannato” (Marco 16:16).
 per dar credito a queste religioni che definire sataniche è un eufemismo, (alla fine dell'articolo metterò tutta una serie di false divinità adorate dagli adepti induisti). Una sola risposta: "ERESIA". E' dato che l'eresia separa mortalmente dalla comunione con Dio non si può più dar credito a chi promuove tali scelleratezze:

Qui di seguito è pubblicata integralmente (per la prima volta in lingua italiana), la Costituzione Apostolica emanata in forma Bullae “Cum ex Apostolatus officio” il 15 marzo 1559.
 
5 - Pene per il delitto di favoreggiamento delle eresie.

File:Paolo IV.jpgInoltre, incorreranno nella sentenza di scomunica «ipso facto», tutti quelli che scientemente (scienter) si assumeranno la responsabilità d’accogliere (receptare) e difendere, o favorire (eis favere) coloro che, come già detto, siano colti sul fatto, o confessino o siano convinti in giudizio, oppure diano loro attendibilità (credere) o insegnino i loro dogmi (eorum dogmata dogmatizare); e siano tenuti come infami; né siano ammessi, né possano esserlo (nec admitti possint) con voce, sia di persona, sia per iscritto o a mezzo delegato o di procuratore per cariche pubbliche o private, consigli, o sinodi o concilio generale o provinciale, né conclave di cardinali, né alcuna congregazione di fedeli od elezione di qualcuno, né potranno testimoniare; non saranno intestabili, né chiamati a successione ereditaria, e nessuno sarà tenuto a rispondere ad essi in alcun affare; se poi abbiano la funzione di giudici, le loro sentenze non avranno alcun valore e nessuna causa andrà portata alle loro udienze; se avvocati il loro patrocinio sia totalmente rifiutato; se notai, i rogiti da loro redatti siano senza forza o validità.
Oltre a ciò, siano i chierici privati di tutte e ciascuna delle loro chiese, anche cattedrali, metropolitane, patriarcali e primaziali, delle loro dignità, monasteri, benefici e cariche ecclesiastiche (et officiis ecclesiasticis) in qualsivoglia modo, come sopra riferito, dalle qualifiche ottenute anche regolarmente, da loro come dai laici, anche se rivestiti, come si è detto, regolarmente delle suddette dignità, siano privati «ipso facto», anche se in possesso regolare, di ogni regno, ducato, dominio, feudo e di ogni bene temporale posseduto; i loro regni, ducati, domini, feudi e gli altri beni di questo tipo, diverranno per diritto, di pubblica proprietà o anche proprietà di quei primi occupanti che siano nella sincerità della fede e nell’unità con la Santa Romana Chiesa sotto la nostra obbedienza o quella dei nostri successori, i Romani Pontefici canonicamente eletti.

6 - Nullità della giurisdizione ordinaria
e pontificale in tutti gli eretici.

Aggiungiamo che, se mai dovesse accadere in qualche tempo che un vescovo, anche se agisce in qualità di arcivescovo o di patriarca o primate od un cardinale di Romana Chiesa, come detto, od un legato, oppure lo stesso Romano Pontefice, che prima della sua promozione a cardinale od alla sua elevazione a Romano Pontefice, avesse deviato dalla fede cattolica o fosse caduto in qualche eresia (o fosse incorso in uno scisma o abbia questo suscitato), sia nulla, non valida e senza alcun valore (nulla, irrita et inanis existat), la sua promozione od elevazione, anche se avvenuta con la concordanza e l’unanime consenso di tutti i cardinali; neppure si potrà dire che essa è convalidata col ricevimento della carica, della consacrazione o del possesso o quasi possesso susseguente del governo e dell’amministrazione, ovvero per l’intronizzazione o adorazione (adoratio) dello stesso Romano Pontefice o per l’obbedienza lui prestata da tutti e per il decorso di qualsiasi durata di tempo nel detto esercizio della sua carica, né essa potrebbe in alcuna sua parte essere ritenuta legittima, e si giudichi aver attribuito od attribuire una facoltà nulla, per amministrare (nullam ... facultatem) a tali persone promosse come vescovi od arcivescovi o patriarchi o primati od assunte come cardinali o come Romano Pontefice, in cose spirituali o temporali; ma difettino di qualsiasi forza (viribus careant) tutte e ciascuna (omnia et singula) di qualsivoglia loro parola, azione, opera di amministrazione o ad esse conseguenti, non possano conferire nessuna fermezza di diritto (nullam prorsus firmitatem nec ius), e le persone stesse che fossero state così promosse od elevate, siano per il fatto stesso (eo ipso) e senza bisogno di una ulteriore dichiarazione (absque aliqua desuper facienda declaratione), private (sint privati) di ogni dignità, posto, onore, titolo, autorità, carica e potere (auctoritate, officio et potestate)...
 Codice di Diritto Canonico (1917) al canone 188, art. n. 4:
“Qualsiasi ufficio sarà vacante ipso facto [per il fatto stesso] per tacita rinuncia e senza che sia richiesta alcuna dichiarazione, ... §4 per pubblica defezione dalla Fede Cattolica;... (Ob tacitam renuntiationem ab ipso iure admissam quaelibet officia vacant ipso facto et sine ulla declaratione, si clericus: … 4. A fide catholica publice defecerit;...)”
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 La festa di Diwali è celebrata da tutti gli indù ed è conosciuta come Deepavali ossia "fila di lampade ad olio". Simbolicamente fondata su un’antica mitologia, essa rappresenta la vittoria della verità sulla menzogna, della luce sulle tenebre, della vita sulla morte, del bene sul male. La celebrazione vera e propria dura tre giorni segnando l’inizio di un nuovo anno, la riconciliazione familiare, specialmente tra fratelli e sorelle, e l’adorazione a Dio. Quest’anno la festa è stata celebrata da molti indù il 5 novembre. Per l’occasione il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso ha inviato agli Indù il messaggio sul tema: "Cristiani e Indù:

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