Ecco la via polacca all'Amoris Laetitia
Ieri avevamo annunciato l'esistenza del documento e le linee
guida, ora siamo in grado di proporvi i passaggi fondamentali delle linee guida
della Conferenza episcopale polacca per l'attuazione dell'esortazione
post-sinodale Amoris Laetitia.
La Conferenza Episcopale polacca infatti, riunita a Lublino
in Assemblea, ha preparato un documento che riguarda il matrimonio, e, in
pratica indica ai presuli e ai sacerdoti quelle che sono linee guida di
comportamento alla luce della Amoris Laetitia. Si intitola: “Indicazioni
pastorali dei vescovi polacchi nel campo della famiglia alla luce
dell’Esortazione Apostolica Amoris Laetitia”. È un documento ampio e
approfondito, in cui si esamina il problema a partire da prima del matrimonio.
Fra l’altro si considera necessario, quando ci si trova davanti a dei
fidanzati, l’aiuto a far crescere la fede e i legami con la comunità
ecclesiastica; l’approfondimento del concetto della vita familiare; l’aiuto a
conoscersi reciprocamente e a maturare il legame dell’amore; l’aiuto a
riconoscere le discrepanze e a scoprire le sfide nei rapporti. Per fare questo
si devono mettere in conto incontri prolungati e parecchi incontri di carattere
di seminario-esercizi spirituali.
Una larga parte è dedicata all’accompagnamento delle persone
che vivono in situazioni irregolari. Al N.39 del documento si afferma che «I
vescovi nelle diocesi e nei decanati o regioni nomineranno sacerdoti assistenti
per le persone che vivono in situazioni irregolari. Dovrebbero essere pastori
ben preparati e esperti. Il compito degli assistenti diocesani sarà quello di
condurre la formazione in questo campo per gli altri sacerdoti e di sviluppare
e coordinare questo ministero nella diocesi. Il compito degli assistenti
parrocchiali e regionali sarà quello di organizzare il lavoro pastorale locale,
in particolare la formazione di gruppi e di incontri per persone in situazioni
irregolari. Le congregazioni religiose si impegnino a creare i centri pastorali
per le persone che vivono in situazioni irregolari in grandi centri urbani o
presso dei santuari. Il loro ministero deve essere tenuto in stretta
collaborazione con i pastori diocesani».
Il testo è particolareggiato, e preciso, a seconda delle
situazioni. Per esempio, per i cattolici che abitano insieme e vivono “more
uxorio” senza impedimenti canonici, si raccomanda un accompagnamento graduale
fino a piena accettazione e del Vangelo; la preparazione al matrimonio; e se
possibile, fino a quel momento la pratica della castità e della separazione.
Per i cattolici legati dall’unione civile senza ulteriori
impedimenti si consiglia l’accompagnamento con pazienza, ma non l’accesso ai
sacramenti.
E poi naturalmente c’è il problema del divorzio e della
separazione. Per i cattolici separati e
divorziati, che non hanno contratto la nuova unione si raccomanda: «rispetto,
solidarietà, aiuto, accompagnamento, cura da parte della comunità
ecclesiastica. Una pastorale della riconciliazione; e se non sono altrimenti
impediti, l’accesso ai sacramenti».
Infine ci sono «I cattolici dopo la disintegrazione di un
matrimonio sacramentale che vivono insieme senza una regolazione legale oppure
in una nuova unione civile». Il N.44 del testo afferma: «Dopo la
disintegrazione di un matrimonio sacramentale può sorgere un trauma
all'istituzione del matrimonio. Succede che gli individui, avendo sperimentato
il dramma della disintegrazione del matrimonio, abbiano intrapreso una nuova
relazione informale. Alcuni hanno impegnato nuovi impegni attraverso il
matrimonio civile.
In entrambi i casi, attraverso la vita more uxorio, si
trovano in una situazione irregolare che impedisce loro di ricevere l'assoluzione
e di ricevere la Santa Comunione. Tuttavia, si dovrebbe ricordare la pratica
della Chiesa, con la quale, la riconciliazione nel sacramento della penitenza -
che aprirebbe la strada al sacramento eucaristico - può essere accordata solo a
quelli che, pentiti di aver violato il segno dell'Alleanza e della fedeltà a
Cristo, sono sinceramente disposti ad una forma di vita non più in
contraddizione con l'indissolubilità del matrimonio. Ciò comporta, in concreto,
che quando l'uomo e la donna, per seri motivi - quali, ad esempio, l'educazione
dei figli - non possono soddisfare l'obbligo della separazione, ‘assumono
l'impegno di vivere in piena continenza, cioè di astenersi dagli atti propri
dei coniugi’. […] Agendo in tal modo, la Chiesa professa la propria fedeltà a
Cristo e alla sua verità; nello stesso tempo si comporta con animo materno
verso questi suoi figli, specialmente verso coloro che, senza loro colpa, sono
stati abbandonati dal loro coniuge legittimo. Con ferma fiducia essa crede che,
anche quanti si sono allontanati dal comandamento del Signore ed in tale stato
tuttora vivono, potranno ottenere da Dio la grazia della conversione e della
salvezza, se avranno perseverato nella preghiera, nella penitenza e nella
carità (FC 84). I pastori dovrebbero prestare particolare attenzione a queste
persone (vedi AL 297)».
Il documento (N.45) ricorda che «Il primo passo nel percorso
di accompagnamento dovrebbe essere quello di invitare e aiutare a discernere la
propria situazione e ascoltare pazientemente e comprendere le razioni
soggettive. Le persone che hanno riconsiderato la propria situazione alla luce
del Vangelo, sono incoraggiate a prendere la via della riconciliazione e il
ritorno al coniuge sacramentale. Utili su questo cammino possono essere associazioni
che sostengono matrimoni difficili, vari ritiri o laboratori gestiti da pastori
esperti, coniugi e specialisti.
Se la persona non è pronta o è soggettivamente convinta
dell'impossibilità di tornare al coniuge sacramentale (cfr. AL 298), un prete
dovrebbe incoraggiarla a partecipare alle riunioni di comunità per le persone
che vivono in situazioni irregolari. Inoltre, quando non c'è possibilità di
tornare al coniuge sacramentale, è comunque necessario perdonare e
riconciliarsi con lui e riparare ogni danno possibile».
Nel caso ci siano dubbi sulla validità del matrimonio, il
pastore dovrebbe aiutare a rivolgersi al tribunale ecclesiastico. «Alcune
persone sono resistenti a questo passaggio, anche se sospettano che il loro
matrimonio canonico non sia valido. Il compito della diocesi è quello di
fornire servizi di informazione, consulenza e mediazione e garantire
l'affidabilità della ricerca in corso sulla validità dei matrimoni. Il corretto
funzionamento dei tribunali è essenziale, che è legato alla necessità di
preparare il giusto numero di operai, del clero e i laici (vedi AL 244)».
Il testo insiste molto sulla necessità di un accompagnamento
pastorale, e sulla non esclusione dalla comunità ecclesiale. «Coloro che
vivono in nuove relazioni more uxorio, hanno bisogno dell'aiuto del sacerdote,
della cura della comunità parrocchiale e del sostegno del gruppo pastorale. La
Chiesa vuole dare loro a disposizione i mezzi di salvezza e li circonda con la
preghiera. Li invitiamo ad essere coraggiosi nella fede e nella speranza. [..] e li incoraggiamo ad usare la leadership
spirituale e condurre conversazioni oneste con il sacerdote, che li aiuterà a
comprendere l'azione di Dio nella vita e trovare un modo di riconciliazione con
Lui».
In questo campo il testo sottolinea quanto Amoris Laetitia
afferma sulla necessità di uno studio più profondo della complessa situazione
spirituale e della responsabilità morale dei fedeli. Anche se «La Chiesa
ribadisce ‘la pratica basata sulla Sacra Scrittura (cfr . Mc 10,2-12), di non
ammettere divorziati risposati ai sacramenti, perché il loro stato e la loro
condizione di vita oggettivamente contraddicono quell'unione di amore tra
Cristo e la Chiesa, che si esprime e nell'Eucaristia’ (SC 29, cfr. FC 84).
Rimanere nel peccato di adulterio impedisce loro di ricevere l'assoluzione e
ricevere la Santa Comunione».
«Papa Francesco insegna che ‘Il grado di responsabilità non
è uguale in tutti i casi, e possono esistere fattori che limitano la capacità
di decisione. Perciò, mentre va espressa con chiarezza la dottrina, sono da
evitare giudizi che non tengono conto della complessità delle diverse
situazioni, ed è necessario essere attenti al modo in cui le persone vivono e
soffrono a motivo della loro condizione’(AL 79). Il discernimento della
responsabilità dovrebbe tener conto della differenza tra coloro che hanno sinceramente
cercato di salvare il loro primo matrimonio e sono stati ingiustamente
abbandonati, e coloro che per la propria colpa ha distrutto un matrimonio
valido». È quindi necessario elaborare il discernimento individuale della
responsabilità e cercare il modo per correggere gli errori.
«È importante riconoscere innanzitutto quale sia l'attuale
ostacolo al compimento della volontà di Dio – afferma il N.50 del testo -. Può
essere una vita more uxorio dei divorziati, nell’attuale volontà di questi,
senza il pentimento e senza la conversione come anche senza la volontà di
vivere come ‘fratello e sorella’ (SC 29). Tale stato è oggettivamente
incompatibile con la legge di Dio e quindi le persone non possono accostarsi
alla Comunione finché questa situazione persiste. Se non è possibile separarsi,
ma sono sinceramente pentiti e decidono davanti il confessore ‘di vivere in
piena continenza, cioè di astenersi dagli atti propri dei coniugi’, possono
ricevere l'assoluzione sacramentale e ricevere la Comunione, cercando di
evitare lo scandalo [Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera ai
Vescovi della Chiesa Cattolica riguardo la Santa Comunione per i fedeli
divorziati che vivono in nuovi rapporti (14.09.1994)]».
Il documento
raccomanda che «Ogni comunità parrocchiale dovrebbe mostrare la fantasia della carità e di vedere i
fratelli e sorelle che, a causa della rottura del rapporto sacramentale vivono
in una situazione irregolare, ed a volte si sentono respinti. Hanno bisogno di
essere aiutati a trovare il loro posto nella Chiesa (AL 312)». Quindi «C’è la
necessità di ‘un attento discernimento e un accompagnamento di grande rispetto,
evitando ogni linguaggio e atteggiamento che li faccia sentire discriminati e
promovendo la loro partecipazione alla vita della comunità (AL 243). Queste
persone possono essere i membri del consiglio pastorale, diocesano e
parrocchiale e prendere parte al Sinodo particolare. Non ci sono ostacoli ad
impegnarsi nella vita e nelle attività delle associazioni religiose,
partecipando al coro parrocchiale o parrocchiale. Inoltre, la loro presenza può
contribuire a sviluppare programmi pastorali efficaci per le persone che vivono
in situazioni irregolari. L'Ordinario del luogo può permettere a loro di
condividere la sua esperienza di crescere nella fede durante le azioni
pastorali tipo ritiri, missioni parrocchiali, ritiri per divorziati risposati.
I pastori possono anche discernere altri modi di coinvolgere questi individui e
coppie nella vita della comunità».
«Non intendiamo né escludere né discriminare nessuno -
affermano i vescovi polacchi -. Tuttavia, ‘se qualcuno ostenta un peccato
oggettivo come se facesse parte dell’ideale cristiano, o vuole imporre qualcosa
di diverso da quello che insegna la Chiesa, non può pretendere di fare catechesi
o di predicare, e in questo senso c’è qualcosa che lo separa dalla comunità”(AL
297). Oltre alla missione della predicazione e della catechesi, anche alcuni
ministeri liturgici e le responsabilità che ne derivano sono incompatibili con
lo stato oggettivo della vita delle persone che vivono dopo il divorzio in una
nuova relazione. Quindi non possono eseguire il ministero del ministro
straordinario della Santa Comunione». E inoltre, «Data l'importanza
dell'esempio personale di fede nell'educazione cristiana vivente, a queste
persone non dovrebbe essere consentita anche la dignità della madrina o
padrino».
L’accoglienza non deve però dare luogo ad ambiguità: «I
pastori non possono fare gli atti, le cerimonie e le gesti, pubblici e privati,
per i divorziati, che potrebbe essere intesi come un avallo, il riconoscimento
o la benedizione di un nuovo rapporto». «Queste, infatti, darebbero
l'impressione della celebrazione di nuove nozze sacramentali valide e
indurrebbero conseguentemente in errore circa l'indissolubilità del matrimonio
validamente contratto (FC 84)».
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