ACTA APOSTATICAE SEDIS : come, cambiando un po' qua e un po' la, si può cambiare tutto...

martedì 23 febbraio 2016

Cattoconiglio

Il ruggito di Mattarella 

Santa Marta chiama e il Quirinale risponde. L’abolizione mondiale della pena di morte è “un dovere e un impegno culturale irrinunciabile”. Qualcuno informi Mattarella che la pena di morte è stata reintrodotta in Italia il 22 maggio 1978 con la legge 194. La riposante bellezza delle battaglie ipocrite.

di Paolo Deotto

zzzzcrnfcÈ partito Bergoglio pochi giorni fa. “Non si eseguano condanne a morte durante l’anno santo della misericordia”. Molto bello, senza dubbio. Oggi, ci informa l’ANSA, il Quirinale ha risposto fieramente. “L’abolizione della pena di morte mira ad affermare il rispetto della vita di ogni essere umano e, dunque, la dignità della persona e il suo primato anche all’interno degli stessi ordinamenti”. Poi, ovviamente l‘immancabile richiamo all’Europa e a non ben precisati “valori” della medesima.
Le battaglie inutili e ipocrite sono in genere le più affascinanti e trascinano i nostri politici a vette di lirismo. Inutili, perché le Nazioni dove la pena di morte è ancora in uso non si preoccupano certo di ciò che dice il sig. Mattarella Sergio. Ma sono battaglie anche ipocrite, perché in Italia la pena di morte esiste, eccome, essendo stata reintrodotta con l’infame legge 194, approvata e promulgata il 22 maggio 1978. Tra l’altro è da notare che doveva esserci un’urgenza spaventosa di far entrare in vigore la 194, perché fu pubblicata in Gazzetta Ufficiale nello stesso giorno.

C’è da fare una noterella: di norma la legge individua una fattispecie penale per la quale è prevista la pena capitale. E qui si può iniziare a discutere se sia ammissibile o no la pena di morte, e se per alcuni reati la gravità sia tale da giustificarla. Per fare un esempio, in Cina sono oltre 200 i “reati capitali”, molti dei quali di natura economica. Provate a immaginare se in Italia fosse ad esempio punito con la morte il peculato. Avremmo un’ecatombe.
Ma torniamo a noi. Dicevamo che il presupposto per l’applicazione della pena in genere è l’esistenza di un comportamento che la legge penale qualifica come “reato”.
L’infamia della legge 194 è proprio in questo aspetto: questa legge prevede la pena di morte per il soggetto più innocente che possa esistere, ossia il bimbo nel seno materno. E non vi è alcuna garanzia processuale, perché la morte viene inflitta da medici felloni sulla base dell’orrendo egoismo a cui si è ormai educato un popolo, per cui una madre sciagurata desidera “liberarsi” dal fastidio che ha in sé stessa, nientemeno che una nuova vita. La cosa è semplicissima, il tutto è assolutamente gratis, e il bambino viene ucciso. La sua colpa? Esistere. Un “crimine” contro cui non esiste possibilità di difesa. Lo stesso “crimine” per cui venivano soppressi gli avversari dei vari Hitler, Stalin, Pol Pot (per non dirne che alcuni). E oggi la storia continua. Cambia il nome e la qualifica degli assassini, ma non il metodo. Il crimine di esistere è sempre punito con la morte.
Quindi, caro signor Mattarella, possibile che lei, che è un insigne giurista, ignori che in Italia la pena di morte esiste, ed esiste nel modo più vile e diabolico che si possa immaginare? E allora, voglia scusare, ma con che faccia di bronzo tuona contro la pena di morte? Si dia prima da fare, lei che è anche cattolico, per abolire la legge 194, la perversa legge del libero aborto in libero Stato, e poi potrà parlare di pena morte. La quale pena, sia detto per inciso, purché ovviamente si sia in presenza di gravi reati, è tuttora ammessa dal Catechismo. Parliamo del Catechismo della Chiesa cattolica; cosa accada a Roma tra le (ex) sacre mura, e che chiesa attualmente si sia insediata colà, non è qui oggetto di discussione…
Comunque oggi tutti si sentono più buoni perché hanno tuonato contro la pena di morte. “Nessuno tocchi Caino”. Giusto. Peccato che intanto Abele lo abbiamo fregato da un pezzo.
Le parole sono gratis, l’ipocrisia pure. I morti assassinati ogni giorno in Italia con la legge 194 sono circa 300. Tutti assolutamente innocenti, signor Mattarella.
Abbiamo già una montagna di problemi, siamo una Nazione alla deriva. Supplica che rivolgo a Santa Marta come al Quirinale: potete almeno evitare di prenderci in giro con l’ipocrisia glassata di buoni sentimenti?
E da ultimo, per pura documentazione, lascio un breve sunto della storia della pena di morte in Italia. C’è un dato curioso: la risorta democrazia fu vivacemente efficiente e in meno di due anni (dal 25/4/45 al 5/3/47) riuscì a mandare al muro 88 persone. Il bieco regime fascista in diciassette anni fucilò 31 persone. Così, sono sempre cosine interessanti da conoscere…
.
Appendice: la pena di morte in Italia dal 1889
Il codice penale del 1889 (codice Zanardelli) aboliva per i reati comuni la pena di morte, che restava in vigore solo per alcuni reati previsti dai codici militari di pace e di guerra. Successivamente la legge 2008 del 25/11/1926 istituiva il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato e comminava la pena di morte per alcuni reati contro le persone del Re, della Regina, del principe ereditario, del Capo del Governo, nonché per altri delitti: attentato all’indipendenza della patria, rivelazione di segreti militari, insurrezione, incitamento alla guerra civile. Il Tribunale Speciale, che era presieduto da un generale e composto da cinque consoli della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, emetteva sentenze inappellabili e seguiva la procedura prevista per il tempo di guerra. Nei suoi diciassette anni di attività questo Tribunale pronunciò 42 condanne a morte, di cui 31 vennero eseguite. Nel 1931 entrava in vigore il nuovo codice penale (codice Rocco), che reintroduceva la pena di morte anche per alcuni reati comuni contro la persona e contro lo Stato. E’ però da notare che la commutazione della pena di morte in ergastolo era praticamente abituale. Del resto per i casi considerati più gravi operava, come vedevamo, il Tribunale Speciale, che era di fatto un organo politico e non giudiziario e le cui sentenze potevano venir commutate non con grazia Regia (come nel caso dei tribunali ordinari) ma con provvedimento del comandante militare competente per territorio. Dopo la caduta del fascismo il Decreto Legge 10/8/44 num. 224 abolì la pena di morte per tutti i casi previsti dal Codice Penale, mantenendola per i reati “politici” di collaborazione con i nazisti. Il 10/5/45 il Decreto Legge num. 234 reintrodusse la pena di morte quale misura temporanea per arginare la criminalità post-bellica: erano puniti con la pena capitale alcuni reati quali la partecipazione a banda armata, la rapina a mano armata, il furto con violenza. Nel periodo tra il 25 aprile del 1945 e il 5 marzo del 1947 vennero eseguite in Italia 88 condanne a morte, per la maggior parte per reati di collaborazionismo con i nazisti. In questo macabro conteggio non sono comprese le condanne a morte inflitte ed eseguite, nel caos del dopoguerra, dai numerosi ed improvvisati “tribunali popolari”, per le quali mancano dati attendibili. Finalmente il Decreto Legge 22/1/48 num. 21 dava attuazione all’art. 27 della nuova Costituzione Repubblicana, che aboliva la pena di morte, salva l’eccezione dei casi previsti dalle leggi militari di guerra. Infine la legge 13/10/94 num. 589 ha abolito la pena di morte anche per i casi previsti dal Codice Penale militare di Guerra.

 –  di Paolo Deotto




http://www.riscossacristiana.it/il-ruggito-di-mattarella-di-paolo-deotto/

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.