ACTA APOSTATICAE SEDIS : come, cambiando un po' qua e un po' la, si può cambiare tutto...

sabato 31 maggio 2014

IL MAGISTERO E L’AUTORITA’ DELLA CHIESA E DEL PAPA

parte prima
Premessa

Mentre scorrevo gli articoli ultimamente pubblicati, ho individuato alcuni spropositi sostenuti anche da brillanti scrittori in ambito tradizionalista come Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira e altri al suo seguito in merito alla corretta interpretazione del magistero ecclesiastico e petrino, ultimamente anche Mons. Richard Williamson ha sostenuto tesi non teologicamente fondate, riguardo alle canonizzazioni di Giovanni XXIII e di Giovanni Paolo II.
A seguito della convocazione del Vaticano II, sono stati emanati gli atti del concilio e tutta una serie di documenti pontifici e di encicliche che più o meno contengono elementi che si allontanano dalla costante dottrina cattolica esposta dal magistero precedente al concilio. 

Al fine di non addivenire a conclusioni logiche sull’autorità emanante gli atti, si sta cercando di sminuire il valore degli atti stessi, consegnandoli ad una specie di limbo “magisteriale” in cui l’ortodossia degli stessi è vagliata dai fedeli cioè dalla “chiesa discente”, quando per sua essenza dovrebbe essere l’atto emanato dalla “chiesa docente” ad essere recepito dai fedeli con religioso assenso! Si stanno in breve invertendo i ruoli.
Se si è nella condizione che deve essere la “chiesa discente” a valutare il magistero ecclesiastico è perché in quel magistero si riscontrano gravi errori se non eresie, pertanto, non deve essere considerato magistero insistono sia da Silveira sia Mons. Richard Williamson. Particolarmente quest’ultimo insiste sul fatto che essendo modernisti o affetti dal modernismo, i documenti del Vaticano II, e tutti i documenti promulgati dai “papi conciliari” non hanno un valore dottrinale.
A parte l’inversione dei ruoli che è già di per sé svilente l’autorità e per di più un grave errore, questo denota una scarsa conoscenza del diritto e un deprezzamento della stessa autorità, tendenza tipicamente scismatica e in questo hanno ragione, ovviamente con i dovuti distinguo, sia Mons. Bernard Fellay che il criticato don Michele Simoulin.
Questi ultimi spingerebbero, pertanto, verso l’unione con la “chiesa conciliare” per sfuggire tendenze scismatiche, buttandosi ovviamente in braccio e in pasto agli eretici modernisti, gli altri, invece,  criticando sistematicamente tutti gli atti e i documenti emanati da Roma a partire dal Vaticano II finiscono o finirebbero per acquisire una concezione scismatica della Chiesa.
Ad ogni buon conto la tesi che accomuna, al momento, un po’ tutti, il dott. De Silveira, Mons. Fellay  e Mons. Williamson è la seguente: essendo i papi conciliari affetti più o meno da modernismo non si deve e non si può prestare loro obbedienza e non si possono recepire come autentici atti di magistero i loro atti, a cominciare da alcuni documenti del Vaticano II e poi seguendo quasi tutte le encicliche promulgate da questi, ma vi sarebbe di più, questi “papi conciliari” non avendo l’intenzione di definire alcunché, perché la loro mentalità modernista è estranea a ogni dogmatismo, non possono essere seguiti anche nei loro atti più importanti.
E’ quindi, palese secondo scritti o interviste rilasciate che: 
1° si debba prestare obbedienza soltanto ai documenti infallibili della Chiesa e il Vaticano II non sarebbe infallibile; 
2° che non si debba prestare obbedienza ai papi conciliari con alcuni distinguo da parte di Mons. B.  Fellay e da parte di Mons. R. Williamson.




Parte prima

Esaminiamo la questione. Non si vuole in questa sede scrivere un trattato di teologia dogmatica, ma almeno chiariamo i vari tipi di magistero ecclesiastico.

A - Magistero Infallibile della Chiesa:
1° Magistero solenne dei concili
2° Magistero ordinario universale
B - Magistero Infallibile del Papa
Magistero ex cathedra

Vi sono quindi altri atti considerati come infallibili virtualmente dai teologi con la nota di “teologicamente certi” o “prossimi alla fede” perché collegati ai primi:

a) Canonizzazioni dei Santi;
b) Emanazioni di leggi sia liturgiche che disciplinari obbliganti la Chiesa universale;
c) Approvazione di ordini e congregazioni religiose;
d) Fatti storici e dogmatici e conclusioni teologiche.

Spero che questa distinzione sia abbastanza chiara a tutti, ora bisognerebbe esaminare dettagliatamente i vari punti di questa distinzione. Per comodità e per non dilungarmi molto utilizzerò per le citazioni principalmente un breve saggio: Dall’opinione al Domma di Sisto Cartechini S.J.

Per quanto riguarda il Magistero solenne dei concili i teologi primariamente così dicono: 

Perché le decisioni di un concilio abbiano valore dogmatico, il concilio deve essere ecumenico e legittimo, solo in tal caso godendo esso del carisma dell’infallibilità” (1).  
Va inoltre aggiunto: 
Perché si abbia una definizione infallibile, cioè un domma, si richiede che la cosa venga proposta in maniera tale che dia assoluta certezza” (2).  
E’ necessario quindi, che quanto venga dichiarato nei testi dei concili abbia un valore di definizione: 
Perciò va ritenuta come dottrina definita ciò che è direttamente contenuto nelle stesse parole della definizione, ossia ciò a cui direttamente si riferisce la parola definiamo” (3).  

Oltre a questo tipo di magistero infallibile della Chiesa vi è il Magistero ordinario universale, che si esercita da parte dei vescovi in unione con il Papa non riuniti in concilio ecumenico, bensì dispersi nell’orbe cattolico. Tipico caso di questo magistero fu quando i vescovi cattolici furono contattati da Pio XII prima di procedere alla promulgazione del dogma dell’Assunzione di Maria Santissima i quali unanimemente risposero affermando che la l’augusta madre di Cristo Nostro Signore era stata assunta in corpo e anima in cielo e doveva considerarsi verità rivelata. Tanto è vero che di tale magistero parla appunto la Bolla Munificentissimus Deus di Pio XII che ha definito il dogma dell’Assunzione.

Passiamo ora ad esaminare l’infallibilità del Magistero “ex cathedra” proprio del Romano Pontefice, questo magistero è esercitato molto raramente dalla cattedra romana, ultimamente è stato esercitato solo per la definizione del dogma dell’Immacolata concezione da parte di Pio IX nel 1854 e da Pio XII nel 1950 per la definizione del dogma dell’Assunzione in cielo di Maria Santissima. Ci sono però alcuni documenti in cui quest’infallibilità è esercitata, si veda ad esempio l’enciclica “Quanta Cura” di Pio IX, oppure la Bolla “Cum ex apostolatus” di Paolo IV o l’ultimo punto della Bolla “Unam Sanctam” di Bonifacio VIII. In tutti i documenti infallibili deve essere chiaro che il papa insegna come dottore della Chiesa universale, che usi la sua suprema autorità apostolica, che intenda definire un oggetto riguardante la fede o la morale.

Esaminiamo “Quanta Cura” dell’8 dicembre 1864 (condanna del liberalismo e altri errori moderni) il papa usa tutte le condizioni richieste affinché il documento sia da ritenersi infallibile: 

In tanta perversità adunque di prave opinioni … Noi, giustamente memori del Nostro Apostolico officio e grandemente solleciti della Santissima Nostra Religione, della sana dottrina, e della stessa umana società , abbiamo stimato d’innalzare nuovamente la Nostra Apostolica voce. Pertanto tutte e singole le prave opinioni e dottrine una ad una in questa lettera ricordate con la Nostra autorità Apostolica riproviamo, proscriviamo e condanniamo, e vogliamo e comandiamo che da tutti i figli della Chiesa cattolica s’abbiano affatto come riprovate, proscritte e condannate”. 
L’unanimità dei teologi (preconciliari) ritengono questo documento infallibile (4): 
L’infallibilità dell’enciclica non può essere, infatti, negata senza contraddire la stessa dottrina dell’infallibilità pontificia, le cui quattro note qualificanti sono esplicitamente presenti nel documento” (5). 

Passiamo ora ad esaminare la Bolla “Cum ex apostolatus” di Paolo IV del 15 marzo 1559 (incompatibilità tra eresia e giurisdizione): 

Noi, su simile avviso e assenso (dei Cardinali) con questa nostra Costituzione valida in perpetuo (perpetuum valitura), in odio a così grave crimine, in rapporto al quale nessun altro può essere più grave e pernicioso nella Chiesa di Dio, nella pienezza dell’Apostolica potestà (de Apostolica potestatis plenitudine), sanzioniamo, stabiliamo, decretiamo e definiamo (et definimus), che permangano nella loro forza ed efficacia le predette sentenze, censure e pene e producano i loro effetti, per tutti e ciascuno (omnes et singuli) dei Vescovi, Arcivescovi, Patriarchi, Primati, Cardinali, Legati … Pertanto a nessun uomo sia lecito (liceat) infrangere questo foglio di nostra approvazione, innovazione, sanzione statuto derogazione, volontà e decreto, ne contraddirlo con temeraria audacia. Se qualcuno avesse la presunzione di attentarvisi, sappia che lo farà incorrere nello sdegno di Dio Onnipotente e dei suoi Beati Apostoli Pietro e Paolo.”. 

Come il precedente documento si evince chiaramente la volontà da parte del papa di definire per tutta la Chiesa universale, nella pienezza dell’autorità apostolica questioni riguardanti la fede o la morale.

Trattiamo infine della Bolla “Unam Sanctam” di Bonifacio VIII del 18 novembre 1302 (sottomissione al Romano Pontefice) , è chiaro che non tutta la bolla ha carattere d’infallibilità ma esclusivamente la parte finale dove si afferma la sottomissione al papa:

Innanzi tutto dichiariamo, diciamo e definiamo essere necessario che ogni umana creatura sia sottomessa al Romano Pontefice affinché si possa salvare (eternamente)” (6). 

Concludendo affinché una locuzione debba intendersi ex cathedra si richiedono quattro condizioni:

a)    che il papa parli alla Chiesa Universale;
b)    che usi  tutta la sua suprema autorità apostolica;
c)    che intenda definire;
d)    che si tratti di una cosa riguardante la fede e la morale. (7)

Con questo si intende chiuso quanta riguarda l’infallibilità espressa della Chiesa e del sommo Pontefice.
E’ evidente che questa è un’infallibilità in docendo, esiste altresì un’infallibilità in non errando, ossia quanto insegnato anche non infallibilmente dalla Chiesa o dal papa non può contenere errori che possano condurre alla possibilità di non salvarsi. Se si esaminano i testi dei concili solo una minima parte ha carattere dogmatico, si veda ad esempio il Concilio di Trento: non tutto ciò che è contenuto nei testi conciliari ha valenza dogmatica, ciò però non vuol dire che quanto affermato di non dogmatico non debba essere accolto dai fedeli oppure che possa indurre alla perdita della fede, pertanto, alla possibilità di non salvarsi.
Questa stessa non errabilità si estende pure al semplice magistero ordinario del papa, come, infatti, insegna Pio XII nell’enciclica - “Humani generis”: 

Né si deve ritenere che gli insegnamenti delle Encicliche non richiedano, per sé, il nostro assenso, col pretesto che i Pontefici non vi esercitano il potere del loro Magistero Supremo. Infatti, questi insegnamenti sono del Magistero ordinario, di cui valgono poi le parole: "Chi ascolta voi,ascolta me" (Luc. X, 16); e per lo più, quanto viene proposto e inculcato nelle Encicliche, è già per altre ragioni patrimonio della dottrina cattolica. Se poi i Sommi Pontefici nei loro atti emanano di proposito una sentenza in materia finora controversa, è evidente per tutti che tale questione, secondo l'intenzione e la volontà degli stessi Pontefici, non può più costituire oggetto di libera discussione fra i teologi”.

Analizziamo ora quanto si riferisce all’infallibilità virtuale, ovvero all’oggetto secondario del magistero, di questo abbiamo abbondantemente parlato in un precedente articolo, ma vale la pena riportare anche in questo alcuni passi salienti.
Per quanto concerne le canonizzazioni dei santi va rilevato che il decreto di canonizzazione è una “sententia definiva” ultima e perentoria che non può essere abrogata, né mutata, né riveduta e neppure riesaminata ulteriormente, non si trovano nella storia della Chiesa esempi in cui la Chiesa ha abrogato la canonizzazione di santi.
Ecco come si esprime Sisto Cartechini: 

L’oggetto proprio che viene definito dalla Chiesa nella canonizzazione dei santi, è che una data persona in concreto, per esempio Giovanni Bosco, è un santo e merita quel culto il quale viene imposto a tutti i fedeli, verso di lui. Da questo segue necessariamente che quel santo già si trova in Paradiso. Ma nello stesso tempo la Chiesa ci propone col suo magistero ordinario, il medesimo santo come esimio esemplare di vita cristiana”. “Un martire invece, in quanto tale, viene proposto come esemplare per sé solo di fortezza e di carità della morte sostenuta per Cristo” (8).   

Se si esamina il fatto al contrario ovvero l’eventuale canonizzazione di un individuo, che per svariati motivi non si trovasse in paradiso nella gloria celeste, ma in purgatorio o addirittura negli inferi e l’esempio di questa persona venisse proposto come modello per tutti i fedeli, magari proprio per quegli atteggiamenti riprovevoli per i quali potrebbe essere stata condannata da Dio e non godere della sua visione beatifica, comporterebbe per i fedeli che seguono il suo esempio ad andare dietro a degli errori che li porteranno magari a perdersi e a dannarsi l’anima e questo non è possibile in quanto tale giudizio irreformabile del papa è intimamente connesso con la nota della Santità della Chiesa (9).
E’ interessante quanto è proposto dall’esimio teologo De Groot O.P. il quale propone come obiezione all’infallibilità della Chiesa nelle canonizzazioni la falsa testimonianza di coloro che sono sentiti dalla Congregazione Romana competente sia riguardo ai fatti che ai miracoli dei soggetti oggetto del processo di canonizzazione. Il teologo seguendo San Tommaso, precisa che l’obiezione non è pertinente in quanto: 

La Chiesa nelle canonizzazioni dei santi è coadiuvata dallo Spirito Santo, infatti Dio che coarta i mezzi per il fine,  provvede che sia difesa la verità nella Chiesa affinché non sia corrotto il giudizio della Chiesa sui santi a causa di qualche errore propugnato dai testimoni mendaci (…) e la divina provvidenza preserva la Chiesa affinché non fallisca per il fallibile testimonio degli uomini” (10). 

Vediamo ora quanto concerne le emanazioni di leggi sia liturgiche che disciplinari obbliganti la Chiesa universale. Va rilevato primariamente che l’infallibilità nella promulgazione di riti e nelle leggi ecclesiastiche è un’infallibilità in non errando, cioè quanto è contenuto nei libri liturgici o disciplinari non può essere erroneo o ingannare i fedeli, il che non vuol dire che non possa essere irreformabile. Ad esempio fino alla promulgazione della Costituzione Apostolica “Sacramentum Ordinis” di Pio XII promulgata il 30 novembre 1947 si credeva che la materia del sacramento dell’Ordine fosse “la traditio istrumentorum” cioè la consegna degli strumenti per i vari gradi del sacramento dell’Ordine, ad esempio il calice e la patena per il sacerdozio o il bastone pastorale e la mitra per l’episcopato, successivamente Pio XII ha chiarito invece che si doveva ritenere come materia del sacramento l’imposizione delle mani del vescovo ordinante o consacrante. Con ciò non si vuol dire che precedentemente la Chiesa errasse nel pensare diversamente, ma significa che dal momento della promulgazione della Costituzione Apostolica la questione è stata chiarita definitivamente. 

Bisogna ammettere che la Chiesa nello stabilire questo o quel rito non erra, saremo tenuti ad ammetterlo, ma ugualmente non saremo tenuti ugualmente ad ammettere che tale rito sia, sotto ogni aspetto il migliore di qualunque altro possibile” (11). 

La stessa cosa vale per le leggi ecclesiastiche: prima della promulgazione del Codice di Diritto Canonico (Pio - Benedettino) del 1917, la Chiesa aveva in uso da secoli il Corpus Juris Canonici, in cui erano contemplate molteplici disposizioni, successivamente alla promulgazione del Codice di Diritto Canonico molte di essere furono abrogate, il che non vuol dire che contenessero errori, ma che forse erano superate con il decorso dei tempi. Con i riti è particolarmente legata la santificazione delle anime le quali non possono diminuire o perdere la fede assistendo attivamente ad un rito promulgato o confermato dalla suprema autorità apostolica, nei riti, infatti, e nella liturgia si possono provare molteplici dogmi: dalla Trinità alla presenza reale di Gesù Cristo nell’Eucaristica; lo stesso dicasi, per il diritto universale della Chiesa (12),  si veda come esempio: la varia casistica sugli impedimenti matrimoniali oppure sull’eventuale assistenza a riti acattolici, infatti la Chiesa ha il dovere di salvaguardare con leggi adeguate i fedeli dai pericoli che possono mettere a repentaglio la loro salvezza eterna (13).
Ecco quanto in conclusione di questa analisi sostengono i teologi:
I pontefici sono infallibili nell'elaborazione di leggi universali concernenti la disciplina ecclesiastica (liturgia e diritto disciplinare), di modo che non possano mai stabilire qualche cosa che possa in qualsiasi modo essere contra¬rio alla fede e alla morale” (14).

Procediamo ulteriormente esaminando l’approvazione di ordini e congregazioni religiose, l’infallibilità della Chiesa anche in questo caso si limita semplicemente ad approvare dell’insieme di regole secondarie di vita comune, infatti, i tre voti (povertà, castità e obbedienza) di vita comunitaria furono già approvati da Nostro Signore Gesù Cristo.
L’approvazione si distingue in dottrinale e prudenziale. La prima guarda la conformità dell’insieme di regole e costituzioni con la dottrina rivelata e con la morale cattolica, la seconda si limita sull’opportunità di determinate regole e costituzioni circa la loro applicabilità nel tempo in cui è approvata (15), anche in questo caso affinché i membri di questo ordine religioso e congregazione possano, seguendo le regole e le costituzioni proprie di quell’istituto religioso, raggiungere la salvezza della loro anima, la Chiesa anche in questo caso non può ingannare i suoi figli e mettere in forse la salvezza eterna.

Consideriamo ora ciò che concerne i fatti storici e dogmatici e conclusioni teologiche, anche qui l’oggetto dell’infallibilità è intrinsecamente  connesso con il dogma. La legittimità di un papa o di un concilio è un fatto dogmatico, in quanto dalla legittimità di quel papa o concilio dipende la verità storica di quel fatto. Se un papa non è legittimo, non è il vero successore di Pietro, quindi, non è infallibile, stesso argomento vale per i concili ecumenici se un concilio non è legittimo, quanto da esso promulgato è nullo. Se, pertanto, la Chiesa potesse errare dichiarando la legittimità di un determinato papa o di un determinato concilio ecumenico, si potrebbe ritenere come dogmi rivelati realtà che non sono tali.

Le conclusioni teologiche hanno lo stesso compito, infatti, quando la Chiesa condanna un determinato errore ha come fine di preservare il deposito della fede. Si veda come esempio la condanna del giansenismo o del liberalismo oppure del modernismo, un “concilio dunque non sempre definisce dommi di fede, ma definisce anche proposizioni teologicamente certe e fatti dogmatici” (16);  se la Chiesa si sbagliasse nel suo insegnamento, comporterebbe che non ci sarebbe più la possibilità di preservare l’ortodossia nella religione cattolica e i fedeli potrebbero liberamente aderire a degli errori che li condurrebbero ineluttabilmente alla perdita della fede, quindi, metterebbero a repentaglio la loro salvezza eterna.

Per terminare si vuole riproporre la seguente citazione tratta dal Cardinale Giovanni Battista Franzelin grande teologo dei pontificati di Pio IX e Leone XIII, già citata in un precedente articolo: 

La Santa Sede Apostolica a cui è stato affidato da Dio la custodia del deposito, ed ingiunto l'incarico e il dovere di pascere tutta la Chiesa per la salvezza delle anime, può prescrivere affinché siano seguite, o proscrivere affïnché non siano seguite, le sentenze teologiche o connesse con le cose teologiche, non unicamente con l'intenzione di decidere infallibilmente con sentenza definitiva la verità (...). In tali dichiarazioni... vi è tuttavia un’infallibile sicurezza, nella misura che è sicuro che può essere abbracciata da tutti né si pub rifiutare di abbracciarla senza violazione della dovuta sottomissione verso il magistero costituito da Dio. Pertanto l'autorità del magistero costituita da Cristo nella Chiesa, quanto a ciò che trattiamo ora, può essere considerata sotto due aspetti. Primo, in tanto che per i singoli atti è sotto l'assistenza dello Spirito Santo per la definizione della verità, o in tanto che è autorità d’infallibilità. Secondo o "extensive", in tanto che il magistero stesso agisce con l'autorità di pascere le cose affïdategli da Dio, non tuttavia e non tutta la sua intensità, se cosi si può dire, né per definire una volta per tutte una verità, ma per quanto è apparso necessario o opportuno e sufficiente per la sicurezza della dottrina; e questa autorità noi possiamo chiamarla autorità di provvidenza dottrinale. L'autorità infallibile non può essere comunicata dal Pontefice agli altri suoi ministri che agiscono in suo nome. Ma l'autorità inferiore di provvidenza dottrinale, come l'ambiamo chiamata, non indipendente ma con dipendenza dallo stesso Pontefïce è comunicata (con maggiore o minore estensione ad alcune S. Congregazioni.'.. Noi stimiamo che tali giudizi, anche inferiori alla definizione ex cathedra, possono essere cosi disposti che richiedano l'obbedienza che include l'ossequio dell'intelligenza: non affinché venga creduta la dottrina infallibilmente vera o falsa, ma affinché si giudichi che la dottrina contenuta in tal giudizio è sicura, e noi dobbiamo abbracciarla, e rigettare la contraria, per il motivo della sacra autorità” (17). 

E’ evidente quindi, che l’oggetto secondario del magistero sebbene non sia stato definito come infallibile è collegato direttamente al dogma, per questo la Chiesa lo censisce con la nota teologica del teologicamente certo e secondo alcuni teologi essendo stato oggetto delle bozze di trattazione del Concilio Vaticano I, può avvalersi della nota di prossimo alla fede, in quanto Pio IX riconobbe tale nota teologica per i documenti non approvati per la chiusura anticipata del Concilio a causa dell’occupazione sabauda di Roma.
Pur ritenendo solo come applicabile all’oggetto secondario del magistero la nota del teologicamente certo è gravissimo negare una proposizione teologicamente certa. 

Chi, infatti, nega una conclusione teologica, senza però respingere la premessa di fede dalla quale si deduce la conclusione, non è eretico perché non nega niente di formalmente rivelato.. Tuttavia commette un errore gravissimo perché nega ciò che, una volta negato, lo conduce facilmente a negare l’oggetto della fede (…) Chi infatti, nega una conclusione teologica dedotta con evidenza da una premessa che è certamente di fede e un’altra è evidente al lume della ragione, con ciò stesso, non potendo negare la premessa che gli è evidente al lume della ragione, non gli rimane che negare la premessa di fede. Consta, infatti, dalla logica che non può una conclusione essere falsa, se non è falsa una delle premesse, perché il falso non procede dal vero, ma solo dal falso” (18). 

Abbiamo concluso, la prima parte nella quale si è evidenziato, anche se non in maniera esaustiva, quale sia la dottrina della Chiesa riguardo all’infallibilità, dalla quale si desume anche l’adesione della volontà e dell’intelletto che si deve prestare all’autorità di questo insegnamento come chiaramente specificato dall’enciclica “Humani generis” e da tutto il costante insegnamento della Chiesa.


di Frà Leone da Bagnoregio


Festa dell’Ascensione di N.S. Gesù Cristo, 2014


(segue)


NOTE
1 - Sisto Cartechini – Dall’opinione al domma, p. 25 – Ed La Civiltà Cattolica – Roma – 1953.
2 Ibidem, p. 26.
3 Ibidem, p. 28.
4 - Tra i vari commentatori risultano il Card. G.B. Franzelin; Mazzarella Schrader, Scheeen, Huter Wenz- Vidal e molti altri.
5 - Roberto de Mattei – Pio IX, p. 182 Ed. Piemme – Casale Monferrato -  2000.
6 - Sisto Cartechini, op. cit. p. 45. “La bolla Unam Sanctam di Bonifacio VIII: il domma è contenuto in fine, dove si afferma essere necessari ala sottomissione di tutti gli uomini al romano pontefice (D. 288).
7 - Ibidem p. 40.
8 - Ibidem p. 175.
9 - Timotheus Zapelena S.J. - De Ecclesia Christi, pp. 248, 249 – Vol. II – Roma 1954. Ludovico Ott – Compendio di Teologia Dogmatica, p. 493, Ed. Herder Torino – Roma 1955 “La canonizzazione dei santi cioè il giudizio definitivo che un membro della Chiesa è stato accolto nella beatitudine eterna e devìessere oggetto di culto pubblico. Il culto reso ai santi, è, come insegna San Tommaso ‘una professione di fede, con cui crediamo alla gloria dei santi’(Quodl. 9, 16). Se la Chiesa potesse sbagliare nel suo giudizio, ne deriverebbero conseguenze inconciliabili con la sua santità.”
10 - J.V. De Groot O.P. – Summa Apologetica, Parte I – p. 293, - Ratisbona 1890.
11 - Sisto Cartechini; op. cit. p. 65.
12 - Ibidem; pp. 48 e 49 – “Quindi nel Codice di Diritto Canonico non può esservi nulla che si opponga in qualche modo alle regole della fede e alla santità del Vangelo, poiché la legislazione ecclesiastica deve necessariamente avere un nesso di dipendenza dai principi morali rivelati, che la Chiesa ha il compito di interpretare e applicare per tutti i fedeli”.
13 Ibidem, pp. 46-47.
14 - F. X. Wernz P. Vidal, - Jus canonicum ad codicis normam exactum, Vol. II, p. 410 – Roma 1923-1938.
15 - Ibidem, pp. 254-256.
16 - Sisto Cartechini S.J. - op. cit., p. 64
17 - Card. Giovanni Battista Franzelin S.J.- “De Traditione”, Tesi XII, Schol. I, pp. 119 – 122 – Roma 1896.
18 - Sisto Caetechini, op. cit., p. 95.

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