ACTA APOSTATICAE SEDIS : come, cambiando un po' qua e un po' la, si può cambiare tutto...

venerdì 14 ottobre 2016

Il TGV non ferma a Firenze..?

A Roma sì, a Firenze no. Ecco come "Amoris laetitia" divide la Chiesa

Nella diocesi del papa i divorziati risposati possono fare la comunione, in altre diocesi italiane no. Perché ogni vescovo decide come vuole. Un vademecum del cardinale Antonelli per i confessori che vogliono restare fedeli alla dottrina di sempre 



ROMA, 14 ottobre 2016 – Papa Francesco l'ha detto chiaro fin dalle prime righe di "Amoris laetitia" che "nella Chiesa è necessaria una unità di dottrina e di prassi, ma ciò non impedisce che esistano diversi modi di interpretare alcuni aspetti della dottrina o alcune conseguenze che da essa derivano".

E quindi "in ogni paese o regione si possono cercare soluzioni più inculturate, attente alle tradizioni e alle sfide locali".

Infatti è proprio questo che accade, sotto gli occhi di tutti. In ciascuna regione, diocesi e parrocchia ciascuno applica "Amoris laetitia" come gli pare.


Ad esempio a Roma, nella diocesi del papa, il cardinale vicario Agostino Vallini ha stabilito – con l'approvazione del suo diretto superiore – che i divorziati risposati possono fare la comunione, autorizzati dal confessore, anche se non vivono "in continenza", cioè come fratello e sorella, "se questa scelta è difficile da praticare per la stabilità della coppia":

> Buenos Aires e Roma. Per Francesco sono le diocesi modello

Mentre invece a Firenze non è così. Sabato 8 ottobre il cardinale Ennio Antonelli, già presidente del pontificio consiglio per la famiglia e stimato studioso della materia, ha dettato ai sacerdoti della diocesi – in pieno accordo con l'arcivescovo del luogo, il cardinale Giuseppe Betori – delle linee guida per l'interpretazione e l'applicazione di "Amoris laetitia" che sono in perfetta continuità con il magistero della Chiesa di sempre, e quindi non consentono la comunione ai divorziati risposati che vivono "more uxorio", salvo in un caso particolarissimo già previsto dalla classica teologia morale, cioè "il difficile caso in cui si riscontrasse la mancanza temporanea di un chiaro proposito riguardo alla continenza sessuale".

Come questa apparente eccezione sia affrontata e risolta lo si vedrà nelle linee guida del cardinale, riprodotte in parte più sotto.

Ma prima va notato che questa sua interpretazione di "Amoris laetitia" Antonelli l'ha riproposta giovedì 13 ottobre anche ai sacerdoti della diocesi di Trieste. E altrettanto farà in altre diocesi, nelle prossime settimane.


Non solo. Il testo integrale di queste sue linee guida è ospitato in ben cinque lingue nel sito del Pontificium Consilium pro Familia, a disposizione di chiunque lo voglia utilizzare, in tutto il mondo:

> "Amoris laetitia": per l'interpretazione e l'attuazione

> "Amoris laetitia": for its interpretation and actuation

> "Amoris laetitia": pour l'interpretation et mise en oeuvre

> "Amoris laetitia": para su interpretación y aplicación

> "Amoris laetitia": para a interpretaçâo y aplicaçâo
*
Non è la prima volta che il cardinale Antonelli prende posizione pubblicamente sulla questione cruciale della comunione ai divorziati risposati.

L'ha fatto nell'intervallo tra la prima e la seconda sessione del sinodo sulla famiglia, alle quali papa Francesco si guardò bene dall'invitarlo:

> Sinodo. Il doppio grido d'allarme del cardinale Antonelli (12.6.2015)

E l'ha fatto tre mesi dopo la pubblicazione dell'esortazione postsinodale:

> "Amoris laetitia". Consigli minimi per non perdere la strada (6.7.2016)

In quel suo intervento d'inizio estate il cardinale Antonelli si diceva "in attesa di auspicabili indicazioni autorevoli" che chiarissero i punti oscuri di "Amoris laetitia", in primo luogo sul nodo cruciale della comunione ai divorziati risposati.

Ma l'attesa sua e di tanti altri non è stata esaudita, nonostante le analoghe richieste fatte al papa da un gran numero di vescovi e cardinali di ogni continente.

E questa mancata risposta ha rafforzato la convinzione che le oscurità di "Amoris laetitia" siano frutto di una deliberata volontà di Francesco, e che tali egli voglia che restino.

Anche in questa sua nuova guida alla lettura di "Amoris laetitia" il cardinale Antonelli rileva l'oscurità di alcuni passaggi.

Ad esempio là dove lamenta che "purtroppo 'Amoris laetitia' tace sulle norme generali negative", quelle che vietano "in ogni situazione, senza alcuna eccezione", atti "disordinati in se stessi, per il loro stesso contenuto, tra i quali anche le unioni dei divorziati risposati e di altre coppie conviventi, […] come insegna molto autorevolmente, nel solco della tradizione cattolica, l’enciclica 'Veritatis splendor' di san Giovanni Paolo II".

Questo silenzio – commenta il cardinale – "può agevolare l’errata interpretazione secondo cui in certi casi queste unioni sarebbero oggettivamente lecite, come un bene analogo al matrimonio, anche se incompleto".

Ma diamo a lui la parola. Ecco qui di seguito i punti quarto e quinto della sua esposizione, quelli più concentrati sulla questione della comunione ai divorziati risposati.
__________
Istruzioni per i confessori, nel solco della tradizione cattolica

di Ennio Antonelli


4. LA RESPONSABILITÀ PERSONALE SOGGETTIVA
Certamente "Amoris laetitia" non dimentica la legge morale oggettiva; tuttavia pone in primo piano ed esplicita ampiamente la prospettiva della coscienza e della responsabilità personale, raccomandando tra l’altro di tenerla in maggiore considerazione nella prassi pastorale (cf. AL 303).

Il documento precisa correttamente che l’osservanza delle norme, se attuata senza amore, potrebbe essere insufficiente davanti a Dio (cf. AL 304) e viceversa la vita in grazia di Dio potrebbe realizzarsi anche in una situazione oggettiva di disordine morale, quando i condizionamenti attenuano o annullano la colpevolezza soggettiva (cf. AL 305).

Altro dunque è il grave disordine oggettivo e altro è il peccato mortale personale, che comporta la piena avvertenza e il deliberato consenso.

"Amoris laetitia" conferma la cosiddetta legge della gradualità (cf. AL 295), già formulata da san Giovanni Paolo II: “[L’uomo] conosce, ama e realizza il bene morale secondo tappe di crescita” ("Familiaris consortio" 34). Tale legge implica che a volte la coscienza può essere erronea senza cessare di essere retta; può agire in contrasto con la norma morale senza essere colpevole o senza esserlo pienamente.

La persona potrebbe ignorare la norma generale (ad esempio, che il rapporto sessuale è sempre illecito fuori del matrimonio). Potrebbe non percepire il valore contenuto nella norma, in modo da poter scegliere il bene ed evitare il male liberamente per convinzione interiore (ad esempio, potrebbe non comprendere che il rapporto sessuale è proprio del matrimonio e solo in esso ha valore e dignità umana, come espressione del dono reciproco totale e del comune dono ai figli). Potrebbe infine ritenere erroneamente che l’osservanza della norma, nella sua particolare situazione, sia impossibile, diventando anzi occasione di altre colpe (ad esempio, che la continenza sessuale, se il convivente non fosse d’accordo, potrebbe diventare occasione di rapporti sessuali con altre persone e provocare l’interruzione della coabitazione con grave danno per la cura e l’educazione dei figli).

Ho detto che l’osservanza della norma morale potrebbe dalla persona essere ritenuta impossibile erroneamente, perché in realtà, con l’aiuto della grazia di Dio, è sempre possibile osservare i comandamenti, anche quello di essere casti secondo la propria condizione di vita.

Il magistero della Chiesa lo insegna impegnando la sua autorità al più alto grado:

- “Dio non comanda ciò che è impossibile, ma nel comandare ti esorta a fare quello che puoi, e a chiedere ciò che non puoi, e ti aiuta perché tu possa” (Concilio di Trento, DH 1536).
- “Se qualcuno dice che anche per l’uomo giustificato e costituito in grazia i comandamenti di Dio sono impossibili da osservare: sia anatema” (Concilio di Trento, DH 1568).
- “L’osservanza della legge di Dio, in determinate situazioni, può essere difficile, difficilissima: non è mai, però, impossibile. È questo un insegnamento costante della tradizione della Chiesa” (San Giovanni Paolo II, "Veritatis splendor" 102).

Per chi prega, coltiva un intenso rapporto personale con il Signore Gesù Cristo e invoca, con umiltà e fiducia, l’aiuto della sua grazia, diventa possibile osservare i comandamenti e, se è un divorziato risposato, gli diventa possibile osservare la continenza sessuale. Secondo una celebre metafora, utilizzata più volte da san Giovanni Paolo II, la vita cristiana è difficile come la scalata di una montagna, ma il credente non deve rinunciare a salire, deve invece mettersi in cammino sollecitamente e cercare con coraggio di procedere verso la vetta.


Infatti la legge della gradualità non significa che la legge obbligherà in un futuro più o meno lontano. “Non possono guardare alla legge solo come a un puro ideale da raggiungere in futuro, ma debbono considerarla come un comando di Cristo Signore a superare con impegno le difficoltà. Perciò la cosiddetta legge della gradualità, o cammino graduale, non può identificarsi con la gradualità della legge, come se ci fossero vari gradi e varie forme di precetto nella legge divina per uomini e situazioni diverse” (San Giovanni Paolo II, "Familiaris consortio" 34).

Perciò non ci si deve stabilizzare nella situazione contrastante con la legge; non ci si deve adagiare ai piedi della montagna. D’altra parte i pastori nell’insegnare la dottrina non devono abbassare la montagna e nell’accompagnare personalmente il singolo fedele devono aiutarlo a salire con il proprio passo, secondo le sue forze, mettendosi da subito in cammino, pronto a rialzarsi dopo ogni eventuale caduta, deciso a proseguire con l’aiuto di Dio.


5. ACCOMPAGNAMENTO PASTORALE


"Amoris laetitia" chiede che nella predicazione e nella catechesi i sacerdoti e gli altri operatori pastorali propongano la concezione cristiana del matrimonio nella sua integralità (cf. AL 303; 307).

D’altra parte raccomanda di non aggravare ulteriormente la situazione delle persone già oppresse dalla sofferenza e dalla miseria, colpevolizzando la loro coscienza (cf. Al 49).

A riguardo si può ricordare che a volte bisogna tollerare un male minore per evitare un male maggiore e che il sacerdote, nella confessione e nell’accompagnamento personalizzato, può lecitamente, con il suo silenzio, lasciare il penitente nell’ignoranza, qualora lo ritenga, almeno per il momento, incapace di emendarsi di qualche grave disordine oggettivo (ad esempio, la contraccezione o la convivenza sessuale irregolare). Egli con il suo silenzio non approva il male; non coopera con esso; evita solo di aggravarlo, preoccupandosi che il peccato materiale non si trasformi in peccato formale. Il dialogo interpersonale non ha le stesse esigenze di completezza che ha l’insegnamento pubblico.

Il sacerdote però non deve continuare a tacere neppure davanti al singolo cristiano, se questi, mentre vive in una situazione pubblicamente conosciuta di grave disordine morale, intende accedere alla comunione eucaristica, sacramento dell’unità ecclesiale, spirituale e visibile, che esige sintonia nella professione di fede e coerenza oggettiva nella forma di vita.

“Il giudizio sullo stato di grazia, ovviamente, spetta soltanto all’interessato, trattandosi di una valutazione di coscienza. Nei casi però di un comportamento esterno gravemente, manifestamente e stabilmente contrario alla norma morale, la Chiesa, nella sua cura pastorale per il buon ordine comunitario e per il rispetto del sacramento, non può non sentirsi chiamata in causa” (San Giovanni Paolo II, "Ecclesia de eucaristia" 37).

La contraddizione oggettiva e palese crea scandalo e coinvolge la responsabilità della comunità ecclesiale e, specialmente, dei pastori. Il sacerdote, se è a conoscenza della situazione irregolare, deve ammonire la persona interessata, con rispetto e amore, perché non tenga conto solo del suo giudizio di coscienza. Deve rinviare l’ammissione di tale persona alla comunione eucaristica fino a quando non avrà fatto discernimento “col sacerdote in foro interno” (AL 298; cf. 300) e non avrà compiuto, sotto la guida di lui, un cammino ecclesiale appropriato (cf. AL 294; 300; 305; 308).

Dato che le norme generali negative obbligano sempre, senza alcuna eccezione, il cristiano in situazione irregolare è tenuto davanti a Dio a fare il possibile per uscire dal disordine oggettivo e armonizzare il suo comportamento con la norma.

Può darsi che la sua coscienza, erronea in buona fede, non se ne renda conto; ma il sacerdote, che lo accompagna, deve guidarlo con carità e prudenza a discernere e a compiere la volontà di Dio nei suoi confronti, fino ad assumere una forma di vita coerente con il Vangelo.

I passi, che in questo cammino potrebbero trovare spazio, sono i seguenti:

a) verificare la validità del precedente matrimonio e ottenere eventualmente la sentenza di nullità, avvalendosi delle facilitazioni procedurali introdotte da papa Francesco in data 15 agosto 2015 nei due motu proprio "Mitis iudex Dominus Jesus" e "Mitis et misericords Jesus";

b) celebrare il matrimonio religioso o sanare in radice il matrimonio civile;

c) interrompere la coabitazione, se non ci sono impedimenti;

d) praticare la continenza sessuale, se altre soluzioni non sono possibili (cf. san Giovanni Paolo II, "Familiaris consortio" 84);

e) in caso di errore temporaneamente invincibile e perciò di rifiuto circa la continenza sessuale, ritenuta nel proprio caso impossibile o assurda e senza valore, valutare la possibile rettitudine della coscienza alla luce della personalità e del vissuto complessivo (preghiera, amore del prossimo, partecipazione alla vita della Chiesa e rispetto per la sua dottrina, umiltà e obbedienza davanti a Dio); esigere che la persona si impegni almeno a pregare e a crescere spiritualmente, allo scopo di conoscere correttamente e compiere fedelmente la volontà di Dio nei propri confronti, come si manifesterà;

f) infine si può concedere l’assoluzione sacramentale e la comunione eucaristica, avendo cura di mantenere la riservatezza e di evitare lo scandalo (cf. AL 299);


g) il sacerdote ha bisogno di carità e sapienza, per testimoniare la misericordia di Dio che a tutti e sempre offre il perdono e nello stesso tempo per discernere se il perdono viene realmente accolto dal penitente con la necessaria conversione. (Non sembra però che il cristiano, finché rimane in una situazione oggettivamente disordinata, possa rivendicare il diritto ai sacramenti, appellandosi alle sue disposizioni interiori e al suo giudizio di coscienza. Nel capitolo ottavo, "Amoris laetitia" non sembra voler dare comandi, ma solo consigli).


di Sandro Magister

Le linee guida del Card. Antonelli sull’eucaristia per i divorziati risposati


antonelliIl cardinale Ennio Antonelli, già presidente del Pontificio Consiglio della Famiglia, è intervenuto più volte sul dibattito sinodale, in particolare dando alle stampe due agili libretti sui temi in discussione (vedi QUI  e QUI). Il suo punto di vista, sostanzialmente, considera Amoris laetitia di non facile interpretazione rispetto al tema dell’accesso all’eucaristia per i divorziati risposati.
Lo scorso 8 ottobre, in accordo con il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, Antonelli ha fornito ai sacerdoti delle diocesi toscana delle Linee guida utili per la pastorale famigliare e che non ammettono alla comunione i divorziati risposati che vivono “more uxorio”, salvo “il difficile caso in cui si riscontrasse la mancanza temporanea di un chiaro proposito riguardo alla continenza sessuale”.
In particolare così si legge nelle linee guida del cardinale Antonelli, un testo che lo stesso cardinale ha anche proposto giovedì 13 ottobre ai preti della diocesi di Trieste:
«Dato che le norme generali negative obbligano sempre, senza alcuna eccezione, il cristiano in situazione irregolare è tenuto davanti a Dio a fare il possibile per uscire dal disordine oggettivo e armonizzare il suo comportamento con la norma.
Può darsi che la sua coscienza, erronea in buona fede, non se ne renda conto; ma il sacerdote, che lo accompagna, deve guidarlo con carità e prudenza a discernere e a compiere la volontà di Dio nei suoi confronti, fino ad assumere una forma di vita coerente con il Vangelo.
I passi, che in questo cammino potrebbero trovare spazio, sono i seguenti:
a) verificare la validità del precedente matrimonio e ottenere eventualmente la sentenza di nullità, avvalendosi delle facilitazioni procedurali introdotte da papa Francesco in data 15 agosto 2015 nei due motu proprio “Mitis iudex Dominus Jesus” e “Mitis et misericords Jesus”;
b) celebrare il matrimonio religioso o sanare in radice il matrimonio civile;
c) interrompere la coabitazione, se non ci sono impedimenti;
d) praticare la continenza sessuale, se altre soluzioni non sono possibili (cf. san Giovanni Paolo II, “Familiaris consortio” 84);
e) in caso di errore temporaneamente invincibile e perciò di rifiuto circa la continenza sessuale, ritenuta nel proprio caso impossibile o assurda e senza valore, valutare la possibile rettitudine della coscienza alla luce della personalità e del vissuto complessivo (preghiera, amore del prossimo, partecipazione alla vita della Chiesa e rispetto per la sua dottrina, umiltà e obbedienza davanti a Dio); esigere che la persona si impegni almeno a pregare e a crescere spiritualmente, allo scopo di conoscere correttamente e compiere fedelmente la volontà di Dio nei propri confronti, come si manifesterà;
f) infine si può concedere l’assoluzione sacramentale e la comunione eucaristica, avendo cura di mantenere la riservatezza e di evitare lo scandalo (cf. AL 299);
g) il sacerdote ha bisogno di carità e sapienza, per testimoniare la misericordia di Dio che a tutti e sempre offre il perdono e nello stesso tempo per discernere se il perdono viene realmente accolto dal penitente con la necessaria conversione. (Non sembra però che il cristiano, finché rimane in una situazione oggettivamente disordinata, possa rivendicare il diritto ai sacramenti, appellandosi alle sue disposizioni interiori e al suo giudizio di coscienza. Nel capitolo ottavo, “Amoris laetitia” non sembra voler dare comandi, ma solo consigli)».

Pubblicato il
  in sinodo2015.

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.