ACTA APOSTATICAE SEDIS : come, cambiando un po' qua e un po' la, si può cambiare tutto...

martedì 10 aprile 2018

Allontanare i lupi dal gregge di Cristo

Paolo IV Cum ex apostolatus officio infallibilità papale



Proponiamo la lettura, con riflessione e meditazione, della Bolla Pontificia di papa Paolo IV, la Cum ex apostolatus officio. Bolla che gode, fuor di ogni  dubbio, dell’infallibilità papale e che lo stesso Papa stabilisce valida in perpetuo.
Il fatto che sia verità infallibile risulta evidente dagli stessi requisiti richiesti dal Concilio Vaticano I con Bolla Dogmatica Pastor Æternus, che stabilisce appunto il dogma dell’infallibilità pontificia, mostrandone al contempo anche i precisi limiti.
Tali requisiti sono:
  1. il soggetto dell’infallibilità: è la persona del Romano Pontefice, il che vuol dire che il Papa deve fare esplicitamente e personalmente propri anche i documenti di un Concilio Ecumenico perché possano questi essere “infallibili”;
  2. la materia dell’infallibilità: che è la dottrina sulla Fede e sulla morale valevole per la Chiesa universale;
  3. il modo di insegnamento da parte del Papa: che è quello di dare valore di definizione alla dottrina proposta.
Ora questi tre requisiti si realizzano perfettamente nel documento pontificio che proponiamo alla lettura di tutti i cristiani di buona volontà.  Ci siamo permessi di includere – a termine della stessa – una importante ricostruzione storica  da parte del professor Roberto de Mattei. Posto quindi che quanto espresso in tale Bolla è verità cattolica, ciascuno tragga le corrette ed oneste conclusioni.


Cum ex apostolatus officio

PAOLO, VESCOVO, SERVO DEI SERVI DI DIO, AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Impedire il Magistero dell’errore
Poiché, a causa della carica d’Apostolato affidataci da Dio, benché con meriti non condicevoli, incombe su di noi il dovere d’avere cura generale del gregge del Signore, e siccome per questo motivo, siamo tenuti a vigilare assiduamente per la custodia fedele e per la sua salvifica direzione e diligentemente provvedere come vigilante Pastore, a che siano respinti dall’ovile di Cristo coloro i quali, in questi nostri tempi, indottivi dai loro peccati, poggiandosi oltre il lecito nella propria prudenza, insorgono contro la disciplina della vera ortodossia e pervertendo il modo di comprendere le Sacre Scritture, per mezzo di fittizie invenzioni, tentano di scindere l’unità della Chiesa Cattolica e la tunica inconsutile del Signore, ed affinché non possano continuare nel magistero dell’errore coloro che hanno sdegnato di essere discepoli della verità.
1 – Finalità della Costituzione: Allontanare i lupi dal gregge di Cristo.
Noi, riteniamo che una siffatta materia sia talmente grave e pericolosa che lo stesso Romano Pontefice, il quale agisce in terra quale Vicario di Dio e di Nostro Signore Gesù Cristo ed ha avuto piena potestà su tutti i popoli ed i regni, e tutti giudica senza che da nessuno possa essere giudicato, qualora sia riconosciuto deviato dalla fede possa essere redarguito, e che quanto maggiore è il pericolo, tanto più diligentemente ed in modo completo si deve provvedere, con lo scopo d’impedire che dei falsi profeti o altre persone investite di giurisdizione secolare possano miserevolmente irretire le anime semplici e trascinare con sé alla perdizione ed alla morte eterna innumerevoli popoli, affidati alle loro cure e governo per le necessità spirituali o temporali; né accada in alcun tempo di vedere nel luogo santo l’abominio della desolazione predetta dal Profeta Daniele, desiderosi come siamo, per quanto ci è possibile con l’aiuto di Dio e come c’impone il nostro dovere di Pastore, di catturare le volpi indaffarate a distruggere la vigna del Signore e di tener lontani i lupi dagli ovili, per non apparire come cani muti che non hanno voglia di abbaiare, per non subire la condanna dei cattivi agricoltori o essere assimilati al mercenario.
2 – Approvazione e rinnovo delle pene precedenti contro gli eretici.
Dopo approfondito esame di tale questione con i nostri venerabili fratelli i Cardinali di Santa Romana Chiesa, con il loro parere ed unanime consenso, Noi, con Apostolica autorità, approviamo e rinnoviamo tutte e ciascuna, le sentenze, censure e pene di scomunica, sospensione, interdizione e privazione, in qualsiasi modo proferite e promulgate contro gli eretici e gli scismatici da qualsiasi dei Romani Pontefici, nostri predecessori o esistenti in nome loro, comprese le loro lettere non collezionate, ovvero dai sacri concili ricevute dalla Chiesa di Dio, o dai decreti dei Santi Padri, o dei sacri canoni, o dalle Costituzioni ed Ordinamenti Apostolici, e vogliamo e decretiamo che essi siano in perpetuo osservati e che si torni alla loro vigente osservanza ove essa sia per caso in disuso, ma doveva essere vigenti; inoltre che incorrano nelle predette sentenze, censure e pene tutti coloro che siano stati, fino ad ora, sorpresi sul fatto o abbiano confessato o siano stati convinti o di aver deviato dalla fede, o di essere caduti in qualche eresia, od incorsi in uno scisma, per averli promossi o commessi, di qualunque stato, grado, ordine, condizione e preminenza essi godano, anche se episcopale, arciepiscopale, primaziale o di altra maggiore dignità quale l’onore del cardinalato o l’incarico della legazione della Sede Apostolica in qualsiasi luogo, sia perpetua che temporanea; quanto che risplenda con l’autorità e l’eccellenza mondana quale la comitale, la baronale, la marchionale, la ducale, la regia o imperiale.
3 – Sulle pene da imporre alla gerarchia deviata dalla fede.
Legge e definizione dottrinale: privazione ipso facto delle cariche ecclesiastiche. Considerando non di meno che coloro i quali non si astengono dal male per amore della virtù, meritano di essere distolti per timore delle pene e che i vescovi, arcivescovi, patriarchi, primati, cardinali, legati, conti, baroni, marchesi, duchi, re ed imperatori, i quali debbono istruire gli altri e dare loro il buon esempio per conservarli nella fede cattolica, prevaricando peccano più gravemente degli altri in quanto dannano non solo se stessi, ma trascinano con se alla perdizione nell’abisso della morte altri innumerevoli popoli affidati alla loro cura o governo, o in altro modo a loro sottomessi; Noi, su simile avviso ed assenso (dei cardinali) con questa nostra Costituzione valida in perpetuo, in odio a così grave crimine, in rapporto al quale nessun altro può essere più grave e pernicioso nella Chiesa di Dio, nella pienezza della Apostolica potestà, sanzioniamo, stabiliamo, decretiamo e definiamo, che permangano nella loro forza ed efficacia le predette sentenze, censure e pene e producano i loro effetti, per tutti e ciascuno dei vescovi, arcivescovi, patriarchi, primati, cardinali, legati, conti, baroni, marchesi, duchi, re ed imperatori i quali, come prima è stato stabilito fino ad oggi, siano stati colti sul fatto, o abbiano confessato o ne siano stati convinti per aver deviato dalla fede o siano caduti in eresia o siano incorsi in uno scisma per averlo promosso o commesso, oppure quelli che nel futuro, siano colti sul fatto per aver deviato dalla fede o per esser caduti in eresia o incorsi in uno scisma, per averlo suscitato o commesso, tanto se lo confesseranno come se ne saranno stati convinti, poiché tali crimini li rendono più inescusabili degli altri, oltre le sentenze, censure e pene suddette, essi siano anche, per il fatto stesso e senza bisogno di alcuna altra procedura di diritto o di fatto, interamente e totalmente privati in perpetuo dei loro Ordini, delle loro chiese cattedrali, anche metropolitane, patriarcali e primaziali, della loro dignità cardinalizia e di ogni incarico di Legato, come pure di ogni voce attiva e passiva e di ogni autorità, nonché‚ di monasteri, benefici ed uffici ecclesiastici con o senza cura di anime, siano essi secolari o regolari di qualunque ordine che avessero ottenuto per qualsiasi concessione o dispensa Apostolica, o altre come titolari, commendatari, amministratori od in qualunque altra maniera e nei quali beneficiassero di qualche diritto, benché‚ saranno parimenti privati di tutti i frutti, rendite e proventi annuali a loro riservati ed assegnati, anche contee, baronie, marchesati, ducati, regni ed imperi; inoltre, tutti costoro saranno considerati come inabili ed incapaci a tali funzioni come dei relapsi e dei sovversivi in tutto e per tutto, per cui, anche se prima abiurassero in pubblico giudizio tali eresie, mai ed in nessun momento potranno essere restituiti, rimessi, reintegrati e riabilitati nel loro primitivo stato nelle chiese cattedrali, metropolitane, patriarcali e primaziali o nella dignità del Cardinalato od in qualsiasi altra dignità maggiore o minore, nella loro voce attiva o passiva, nella loro autorità, nei loro monasteri e benefici ossia nella loro contea, baronia, marchesato, ducato, regno ed impero; al contrario, siano abbandonati all’arbitrio del potere secolare che rivendichi il diritto di punirli, a meno che mostrando i segni di un vero pentimento ed i frutti di una dovuta penitenza, per la benignità e la clemenza della stessa Sede, non siano relegati in qualche monastero od altro luogo soggetto a regola per darsi a perpetua penitenza con il pane del dolore e l’acqua dell’afflizione. Essi saranno considerati come tali da tutti, di qualunque stato, grado, condizione e preminenza siano e di qualunque dignità anche episcopale, arciepiscopale, patriarcale, primaziale o altra maggiore ecclesiastica anche cardinalizia, ovvero che siano rivestiti di qualsiasi autorità ed eccellenza secolare, come la comitale, la baronale, la marchionale, la ducale, la regale e l’imperiale, e come persone di tale specie dovranno essere evitate ed escluse da ogni umana consolazione.
4 – Estinzione della vacanza delle cariche ecclesiastiche
Coloro i quali pretendono di avere un diritto di patronato (e di nomina delle persone idonee a reggere le chiese cattedrali, comprese le metropolitane, patriarcali, primaziali o anche monasteri ed altri benefici ecclesiastici resisi vacanti a seguito di tali privazioni, affinché‚ non siano esposti agli inconvenienti di una diuturna vacanza, ma dopo averli strappati alla servitù degli eretici, siano affidati a persone idonee a dirigere fedelmente i popoli nella via della giustizia, dovranno presentare a Noi o al Romano Pontefice allora regnante, queste persone idonee alle necessità di queste chiese, monasteri ed altri benefici, nei limiti di tempo fissati dal diritto o stabiliti da particolari accordi con la Sede, altrimenti, trascorso il termine come sopra prescritto, la libera disposizione, delle chiese e monasteri, o anche dei benefici predetti, sia devoluto di pieno diritto a Noi od al Romano Pontefice suddetto.
5 – Pene per il delitto di favoreggiamento delle eresie.
Inoltre, incorreranno nella sentenza di scomunica «ipso facto», tutti quelli che scientemente si assumeranno la responsabilità d’accogliere e difendere, o favorire coloro che, come già detto, siano colti sul fatto, o confessino o siano convinti in giudizio, oppure diano loro attendibilità o insegnino i loro dogmi; e siano tenuti come infami; né siano ammessi, né possano esserlo con voce, sia di persona, sia per iscritto o a mezzo delegato o di procuratore per cariche pubbliche o private, consigli, o sinodi o concilio generale o provinciale, né conclave di cardinali, né alcuna congregazione di fedeli od elezione di qualcuno, né potranno testimoniare; non saranno intestabili, né chiamati a successione ereditaria, e nessuno sarà tenuto a rispondere ad essi in alcun affare; se poi abbiano la funzione di giudici, le loro sentenze non avranno alcun valore e nessuna causa andrà portata alle loro udienze; se avvocati il loro patrocinio sia totalmente rifiutato; se notai, i rogiti da loro redatti siano senza forza o validità. Oltre a ciò, siano i chierici privati di tutte e ciascuna delle loro chiese, anche cattedrali, metropolitane, patriarcali e primaziali, delle loro dignità, monasteri, benefici e cariche ecclesiastiche in qualsivoglia modo, come sopra riferito, dalle qualifiche ottenute anche regolarmente, da loro come dai laici, anche se rivestiti, come si è detto, regolarmente delle suddette dignità, siano privati «ipso facto», anche se in possesso regolare, di ogni regno, ducato, dominio, feudo e di ogni bene temporale posseduto; i loro regni, ducati, domini, feudi e gli altri beni di questo tipo, diverranno per diritto, di pubblica proprietà o anche proprietà di quei primi occupanti che siano nella sincerità della fede e nell’unità con la Santa Romana Chiesa sotto la nostra obbedienza o quella dei nostri successori, i Romani Pontefici canonicamente eletti.
6 – Nullità della giurisdizione ordinaria e pontificale in tutti gli eretici.
Aggiungiamo che, se mai dovesse accadere in qualche tempo che un vescovo, anche se agisce in qualità di arcivescovo o di patriarca o primate od un cardinale di Romana Chiesa, come detto, od un legato, oppure lo stesso Romano Pontefice, che prima della sua promozione a cardinale od alla sua elevazione a Romano Pontefice, avesse deviato dalla fede cattolica o fosse caduto in qualche eresia (o fosse incorso in uno scisma o abbia questo suscitato), sia nulla, non valida e senza alcun valore, la sua promozione od elevazione, anche se avvenuta con la concordanza e l’unanime consenso di tutti i cardinali; neppure si potrà dire che essa è convalidata col ricevimento della carica, della consacrazione o del possesso o quasi possesso susseguente del governo e dell’amministrazione, ovvero per l’intronizzazione o adorazione dello stesso Romano Pontefice o per l’obbedienza lui prestata da tutti e per il decorso di qualsiasi durata di tempo nel detto esercizio della sua carica, né essa potrebbe in alcuna sua parte essere ritenuta legittima, e si giudichi aver attribuito od attribuire una facoltà nulla, per amministrare a tali persone promosse come vescovi od arcivescovi o patriarchi o primati od assunte come cardinali o come Romano Pontefice, in cose spirituali o temporali; ma difettino di qualsiasi forza tutte e ciascuna di qualsivoglia loro parola, azione, opera di amministrazione o ad esse conseguenti, non possano conferire nessuna fermezza di diritto, e le persone stesse che fossero state così promosse od elevate, siano per il fatto stesso e senza bisogno di una ulteriore dichiarazione, private di ogni dignità, posto, onore, titolo, autorità, carica e potere.
7 – La liceità delle persone subordinate di recedere impunemente dall’obbedienza e devozione alle autorità deviate dalla fede.
E sia lecito a tutte ed a ciascuna delle persone subordinate a coloro che siano stati in tal modo promossi od elevati, ove non abbiano precedentemente deviato dalla fede, né siano state eretiche e non siano incorse in uno scisma o questo abbiano provocato o commesso, e tanto ai chierici secolari e regolari così come ai laici come pure ai cardinali, compresi quelli che avessero partecipato all’elezione di un Pontefice che in precedenza aveva deviato dalla fede o fosse eretico o scismatico o avesse aderito ad altre dottrine, anche se gli avessero prestato obbedienza e lo avessero adorato e così pure ai castellani, ai prefetti, ai capitani e funzionari, compresi quelli della nostra alma Urbe e di tutto lo Stato Ecclesiastico, anche quelli obbligati e vincolati a coloro così promossi od elevati per vassallaggio o giuramento o per cauzione, sia lecito ritenersi in qualsiasi tempo ed impunemente liberati dalla obbedienza e devozione verso quelli in tal modo promossi ed elevati, evitandoli quali maghi, pagani, pubblicani ed eresiarchi, fermo tuttavia da parte di queste medesime persone sottoposte, l’obbligo di fedeltà e di obbedienza da prestarsi ai futuri vescovi, arcivescovi, patriarchi, primati, cardinali e Romano Pontefice canonicamente subentranti [ai deviati]. Ed a maggior confusione di quelli in tale modo promossi ed elevati, ove pretendano di continuare l’amministrazione, sia lecito richiedere l’aiuto del braccio secolare, né per questo, coloro che si sottraggono alla fedeltà ed all’obbedienza verso quelli che fossero stati nel modo già detto promossi ed elevati, siano soggetti ad alcuna di quelle censure e punizioni comminate a quanti vorrebbero scindere la tunica del Signore.
8 – Permanenza dei documenti precedenti e deroga dei contrari
Non ostano all’applicabilità di queste disposizioni, le costituzioni ed ordinamenti apostolici, né i privilegi, gli indulti e le lettere apostoliche dirette ai vescovi, arcivescovi, patriarchi, primati e cardinali, né qualsiasi altro disposto di qualunque tenore e forma e con qualsivoglia clausola e neppure i decreti anche se emanati «motu proprio» e con scienza certa nella pienezza della potestà Apostolica, o promulgati concistorialmente od in qualsiasi altro modo e reiteratamente approvati e rinnovati od inseriti nel «corpus iuris», né qualsivoglia capitolo di conclave, anche se corroborati da giuramento o dalla conferma apostolica o rinforzate in qualsiasi altro modo, compreso il giuramento da parte del medesimo. Tenute presenti tutte le risoluzioni sopra precisate, esse debbono aversi come inserite, parola per parola, in quelle che dovranno restare in vigore, mentre per la presente deroghiamo tutte le altre disposizioni ad esse contrarie, soltanto in modo speciale ed espresso.
9 – Mandato di pubblicazione solenne
Affinché‚ pervenga notizia delle presenti lettere a coloro che ne hanno interesse, vogliamo che esse, od una loro copia (che dovrà essere autenticata mediante sottoscrizione di un pubblico notaio e l’apposizione del sigillo di persona investita di dignità ecclesiastica), siano pubblicate ed affisse sulle porte della Basilica del Principe degli Apostoli in Roma e della Cancelleria Apostolica e messe all’angolo del Campo dei Fiori da uno dei nostri corrieri; e che copia di esse sia lasciata affissa nello stesso luogo, e che l’ordine di pubblicazione, di affissione e di lasciare affisse le copie sia sufficiente allo scopo e sia pertanto solenne e legittima la pubblicazione, senza che si debba richiedere o aspettare altra.
10 – Illiceità degli Atti contrari e sanzioni penali e divine
Pertanto, a nessun uomo sia lecito infrangere questo foglio di nostra approvazione, innovazione, sanzione, statuto, derogazione, volontà e decreto, né contraddirlo con temeraria audacia. Che se qualcuno avesse la presunzione d’attentarvisi, sappia che incorrerà nello sdegno di Dio Onnipotente e dei suoi Beati Apostoli Pietro e Paolo.
Data a Roma, in San Pietro, nell’anno 1559 dall’Incarnazione del Signore, il giorno 15 marzo, IV anno del Nostro Pontificato.

† IO PAOLO
VESCOVO DELLA CHIESA CATTOLICA

† Io Giovanni Bellaio, Vescovo d’Ostia
† Io R. Card. di Carpo, Vescovo di Porto e Santa Ruffina
† Io F. Card. Pisano, Vescovo di Tuscolo
† Io Fed. Card. Cesio, Vescovo di Palestrina
† Io P. Card. Vescovo di Albano
† Io R. Card. di Sant’Angelo Penitenziere Maggiore
† Io T. Card. Crispo
† Io Fulvio Card. di Perugia
† Io Michele Card. Saraceno
† Io Giovanni Card. di San Vitale
† Io Giovanni Card. Pozzo
† Io Gerolamo, Card. di Imola
† Io B. Card. di Trani
† Io Diomede, Card. d’Ariano
† Io Scipione, Card. di Pisa
† Io Card. Reumano
† Io Antonio, Card. di San Pancrazio
† Io Taddeo, Card. Gaddo
† Io Virgilio Card. di Spoleto
† Io F. Michele Card. Alessandrino
† Io Clemente Moniliano, Card. di Santa Maria in Ara Coeli
† Io G. Asc., Diacono Card. Camerario (Camerlengo)
† Io N., Card. di Sermoneta
† Io Giacomo Card. Sabello
† Io Gerolamo, Card. di San Giorgio
† Io Innocenzo, Card. del Monte
† Io Luigi, Card. Cornelio
† Io Carlo, Card. Carafa
† Io Alfonso, Card. di Napoli
† Io Vitellio, Card. Vitelli
† Io Giovanni Battista, Card. consigliere.

Paolo IV e gli eretici del suo tempo

di Roberto de Mattei
Il Conclave che si aprì il 30 novembre 1549, dopo la morte di Paolo III, fu certamente uno dei più drammatici della storia della Chiesa. Il cardinale inglese Reginald Pole (1500-1558), era indicato da tutti come il grande favorito. Erano pronti per lui gli abiti pontificali ed egli aveva già mostrato a qualcuno il discorso di ringraziamento.

Paolo IV, un papa senza compromessi.
Paolo IV, un papa senza compromessi.

Il 5 dicembre, a Pole mancava un solo voto per ottenere la tiara pontificia, quando il cardinale Gian Pietro Carafa si levò in piedi e, di fronte all’assemblea attonita, lo accusò pubblicamente di eresia, rimproverandogli, tra l’altro, di aver sostenuto la doppia giustificazione cripto-luterana respinta dal Concilio di Trento nel 1547. Carafa era conosciuto per la sua integrità dottrinale e per la sua vita di pietà. I suffragi per Pole crollarono e, dopo lunghe controversie, il 7 febbraio 1550 fu eletto il cardinale Giovanni del Monte, che prese il nome di Giulio III (1487-1555).
L’accusa di eresia che per la prima volta era stata lanciata in conclave contro un cardinale rifletteva le divisioni dei cattolici di fronte al protestantesimo (cfr. Paolo Simoncelli, Il caso Reginald Pole. Eresia e santità nelle polemiche religiose del cinquecento, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1977). Tra gli anni Trenta e Cinquanta del Cinquecento le tendenze eretiche si erano diffuse nel mondo ecclesiastico romano ed era nato il partito degli “spirituali”, rappresentato da personaggi ambigui, come i cardinali Reginald Pole, Gasparo Contarini (1483-1542) e Giovanni Morone (1509-1580).
Essi coltivavano un cristianesimo irenista e si proponevano di conciliare il luteranesimo con la struttura istituzionale della Chiesa romana. Pole aveva creato un circolo eterodosso a Viterbo; Morone, quando era stato vescovo di Modena, tra il 1543 e il 1546, aveva scelto dei predicatori che successivamente erano stati tutti processati per eresia. Gli atti dei processi inquisitoriali del card. Morone (1557-1559), di Pietro Carnesecchi (1557-1567) e di Vittore Soranzo (1550-1558), tutti appartenenti alla cerchia degli “spirituali”, pubblicati dall’Istituto Storico Italiano per l’età moderna e contemporanea e dall’Archivio Segreto Vaticano, tra il 1981 e il 2004, hanno dimostrato quanto fitta fosse questa rete di complicità, vigorosamente combattuta da due uomini, entrambi destinati a divenire Papi, Gian Pietro Carafa, futuro Paolo IV, e Michele Ghislieri, futuro Pio V. Entrambi erano convinti che gli spirituali fossero in realtà cripto-luterani.

Il card. Reginald Pole
Il card. Reginald Pole

Gian Pietro Carafa aveva fondato, con Gaetano di Thiene, l’ordine dei Teatini ed era stato scelto da Adriano VI a collaborare per la riforma universale della chiesa, interrotta dalla morte prematura del Pontefice di Utrecht. Era soprattutto al card. Carafa che si doveva l’istituzione del Santo Uffizio dell’Inquisizione romana. La bolla Licet ab initio del 21 luglio 1542, con cui Paolo III, accogliendo il suggerimento di Carafa, aveva istituito questo organismo, era una dichiarazione di guerra all’eresia. Questa guerra c’era chi voleva continuarla fino all’estirpazione di ogni errore e chi voleva concluderla in nome della pace religiosa.
Alla morte di Giulio III, nel Conclave del 1555, i due partiti si scontrarono nuovamente e il 23 maggio 1555 il cardinale Gian Pietro Carafa fu eletto Papa, superando di un soffio il cardinale Morone. Aveva allora settantanove anni e prese il nome di Paolo IV. Fu un Pontefice senza compromessi, che ebbe per obiettivo primario, la lotta alle eresie e una vera riforma della Chiesa. Combatté la simonia, impose ai vescovi l’obbligo di residenza nelle proprie diocesi, ristabilì la disciplina monastica, impresse un vigoroso impulso al Tribunale dell’Inquisizione, istituì l’Indice dei Libri proibiti.
Il suo braccio destro era un umile frate domenicano, Michele Ghislieri, che nominò vescovo di Nepi e Sutri (1556), cardinale (1557) e Grande Inquisitore a vita (1558), aprendogli la strada al pontificato. Il 1 giugno 1557 Paolo IV comunicò ai cardinali di aver ordinato l’incarcerazione del card. Morone per sospetto di eresia. Aveva incaricato l’Inquisizione di svolgere il processo, portandone i risultati dinanzi al Sacro Collegio. Paolo IV rivolgeva la stessa accusa al card. Pole che si trovava in Inghilterra e che fu destituito dalla carica di legato. Il card. Morone fu rinchiuso in Castel Sant’Angelo e venne liberato solo nell’agosto 1559, quando, alla vigilia della condanna, la morte del Papa gli permise di recuperare la libertà e di partecipare al conclave successivo.

Giovanni Gerolamo Morone
Giovanni Gerolamo Morone

Nel marzo 1559, pochi mesi prima di morire, Paolo IV pubblicò la bolla Cum ex apostolatus officio in cui affrontò il problema della possibile eresia di un Papa (cfr. Bullarium diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum, S. e H. Dalmezzo, Augustae Taurinorum, 1860, VI, pp. 551-556). In essa, leggiamo: «che lo stesso Romano Pontefice, il quale agisce in terra quale Vicario di Dio e di Nostro Signore Gesù Cristo ed ha avuto piena potestà su tutti i popoli ed i regni, e tutti giudica senza che da nessuno possa essere giudicato, qualora sia riconosciuto deviato dalla fede possa essere redarguito» e «se mai dovesse accadere in qualche tempo che (…) prima della sua promozione a cardinale od alla sua elevazione a Romano Pontefice, avesse deviato dalla fede cattolica o fosse caduto in qualche eresia (o fosse incorso in uno scisma o abbia questo suscitato), sia nulla, non valida e senza alcun valore, la sua promozione od elevazione, anche se avvenuta con la concordanza e l’unanime consenso di tutti i cardinali».
Questa bolla ripropone quasi alla lettera il principio canonistico medioevale secondo cui il Papa non può essere redarguito e giudicato da nessuno, «nisi deprehandatur a fide devius» , a meno che non devii dalla fede (Ivo di Chartres, Decretales, V, cap. 23, coll. 329-330). Si discute se la Bolla di Paolo IV sia una decisione dogmatica o un atto disciplinare; se sia ancora in vigore o se sia stata implicitamente abrogata dal Codice del 1917; se si applichi al Papa che sia incorso in eresia ante o post electionem, e così via. Non entriamo in queste discussioni. La Cum ex apostolatus officio resta un autorevole documento pontificio che conferma la possibilità di un Papa eretico, anche se non dà alcuna indicazione sulle concrete modalità con cui egli perderebbe il pontificato. Dopo Paolo IV, fu eletto, il 25 dicembre 1559 un Papa politico, Pio IV (Giovanni Angelo Medici di Marignano, 1499-1565).

San Pio V, un altro papa senza compromessi.
San Pio V, un altro papa senza compromessi.

Il 6 gennaio 1560 il nuovo pontefice impose l’annullamento del processo contro Morone, reinsediandolo nella sua carica e si scontrò duramente con il cardinale Ghislieri, che considerava un fanatico dell’Inquisizione. L’Inquisitor maior et perpetuus fu privato dei poteri eccezionali conferitigli da Paolo IV e venne trasferito alla diocesi secondaria di Mondovì. Ma alla morte di Pio IV, Michele Ghislieri, il 7 gennaio 1566, venne inaspettatamente eletto con il nome di Pio V. Il suo pontificato si situò in piena continuità con quello di Paolo IV, riprendendone l’attività inquisitoriale. Il cardinale Morone, che per incarico di Paolo III aveva aperto, come legato pontificio, il Concilio di Trento e su mandato di Pio IV ne aveva diretto le ultime sessioni, ottenne la sospensione della sua condanna.
La storia della Chiesa, anche nei momenti di più aspro scontro interno è più complessa di quanto molti possono credere. Il Concilio di Trento, che è un monumento della fede cattolica, fu inaugurato e poi chiuso da un personaggio gravemente sospetto di eresia luterana. Quando morì, nel 1580, Giovanni Morone fu sepolto in Santa Maria della Minerva (la sua tomba è oggi irreperibile), la stessa basilica in cui san Pio V volle elevare un mausoleo al suo accusatore, di cui avviò il processo di canonizzazione: il campione dell’ortodossia Gian Pietro Carafa, papa Paolo IV.
© Corrispondenza Romana (18/02/2015)

https://cooperatores-veritatis.org/2018/04/10/paolo-iv-cum-ex-apostolatus-officio-infallibilita-papale/


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