ACTA APOSTATICAE SEDIS : come, cambiando un po' qua e un po' la, si può cambiare tutto...

venerdì 28 luglio 2017

Il Papa ha il diritto di mutare un Rito?

Il Papa ha diritto di cambiare il Rito? Se nel corso del tempo un rito si evolve, è possibile e lecito un suo sempre ulteriore sviluppo?

In uno dei momenti più tragici per la Chiesa e  la  conservazione della Fede Cattolica nella sua integrità è comparso un articolo ( QUI titolato : Si può assistere alla messa di Paolo VI ? Non possiamo né celebrare la messa di Paolo VI, né assistervi. Questo è quello che pensano i sacerdoti della Fraternità San Pio X , di altre comunità, e di molti fedeli).
L'articolo è di una durezza tale che non si era mai vista neppure nei ruggenti anni '70 quando il nuovo rito di Paolo VI fu imposto fra lacrime, malumori e malesseri cardiaci, documentati, ai Sacerdoti e ai fedeli.
Non riusciamo tuttavia a percepire perché sia stato pubblicato  sul sito della FSSPX, di cui più volte abbiamo lodato l'indiscusso e fruttifico impegno pastorale, un articolo così pesante.
Pur tuttavia pur rimanendo ancorati con il cuore alla Santa Messa nell'antico rito della Chiesa ( che dalla pubblicazione del Motu Proprio Summorum Pontificum caratterizza la spiritualità, soprattutto nei giorni festivi, di tanti fedeli ) nelle celebrazioni quotidiane settimanali o in mancanza di celebrazioni in  rito gregoriano-tridentino assistiamo altrettanto devotamente alla Santa Messa celebrata con il Messale di Paolo VI:  con quella "normalità" e "naturalezza" che dovrebbe albergare nel cuore di ogni fedele.
Tutto il resto costituisce un pericolosissimo distacco dal "sentire cum Ecclesia".
Postiamo, ed edificazione dei lettori, la prima parte dello studio di  

Mons. Klaus Gamber
La riforma della Liturgia Romana
Cenni storici-Problematica
Una Voce Italia 1980

Il Papa ha diritto di cambiare il Rito?


Dopo le considerazioni sin qui fatte sembra indispensabile porsi un tale quesito. 

Occorre però chiarire innanzitutto che cosa intendiamo qui per « Rito ». 

Esso si può definire come l'insieme delle forme obbligatorie del Culto che, risalenti in ultima analisi a N.S. Gesù Cristo, si sono sviluppate nei dettagli a partire la una Tradizione comune, e sono state più tardi sancite dall'Autorità ecclesiastica. 

Da questa definizione discendono alcune osservazioni.

1) Se un rito nasce da una tradizione comune — e a questo riguardo non possono sussistere dubbi in chi conosce la storia della nostra Liturgia — esso non può essere rifatto ex novo nella sua globalità.
Perfino ai loro inizi le forme del Culto cristiano non avevano nulla di fondamentalmente nuovo. 

Come la Chiesa primitiva si distaccò solo gradualmente dalla Sinagoga, così anche le forme liturgiche della giovane comunità cristiana si distinsero gradualmente dal rito ebraico. Ciò vale per la celebrazione dell'Eucaristia, che è in chiara relazione coi pasti rituali degli ebrei (per esempio del Sabato o della Pasqua), sia per le più antiche parti dell'Ufficio delle Ore Canoniche; che si basa su quello sinagogale.


Alla rottura con la Sinagoga si giunse a causa della fede nella Risurrezione. 
Nelle questioni rituali, invece, in pratica non esistevano differenze con gli ebrei.

Così, dopo la Pentecoste, i neobattezzati ancora prendevano parte alle funzioni del Tempio (cf. Atti 2.46), e san Paolo rispettò il voto dei quattro Nazirei e fece offrire il sacrificio prescritto nel Tempio di Gerusalemme (cf. Atti 21.23-26).


La novità specifica del Culto cristiano, ossia il Memoriale del Signore mediante la ripetizione dell'Azione da Lui compiuta nel Cenacolo, in origine si collegava organicamente al rito giudaico della fractio panis. 

Ciò era tanto più lecito in quanto Gesù stesso, nella Cena di addio, la sera prima della Sua Passione, si era attenuto al rito degli ebrei.


Quanto detto per la Chiesa primitiva vale anche per la giovane Chiesa. 

Nei primi tre-quattro secoli, invero, non si usava ovunque un medesimo testo liturgico, eppure il Culto cristiano si sviluppò ovunque in modo abbastanza uniforme. 

Una certa tensione si creò nel sec. II, allorché in molti luoghi, soprattutto in Occidente (Roma), fu cambiata la data della Pasqua ed essa non venne più fatta coincidere con la Pasqua ebraica. Si giunse quasi a uno scisma con le Chiese dell'Asia Minore. 

Il papa Aniceto e il vescovo Policarpo di Smirne, infine, si accordarono pacificamente. 

Le due Chiese potevano conservare ciascuna la propria usanza in quanto entrambe potevano richiamarsi alla Tradizione.


2) Se nel corso del tempo un rito si evolve, è possibile e lecito un suo sempre ulteriore sviluppo, a patto però che esso rispetti la qualità intemporale di ogni rito e si effettui organicamente.


Così, la libertà di culto concessa ai cristiani da Costantino ebbe come conseguenza, fra l'altro, un arricchimento del Culto stesso. 

La Liturgia non fu più celebrata in piccole chiese domestiche, ma in splendide basiliche, e ovunque con maggiore solennità; nacque in questo nuovo contesto il canto corale della Chiesa.
Dalla vieppiù complessa strutturazione del Culto Divino si formarono i Riti particolari dell'Oriente e dell'Occidente. 

Si tratta di sviluppi ispirati dalla Fede e determinati dal carisma nonché dal prestigio di alcune grandi personalità, perlopiù santi Vescovi. 

E sempre si realizzarono organicamente, cioè senza fratture con la Tradizione e senza interventi dirigistici da parte dell'Autorità ecclesiastica. 

Questa si preoccupò soltanto, nei Concili ecumenici e provinciali, di eliminare e impedire abusi dalle celebrazioni.


3) La Chiesa Universale ammette l'esistenza di più Riti autonomi. 

In Occidente, a parte il Romano, abbiamo il Mozarabico e l'Ambrosiano (il Rito Gallicano è da secoli estinto); in Oriente, fra altri, il Rito Bizantino, l'Armeno, il Copto, il Siro-maronita.


Poiché ciascuno di questi Riti ha -avuto uno sviluppo indipendente, esso presenta caratteristiche sue proprie. Singole parti di uno di essi non possono pertanto essere mutuate da un altro Rito. 

Non si può, ad esempio, usare nella Liturgia Romana una Anafora (= Prece Eucaristica) orientale o parte di essa (cosa che invece accade oggidì nel nuovo rito della Messa); oppure, al contrario, usare il Canone Romano in una delle Liturgie Orientali.

I Papi hanno sempre rispettato i vari Riti dell'Oriente e dell'Occidente, ma solo in casi eccezionali hanno permesso il passaggio di un fedele da un Rito Orientale al Romano o viceversa. 

Decisivo, secondo il Codice di Diritto Canonico, è sempre stato il Rito con cui si è ricevuto il Battesimo (cf. C.I.C., can. 98, par. 1).
S'impone a questo punto il quesito se il Rito « moderno » sia un Rito nuovo, oppure un ulteriore sviluppo organico del Rito Romano tradizionale. 

La risposta risulta dal punto seguente:


4) Ogni rito costituisce una unità cresciuta organicamente. Modificazioni di alcune sue parti sostanziali significano pertanto la distruzione dell'intero rito.
E' quanto avvenne all'epoca della Riforma, quando Martin Lutero eliminò il Canone e collegò il racconto della Istituzione direttamente alla Comunione. Non occorre dimostrare che, così facendo, egli distrusse la Messa Romana, pur conservando alcune forme esteriori e, agli inizi, perfino la foggia dei paramenti sacri e il canto corale. Ma in seguito, abolito l'antico Rito, nelle comunità evangeliche si è passati a sempre nuove riforme nel campo liturgico.
5) Il ritorno a forme più primitive non comporta necessariamente un cambiamento del rito, ed è perciò, entro certi limiti, ammissibile.


Così, non si ebbe frattura alcuna nel Rito Romano tradizionale quando san Pio X reintrodusse il canto gregoriano restaurato nelle sue forme originarie, o quando restituì la loro primitiva importanza alle Messe delle Domeniche « per annum » nei confronti delle feste minori dei Santi. 

Nemmeno il ripristino, sotto Pio XII, dell'antica Liturgia Romana della Notte di Pasqua comportò un ambiamento del Canone, e le pur notevoli innovazioni delle rubriche, sotto Giovanni XXIII, furono tanto poco una vera e propria modificazione del Rito quanto l'Ordo Missae del 1965, rimasto in vigore solo per quattro anni e pubblicato immediatamente dopo la Costituzione conciliare sulla S. Liturgia e l'« Istruzione » per la corretta applicazione della stessa.


E veniamo ora al nostro quesito: ha il Papa il diritto di mutare un Rito che risale alla Tradizione Apostolica e che si è formato nel corso dei secoli? 

La nostra indagine ha fin qui mostrato come in passato l'Autorità ecclesiastica non abbia mai influito in misura cospicua sullo sviluppo delle forme liturgiche. 

Essa ha solamente sancito il Rito formatosi nel solco della consuetudine e, oltretutto, lo ha fatto relativamente tardi, in particolare dopo la comparsa dei libri liturgici a stampa; in Occidente, solo dopo il Concilio di Trento.
A ciò fa riferimento, seguendo il Codice di Diritto Canonico (can. 1257), l'art. 22 della Costituzione conciliare sulla S. Liturgia, che recita: «Regolare la Sacra Liturgia compete unicamente all'Autorità della Chiesa, la quale risiede nella Sede Apostolica e, a norma del diritto, nel Vescovo. (...) 
Di conseguenza, nessun altro, assolutamente, anche se sacerdote, osi, di sua iniziativa, aggiungere, togliere o mutare alcunché in materia liturgica ».


Il Concilio non ha spiegato meglio che cosa significhi « regolare la Sacra Liturgia » (Sacrae Liturgiae moderatio). 

Ma, rifacendoci alle consuetudini e al costume ecclesiastico, non è possibile che esso abbia inteso, con questa espressione, un così radicale rifacimento del Rito della Messa e di tutti i libri liturgici qual è quello che abbiamo visto di recente. 

Dal contesto si deve invece desumere che i Padri conciliari vollero soprattutto impedire che un sacerdote qualunque, « di sua iniziativa », potesse « combinare » personalmente i Riti (la qual cosa, com'è noto, è oggi all'ordine del giorno).
I riformatori non possono neppure rifarsi all'art. 25 della medesima Costituzione, in cui si legge: « I libri liturgici siano riveduti (recognoscantur) quanto prima ». 

Come una revisione del Rito della Messa fosse concepita originariamente in conformità con le decisioni del Concilio, lo mostra l'Ordo Missae del 1965 cui abbiamo accennato più sopra. 

Qui, nel decreto introduttivo, è detto esplicitamente che questo riordinamento (nova recensio) dell'Ordo Missae ha avuto luogo in ottemperanza alle « mutationes » di cui al cap. 5 della Istruzione per la corretta applicazione della Costituzione conciliare sulla S. Liturgia. 

Ancora il 28 maggio 1966, ricevuta l'edizione del Messale dello Schott riveduta dopo il Concilio, (cd.Messale del '65 N.d.R.) l'allora Segretario di Stato, il Card. Cicognani, inviava per incarico del Papa all'Arciabate di Beuron una lettera di ringraziamento nella quale si legge: « Caratteristica e punto centrale di questa revisione è la sua perfetta aderenza alla Costituzione conciliare sulla Liturgia »". 

Nulla a quel tempo lasciava supporre che fosse da attendersi una complessa riforma del Messale.

(segue)
Pubblicato da Andrea Carradori 

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