ACTA APOSTATICAE SEDIS : come, cambiando un po' qua e un po' la, si può cambiare tutto...

giovedì 28 dicembre 2017

Contenere i danni?

De Mattei risponde a Edward Peters sulla lettera di Buenos Aires e il magistero autentico


Pubblichiamo la risposta del prof. Roberto De Mattei al prof. Peters sulla crisi della Chiesa in un articolo, uscito solo in lingua inglese su Onepeterfive il 19 dicembre scorso, che approfondisce il dibattito scaturito dalla pubblicazione negli Acta Apostolicae Sedis dei Criteri fissati dai vescovi argentini per l’interpretazione del’AL insieme alla Lettera papale di approvazione.
Il prof Edward Peters è uno studioso di sicura ortodossia che vuol contenere i danni della Esortazione post-sinodale Amoris laetitia di papa Francesco attraverso le armi del diritto canonico, in particolare del canone 915 del nuovo Codice (ne avevo parlato qui), che recita: «Non siano ammessi alla sacra Comunione gli scomunicati e gli interdetti, dopo l’irrogazione o la dichiarazione della pena e gli altri che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto» (cf. E. Peters, Three ways to not deal with Canon 915, in “The Catholic World Report”, Jan. 24, 2017 e Some remarks on the de Mattei interview, in “The Catholic World Report”, Dec. 13, 2017 in cui critica la mia intervista a “Onepeterfive” dell’11 dicembre 2017.
A questo fine egli cerca di minimizzare il “Rescriptum ex audientia SS.mi” del 5 giugno 2017, rendendo praticamente irrilevanti sul piano teologico e canonico i due documenti che ad esso sono allegati (cf. On the appearance of the pope’s letter to the Argentine bishops in the Acta Apostolicae Sedis, in In the Light of the Law – A Canon Lawyer’s Blog, Dec. 4, 2017).
Cercherò di spiegare perché questa posizione, pur mossa da buone intenzioni, mi sembra debole e pericolosa.

Per quanto riguarda il diritto canonico rimando allo studio di un valente giurista italiano che si cela dietro lo pseudonimo di Augustinus Hipponensis. Egli osserva che quando il canone 915 cita «coloro che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto», non si riferisce solo ai divorziati risposati, ma ad una più vasta categoria di persone che comprende ad esempio, come ricordava in un suo scritto il cardinale Burke, anche i politici che sostengono pubblicamente normative sull’aborto o l’eutanasia (Canon 915: The Discipline Regarding the Denial of Holy Communion to Those Obstinately Persevering in Manifest Grave Sin, in “Periodica de re canonica” (2007), pp. 3-58).
L’intenzione di papa Bergoglio non è di modificare in toto il canone 915, ma solo di espungere da esso una categoria di persone (i divorziati risposati). Per farlo non era necessario, e nemmeno logico, di intervenire sulla norma generale. Il rescritto pontificio intende agire sul divieto particolare e specifico (i divorziati risposati) lasciando intatta la disposizione generale.
Il can. 20 del nuovo Codice in effetti, consente al legislatore canonico di abrogare una disciplina precedente, anche in maniera tacita o implicita, allorché la legge posteriore sia incompatibile con la precedente, oppure quando sia riordinata ex novo la materia, oggetto della legge precedente.
Nel nostro caso sembra indubbio che, sul piano legislativo, il divieto sancito nella Familiaris Consortio e dal diritto divino sia stato fatto cadere già a seguito dell’esortazione Amoris laetitia. «Oggi, sicuramente lo è – scrive il canonista italiano – atteso che il Vescovo di Roma, facendo propri i Criterios básicos (dei vescovi argentini) ed elogiandoli come unica ermeneutica possibile della sua esortazione, abbia inteso ammettere la categoria dei divorziati risposati – o come si dice degli adulteri – alla Comunione, prevedendo per essi una gradualità nell’ammissione al Sacramento. Pertanto il divieto – un tempo assoluto – non sarebbe più da considerarsi così stringente. Certo, come afferma il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi nella Dichiarazione del 2000, si tratta di un divieto di diritto divino. Non si discute. E tuttavia allora si pone un indubbio contrasto tra il diritto umano e quello divino di cui deve prendersi atto, senza cercare di eluderlo affermando l’irrilevanza dei due documenti e senza volerne trarre le logiche conseguenze teologiche e canoniche».
Per quanto riguarda invece l’aspetto teologico della questione, mi permetto di definire erronea, o quantomeno minimalista, la concezione del Magistero della Chiesa che sembra avere il prof. Peters. Il Magistero ordinario, esercitato giorno per giorno dalla Chiesa, comprende le encicliche, i decreti, le lettere pastorali e i discorsi del Papa e dei Vescovi in tutto il globo.
La quasi totalità dell’insegnamento di Pio XII in materia di regolazione delle nascite è espresso in discorsi, come quelli alle ostetriche o ai medici cattolici, ai quali si dovrebbe negare il valore di Magistero autentico, se si applicasse la visione riduttiva del prof. Peters. Gli oltre cento documenti ecclesiastici raccolti nell’Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum di Heinrich Denzinger (1819-1883), aggiornato fino ai nostri giorni, comprendono costituzioni, bolle, brevi, motu proprio, decreti, encicliche, esortazioni e lettere apostoliche di ogni genere e, nel loro insieme, costituiscono il depositum fidei della Chiesa.
Pochi di questi atti sono di per sé infallibili. Ma anche il Magistero ordinario può divenire infallibile quando è universale, nel senso di essere continuamente ripetuto. La nota dottrinale esplicativa della Professio fidei della Congregazione per la dottrina della Fede del 18 maggio 1998 (AAS, 90 (1998), pp. 542-551) ribadisce che una dottrina è da intendersi come proposta infallibilmente quando, pur non esistendo una forma solenne di definizione, «questa dottrina appartenente al patrimonio del depositum fidei è insegnata dal magistero ordinario e universale» (n. 9). Magistero ordinario universale che, come spiega la Congregazione per la Dottrina della Fede, per essere considerato infallibile deve essere «inteso in senso diacronico, e non solo necessariamente sincronico» (ibid., nota 27).
Per questo, «nelle Encicliche Veritatis Splendor, Evangelium Vitae e nella stessa Lettera Apostolica Ordinatio Sacerdotalis, il Romano Pontefice ha inteso, sebbene non in una forma solenne, confermare e riaffermare dottrine che appartengono all’insegnamento del Magistero ordinario e universale, e che quindi sono da tenersi in modo definitivo e inequivocabile» (” (Card. Tarcisio Bertone, A proposito della recezione dei documenti del magistero e del dissenso pubblico, Osservatore Romano 20 dicembre 1996).
Il 2 dicembre 2017 il Vaticano ha comunicato che il 5 giugno di quest’anno papa Francesco ha conferito lo status di “magistero autentico” alla lettera da lui inviata il 5 settembre 2016 ai vescovi della regione di Buenos Aires. Il testo della Lettera unitamente ai Criterios básicos elaborati dai vescovi argentini è stato pubblicato, in forma di Epistula Apostolica, negli Acta Apostolicae Sedis, il registro ufficiale della Sede Apostolica (fascicolo 10 dell’anno 2016, pp. 1071-1074).
I due documenti sono stati promulgati con un rescritto ex audientia SS.mi, a firma del card. Segretario di Stato, Pietro Parolin, che, oltre a disporre la pubblicazione dei due predetti atti, li ha qualificati come espressione del Magistero Autentico (Summus Pontifex decernit ut duo Documenta quae praecedunt edantur per publicationem in situ electronico Vaticano et in Actis Apostolicae Sedis, velut Magisterium authenticum).
Questo documento, come l’Esortazione apostolica Amoris laetitia, appartiene certamente al Magistero ordinario della Chiesa. Come ben nota il padre Brian Harrison, in un testo presentato da un altro illustre studioso, il prof. Paolo Pasqualucci, le Epistulae apostolicae sono di rango superiore alle Litterae apostolicae, ai Motu Proprio e persino alle Costituzioni Apostoliche, come quella con la quale Giovanni Paolo II ha promulgato il Catechismo della Chiesa Cattolica. Giovanni Paolo si è servito di una Epistola Apostolica per promulgare ciò che viene considerata una definizione ex cathedra proclamante una verità infallibile della seconda categoria (definitive tenenda); vale a dire, che solo gli uomini possono esser ordinati sacerdoti (Ordinatio Sacerdotalis, 1994).
Il carattere infallibile non deriva naturalmente dalla forma di Epistola Apostolica, ma dal fatto che l’insegnamento del Papa ha confermato quello plurisecolare della Chiesa. Perciò, non a torto, il cardinale Francesco Coccopalmerio, presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, ha dichiarato il 5 dicembre al “Catholic News Service”:
«The fact that the pope requested that his letter and the interpretations of the Buenos Aires bishops be published in the AAS means that His Holiness has given these documents a particular qualification that elevates them to the level of being official teachings of the church». «While the content of the pope’s letter itself does not contain teachings on faith and morals, it does point toward the interpretations of the Argentine bishops and confirms them as authentically reflecting his own mind,” the cardinal said. “Thus together the two documents became the Holy Father’s authentic magisterium for the whole church».
L’Epistula di Papa Francesco spazza via ogni “ermeneutica della continuità”, affermando con autorità che l’unica corretta interpretazione del cap. 8 della Esortazione Apostolica Amoris laetitia è quella sostenuta dai vescovi di Buenos Aires nella loro lettera pastorale del 5 settembre 2016 («No hay otras interpretaciones»). Nell’art. 6 di questa lettera, i vescovi affermano che «se si giunge a riconoscere che, in un determinato caso, ci sono dei limiti personali che attenuano la responsabilità e la colpevolezza, particolarmente quando una persona consideri che cadrebbe in ulteriori mancanze danneggiando i figli della nuova unione, Amoris laetitia apre la possibilità dell’accesso ai sacramenti della Riconciliazione e dell’Eucaristia».
Secondo Peters i due documenti di papa Francesco non conterrebbero asserzioni circa la fede e la morale, ma solo disposizioni di carattere disciplinare. Ma un atto normativo, avente carattere disciplinare in materia di fede o di morale è sempre un atto di Magistero. Il Denzinger è pieno di disposizioni disciplinari o pastorali, come le risposte di Niccolò I (858-867) “Ad consulta vestra” ai Bulgari del 13 novembre 866, che devono essere considerate atti di Magistero autentico. Nel caso della Epistula di papa Francesco non ci troviamo di fronte a una regola di carattere disciplinare, ma ad un nuovo insegnamento in materia di morale, che intende chiaramente ammettere gli adulteri alla Comunione, prevedendo per essi una gradualità nell’ammissione al Sacramento.
L’“ermeneutica della continuità”, ovvero il tentativo di interpretare alla luce della Tradizione della Chiesa documenti ambigui od erronei, ha mal funzionato perfino quando a promuoverla è stato un Papa come Benedetto XVI. Non è illusorio pretendere di utilizzarla quando è il Papa stesso che propone l’ermeneutica della discontinuità? Non è più semplice e logico ricordare che vi può essere errore anche in atti del Magistero ordinario non infallibile? Magistero autentico non significa infatti “dogmatico” e se il fedele constata, in maniera ragionevolmente evidente, una opposizione precisa tra un testo di questo Magistero e la legge divina della Chiesa, dopo aver studiato accuratamente la questione, può lecitamente sospendere o negare il suo assenso al documento papale.
Questa dottrina si trova nei teologi più autorevoli, come il padre Hugo von Hurter (1832-1914), che afferma:
«Se alla mente del fedele si presentano ragioni gravi e solide, soprattutto teologiche, contro decisioni del magistero autentico [=non infallibile], sia episcopale che pontificio, gli sarà lecito respingere l’errore, assentire condizionatamente, o perfino sospendere anche l’assenso» (Theologiae Dogmaticae Compendium, Wagneriana-Bloud et Barral, Innsbruck-Parigi, 1883, vol. I, p. 492).
Ricordando le parole di san Paolo: «Se anche noi stessi o un angelo dal cielo vi predicasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo predicato, sia anatema» (Gal. 1, 8), san Vincenzo di Lérins commenta:
«Ma perché dice se anche noi stessi e non se anche io stesso? Perché vuol dire che se anche Pietro o Andrea o Giovanni o il collegio intero degli apostoli vi predicasse un vangelo diverso da quello che vi abbiamo predicato, sia anatema. Che rigore tremendo! Per affermare la fedeltà alla fede primitiva non ha risparmiato né se stesso né gli altri apostoli» (Commonitorium, cap. VIII, 2).
La possibilità dell’infedeltà alla Tradizione di un’assemblea di vescovi, e dello stesso Pietro, per quanto rara, non è esclusa. Chiudere gli occhi sulla realtà significa mettersi in un vicolo cieco. La ragione e il sensus fidei impongono di resistere, anche pubblicamente, a un Papa che promuove, sostiene e favorisce errori ed eresie all’interno della Chiesa.
 chiesaepostconcilio.blogspot.it

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