Ufficialmente secondo la Carta Costituzionale del Sovrano Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, il prelato è nominato dal Sommo Pontefice, che lo sceglie in una terna di nomi proposti dal Gran Maestro previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio. Nel caso in cui nessuno dei candidati presentati incontri l’approvazione del Santo Padre, saranno proposti altri nominativi.
Il Prelato coadiuva il Cardinale Patrono nell’esercizio del suo officio presso l’Ordine.

Inoltre il Prelato è il superiore religioso del clero dell’Ordine nella funzione sacerdotale e vigila affinché la vita religiosa e sacerdotale dei Cappellani e il loro apostolato si svolgano secondo la disciplina e lo spirito melitensi.
Importante è che il Prelato assiste il Gran Maestro e il Gran Commendatore nella cura della vita spirituale e dell’osservanza religiosa dei membri dell’Ordine e in tutto ciò che concerne il carattere spirituale delle opere dell’Ordine. Ad ogni sessione del Capitolo Generale Ordinario il Prelato presenta una relazione sullo stato spirituale dell’Ordine.
La Missione dell’Ordine di Malta è così indicata: In ossequio alle secolari tradizioni, l’Ordine ha il fine di promuovere la gloria di Dio mediante la santificazione dei membri, il servizio alla Fede e al Santo Padre e l’aiuto al prossimo.
Fedele ai precetti divini ed ai consigli di Nostro Signore Gesù Cristo, guidato dagli insegnamenti della Chiesa, l’Ordine afferma e diffonde le virtù cristiane di carità e di fratellanza, esercitando, senza distinzione di religione, di razza, di provenienza e di età, le opere di misericordia verso gli ammalati, i bisognosi e le persone prive di patria. In modo particolare esercita l’attività istituzionale nel campo ospedaliero, inclusa l’assistenza sociale e sanitaria, anche in favore delle vittime delle calamità eccezionali e delle guerre, curandone l’elevazione spirituale e rafforzandone la fede in Dio.
I Priorati e le Associazioni possono erigere, in base alle norme del Codice, un ente dipendente, conforme alle leggi nazionali e alle convenzioni internazionali e agli accordi presi con le Nazioni, per poter esercitare la propria attività istituzionale.