Nullità matrimoniali. Una riforma che rischia di affondare sul nascere
L'estrema facilità dei processi era la soluzione escogitata da papa Francesco per riammettere alla comunione i divorziati risposati. Ma non tutto funziona come previsto. Una nota del canonista Guido Ferro Canale
di Sandro Magister
di Sandro Magister
Come già padre Antonio Spadaro su "la Civiltà Cattolica", anche un altro degli ecclesiastici più vicini a Francesco ha lanciato un ballon d'essai in vista delle conclusioni che il papa trarrà dal sinodo sulla famiglia.
Il suo nome è Marcello Semeraro. È vescovo di Albano, la diocesi entro la quale sorge la villa pontificia di Castel Gandolfo. Jorge Mario Bergoglio l'aveva conosciuto e apprezzato già prima d'essere eletto papa. E l'ha voluto tra i suoi stretti collaboratori, prima come segretario del consiglio dei nove cardinali per la riforma della curia e il governo della Chiesa e poi anche come membro del sinodo, tra gli incaricati della scrittura della relazione finale.
In un libretto uscito a fine anno dal titolo "Il sinodo della famiglia raccontato alla mia Chiesa", edito da Miter Thev, Semeraro sostiene che la novità fondamentale del sinodo è stato il "passaggio dalla morale della legge alla morale della persona".
E a proposito della riammissione ai sacramenti dei divorziati risposati scrive:
"Il sinodo si è astenuto dal proporre al papa in forma semplicemente teorica e astratta la questione specifica della possibilità di ammissione ai sacramenti della penitenza e dell’eucaristia dei fedeli battezzati che vivano coniugalmente in condizione di civilmente divorziati risposati. Ha chiesto di accostarsi alla persona. Non ha, tuttavia, aggirato il problema, ma ha posto le basi per una soluzione già col fatto di avere inserito la questione circa il discernimento d’imputabilità".
In due note a piè di pagina Semeraro specifica meglio dove lui vuole arrivare e soprattutto dove auspica che arrivi papa Francesco nell'attesa esortazione postsinodale.
Nella prima di queste due note il vescovo di Albano scrive che le soluzioni "in foro interno" di cui parla la relazione finale del sinodo vanno al di là di una decisione di coscienza individuale. Esse costituiscono "un vero processo ('foro') che si svolge nell’ambito sacramentale ('interno', ossia nel sacramento della riconciliazione e penitenza) e che vede coinvolti un fedele e un ministro autorizzato della Chiesa".
E nella seconda nota rimanda a una lettera della congregazione per la dottrina della fede indirizzata ai vescovi l'11 aprile del 1973, per mostrare che già allora la Chiesa incoraggiava "una particolare sollecitudine verso coloro che vivono in una unione irregolare, applicando nella soluzione di tali casi, oltre ad altri giusti mezzi, l’approvata prassi della Chiesa in foro interno".
Le restrizioni sono venute dopo, prosegue Semeraro, quando Giovanni Paolo II impose alle coppie irregolari, come condizione per ricevere la comunione sacramentale, l'impegno a vivere "in piena astinenza".
Ma ora il vescovo di Albano auspica che si torni alla disciplina precedente, riaprendo alle soluzioni allora consentite "in foro interno". Ed è proprio quello che – a suo giudizio – il sinodo avrebbe già fatto, tacendo sulle restrizioni introdotte da Giovanni Paolo II e quindi "lasciando 'aperto' un testo che ha voluto affidare a un nuovo discernimento del sommo pontefice".
DALLA LETTERA DEL 1973 AI NUOVI PROCESSI MATRIMONIALI
Come già l'articolo di padre Spadaro su "La Civiltà Cattolica", anche questo libretto del vescovo Semeraro è presumibile che rifletta il pensiero di papa Francesco, al quale entrambi sono molto vicini.
Va comunque rilevato che la "soluzione" caldeggiata da Semeraro col suo rimando alla lettera della congregazione per la dottrina della fede del 1973 era già stata ampiamente esaminata a partire dagli anni Settanta, quando la questione dei divorziati risposati si era imposta per la prima volta in forma massiccia all'attenzione della Chiesa, a motivo dell'introduzione del divorzio in molte legislazioni civili.
In precedenza, infatti, tale questione appariva molto meno impellente, tant'è vero che non ve n'è traccia nelle discussioni del Concilio Vaticano II e nemmeno, esplicitamente, nella citata lettera del 1973 della congregazione per la dottrina della fede, dove non si parla di "divorziati risposati" ma più genericamente di "unioni irregolari":
> Lettera riguardante l'indissolubilità del matrimonio
Nel 1998 l'allora cardinale Joseph Ratzinger, nel fare il punto della questione in un volume curato dalla congregazione di cui era prefetto, citò ampiamente quella lettera e scrisse che il suo scopo era "quello di proteggere e difendere l'indissolubilità del matrimonio nei confronti di certi sviluppi liberali".
Aggiunse:
"Il rinvio alla prassi collaudata in foro interno era però aperto a diverse interpretazioni. In determinati casi i confessori davano l'assoluzione ai fedeli divorziati risposati e li ammettevano a ricevere la comunione. Discussa era anche la questione come poteva essere resa giustizia a quei fedeli che in coscienza erano convinti della nullità della loro precedente unione, ma non potevano dimostrarlo attraverso fatti concreti".
E proseguì:
"Queste ed altre simili questioni esigevano una chiarificazione".
Di fatto, sviluppi importanti vennero non solo dal sinodo dei vescovi del 1980 e dalla successiva esortazione "Familiaris consortio" di Giovanni Paolo II, ma anche dal nuovo codice di diritto canonico del 1983.
Il can. 1536 § 2, infatti, stabilì che anche le dichiarazioni delle parti potevano costituire prova sufficiente di nullità di un matrimonio, sia pure assieme ad altri elementi capaci di avvalorarle in modo definitivo. E con ciò – scrisse successivamente la congregazione per la dottrina della fede in una lettera del 1994 ai vescovi di tutto il mondo – praticamente spariva "ogni divario tra la verità verificabile nel processo e la verità oggettiva conosciuta in retta coscienza".
Ratzinger, nel 1998, lamentò tuttavia che "questo nuovo regolamento canonico, purtroppo, nella prassi dei tribunali ecclesiastici di molti paesi era considerato ed applicato ancora troppo poco".
E siamo ai giorni nostri, quando papa Francesco, visibilmente molto sensibile al cattivo funzionamento dei tribunali canonici nella sua Argentina e altrove, ha ulteriormente facilitato i processi matrimoniali, con i due motu proprio – il secondo per le Chiese orientali – approntati e promulgati di sua iniziativa nel 2015, tra l'una e l'altra sessione del sinodo sulla famiglia:
> "Mitis iudex Dominus Iesus"
> "Mitis et misericors Iesus"
LA SOLUZIONE PRATICA ESCOGITATA DA FRANCESCO
In effetti, dopo tanto discutere e prima ancora dell'attesa esortazione postsinodale, con questi due motu proprio papa Francesco ha già offerto alla Chiesa una soluzione pratica alla questione dei divorziati risposati, modificando i processi matrimoniali con estrema larghezza, al punto da consentire un ricorso rapidissimo e quasi infallibile alla certificazione di nullità del primo matrimonio:
> Vietato chiamarlo divorzio. Ma quanto gli somiglia (15 settembre 2015)
Il citato can. 1536 § 2 è stato sostituto da un altro canone, il 1678 § 1, dalle maglie ancora più larghe, nel quale le dichiarazioni delle parti hanno ora da sole il valore di "prova piena" della nullità.
E se a questa innovazione si aggiungono tutte le altre della riforma dei processi matrimoniali, non resta oggi praticamente più alcun caso che non possa trovare giustizia in una sentenza canonica.
Come dire che viene a mancare la materia anche per quel ricorso al "foro interno" tanto invocato da padre Spadaro, dal vescovo Semeraro e da tutti gli altri paladini della comunione ai divorziati risposati.
LE DIFFICOLTÀ NELL'APPLICAZIONE DELLA RIFORMA
Ma è a questo punto che nuove difficoltà insorgono. Perché il nuovo sistema processuale promulgato da Francesco e architettato da colui che è divenuto il suo fiduciario in materia canonica, il decano della Rota romana Pio Vito Pinto, appare tutt'altro che solido.
Alcuni suoi punti critici "ad intra" sono già stati messi a nudo su www.chiesa da due esperti giuristi, Danilo Castellano e Guido Ferro Canale, rispettivamente in questi due servizi:
> Nuovi processi matrimoniali. Un giurista demolisce la riforma di papa Francesco (3.10.2015)
> Al via i nuovi processi per i matrimoni "falliti". Ma quanta confusione(16.12.2015)
Ma anche "ad extra" i nuovi processi canonici presentano serie falle. In Italia, in particolare, i tribunali civili potrebbero avere difficoltà a riconoscere come valide le sentenze di nullità matrimoniale pronunciate dai tribunali ecclesiastici secondo le nuove procedure abbreviate.
È chiaro che se le sentenze di nullità non fossero più ritenute valide dallo Stato italiano, i fedeli si vedrebbero costretti a ricorrere al divorzio statale e non più ai tribunali ecclesiastici. E anche in altri paesi potrebbero insorgere analoghi problemi, a seconda degli ordinamenti. La riforma fallirebbe.
Questo e altro è ciò che il canonista Guido Ferro Canale esamina a fondo nella nota che segue.
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L'efficacia in Italia delle sentenze di nullità matrimoniale. Profili problematici del motu proprio "Mitis iudex"
di Guido Ferro Canale
In forza del Concordato, lo Stato italiano riconosce piena efficacia alle sentenze dei tribunali ecclesiastici che dichiarano la nullità del matrimonio, purché superino un apposito procedimento di controllo presso le corti d'appello.
Ma tra i canonisti serpeggia il dubbio che le sentenze che saranno emesse in esito al nuovo "processus brevior" possano non superarlo. A questi timori ha fatto cenno, intervenendo a conclusione del seminario organizzato a Roma dalla Libera Università Maria Santissima Assunta il 30 ottobre scorso, il professor Giuseppe dalla Torre, presidente del tribunale dello Stato della Città del Vaticano. Ma se n'è parlato soprattutto nei colloqui informali a margine dell'evento, di cui ha dato notizia uno dei partecipanti, il professor Kurt Martens. Da ultimo, un ordinario di diritto ecclesiastico, Nicola Colaianni, ha scritto un corposo articolo, dedicato ex professo al tema; e sebbene molte delle sue considerazioni non mi sembrino condivisibili, mi pare che tanto basti per esaminare la questione.
Ai sensi dell'art. 8 secondo comma del Concordato, una sentenza canonica, per ottenere gli effetti civili, deve essere munita di un “decreto di esecutività” del supremo tribunale della segnatura apostolica, con cui il massimo tribunale della Chiesa ne attesta la forza esecutiva sul piano canonico (che, finora, generalmente conseguiva alla doppia sentenza conforme, sulla cui sussistenza si danno, non di rado, dubbi interpretativi) e svolge altresì una verifica di massima sulla correttezza del procedimento secondo le leggi della Chiesa.
Se riscontra irregolarità, la segnatura può intervenire in vario modo, anche provocando la riapertura del caso ed eventualmente decidendolo essa stessa nel merito, previa commissione pontificia, com'è avvenuto negli anni Settanta per due celebri cause olandesi (Haarlemen. e Ultraiecten.) in cui i precedenti giudici avevano dichiarato nullo il matrimonio per... essere venuto meno l'amore coniugale, che, secondo la loro lettura della costituzione pastorale "Gaudium et spes", costituiva il solo fondamento del vincolo.
Oltre al decreto della segnatura, l'altra condizione per il riconoscimento degli effetti civili italiani è “che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano”. Si tratta, in effetti, di una specificazione del più generale obbligo di rispettare i princìpi di ordine pubblico, anch'esso espressamente previsto dal Concordato, ma di per sé non rilevante in questa sede.
Questi princìpi fondamentali, ai fini pratici, consistono soprattutto nel rispetto dell'art. 6 della convenzione europea per i diritti dell'uomo, sul diritto ad un processo equo. La corte di Strasburgo, il 20 luglio 2001, decidendo il caso Pellegrini, ha effettivamente condannato l'Italia per l'indebita esecuzione di una sentenza canonica, non essendosi i giudici nazionali sincerati che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici – in sé stesso non passibile di sindacato, dato che la Santa Sede non è parte della convenzione – fosse stato rispettato l'art. 6; e nella specie, a giudizio della corte, la ricorrente signora Pellegrini era stata citata solo per l'interrogatorio, non aveva ricevuto gli atti introduttivi e neppure in seguito aveva avuto modo di esaminare il fascicolo di causa; inoltre, sarebbe stato necessario informarla della possibilità di beneficiare dell'assistenza di un avvocato prima dell'interrogatorio. E questi vizi non potevano considerarsi sanati né dal fatto che, successivamente, ella avesse proposto impugnazione alla Rota romana, né dal carattere obiettivo ed evidente della nullità, trattandosi di impedimento da grado di parentela.
In seguito a tale pronunzia, la segnatura apostolica ha diramato una lettera circolare a tutti i tribunali ecclesiastici italiani (prot. 33840/02 V.T., 14 novembre 2002, in "Ius Ecclesiae" 15, 2003, pagg. 869-71), richiamando il carattere fondamentale del diritto di difesa anche per l'ordinamento canonico – tanto che, se il suo esercizio risulta di fatto negato, la sentenza è nulla: can. 1620, n. 7 – e avvertendo, in particolare, di non essere disposta a concedere il decreto di esecutività se non risulta dagli atti che "la parte convenuta è stata adeguatamente informata, all'inizio del processo, del diritto di avvalersi dell'assistenza di un avvocato abilitato o di richiedere al tribunale un avvocato d'ufficio che l'assista" (ivi, n. 4, punto i).
Si potrebbe pensare che tutto ciò non abbia particolare attinenza con il "processus brevior", dato che la parte convenuta deve ricevere ben due citazioni e che al rito semplificato si accede solo con il consenso di entrambi i coniugi. Tuttavia, la “nullità manifesta” che esso presuppone sarà, quasi sempre, “meno manifesta” che nel caso Pellegrini. o comunque nel processo documentale, il che comporta maggiori esigenze difensive.
Non è dunque scontato che la nuova procedura – che comprime notevolmente i tempi del procedimento, quindi anche le possibilità di interloquire con il giudice – sia ritenuta adeguata. Tanto più che, per l'ordinamento italiano, le parti possono certamente rinunciare a talune loro facoltà ma non al diritto di difesa in quanto tale, sicché il "processus brevior" non potrebbe comunque comportare un sacrificio troppo severo delle facoltà difensive, nonostante il requisito del consenso. Requisito che, peraltro, ad oggi non è chiaro come vada inteso.
Con due risposte a quesiti in data 1 ottobre 2015, prott. n. 15138 e 15139, il pontificio consiglio per i testi legislativi ha dichiarato che il consenso dev'essere espresso in maniera pubblica e inequivocabile, a tutela del giudice e delle parti, dato che il "processus brevior" costituisce un'eccezione alle norme ordinarie. Dunque, non si può presumere o desumere tale consenso dal fatto che la parte che non ha promosso il giudizio se ne disinteressi completamente e non vi partecipi in alcun modo: ipotesi piuttosto frequente, dato che ricorre quando essa non è interessata a sistemare la propria posizione con la Chiesa.
Tuttavia, le risposte del dicastero vincolano solo i giudici competenti nel caso specifico per cui sono state date (cfr. can. 16). E l'interpretazione opposta, che si accontenta del consenso presunto, è già stata avanzata sia dal canonista canadese padre Francis Morrisey, membro della commissione di riforma dei processi di nullità (convegno della Canon Law Society of America, Pittsburgh, 12-15 ottobre), sia dall'avvocato rotale Jorge Ernesto Villa, sia, soprattutto, da mons. Pio Vito Pinto, decano della Rota romana e presidente della commissione, nell'articolo di presentazione della riforma su "L'Osservatore Romano" del 9 settembre 2015.
Se questa seconda lettura dovesse prevalere, i problemi in sede di delibazione potrebbero rivelarsi insormontabili. A tacer d'altro, le nuove norme non prevedono un avvertimento, espresso alla parte citata in giudizio, che il suo silenzio potrà valere come consenso al "processus brevior", né una descrizione delle conseguenze in termini di possibilità concrete di difesa.
Al seminario della LUMSA, il cardinale Francesco Coccopalmerio, presidente del pontificio consiglio per i testi legislativi, ha affermato a chiare lettere che il nuovo "processus brevior" dovrà essere applicato con cautela. Ma, come si è visto a proposito dei tribunali interdiocesani – prima da lui confermati ma poco dopo avviati a decadenza da un rescritto pontificio –, nonostante la carica che egli ricopre non è affatto detto che la sua linea prevalga.
Se il consenso presunto troverà fautori in Italia, la querelle interpretativa giungerà quindi – salvo sorprese – alla segnatura apostolica, che, dovendo accordare o meno il decreto di esecutività, non potrà certo trascurare i profili di possibile ostacolo alla delibazione. Il Concordato è infatti legge canonica particolare per l'Italia, che indirettamente obbliga i tribunali ecclesiastici al rispetto dei princìpi fondamentali dell'ordinamento italiano in tema di diritto di difesa; e una violazione sistematica di quest'obbligo, a fortiori se derivante da una nuova legge canonica universale, rischierebbe di esporre la Santa Sede a responsabilità internazionale.
Se poi i fedeli si vedessero comunque costretti a ricorrere al divorzio statale, è facile prevedere una drastica riduzione delle domande di nullità e, soprattutto, del ricorso al "processus brevior". Ma ciò equivarrebbe, almeno per l'Italia, al fallimento della riforma.
Per la verità, il professor Colaianni, pur non mancando di richiamarsi al caso Pellegrini, ravvisa cause ostative ancor più radicali: il vescovo non potrebbe essere considerato “tribunale ecclesiastico competente” ai fini del Concordato; e la sua decisione, pur avendo la forma della sentenza, dovrebbe piuttosto considerarsi un atto amministrativo (di dispensa) o un provvedimento di volontaria giurisdizione (perché richiesta concordemente dalle parti), in entrambi i casi non passibile di riconoscimento.
Personalmente, resto convinto di tre cose: che il Concordato non impedisca di modificare i criteri di competenza dei giudici, anche restituendo al vescovo un ruolo attivo nella decisione delle cause; che il "processus brevior" metta capo a una vera sentenza e non a una grazia concessa o negata secondo valutazioni di opportunità (è lo stesso motu proprio "Mitis iudex" a richiedere espressamente la certezza morale sulla nullità); e che, nonostante la mancanza di contrasto tra le parti private, vi debba comunque essere quello con la parte pubblica, il difensore del vincolo, tenuto a intervenire anche nel "processus brevior" per argomentare in favore della validità del matrimonio. Tuttavia, non escludo che questi argomenti possano trovare eco presso qualche corte.
Infine, altri problemi relativi al diritto di difesa rischiano di derivare anche dalrescritto pontificio del 7 dicembre, in particolare dalla disposizione n. 3, che riduce drasticamente le possibilità di riapertura del processo se una delle parti ha contratto un nuovo matrimonio canonico.
Di solito, le ipotesi di revisione sono soggette a requisiti che riguardano il nuovo materiale probatorio o la falsità di quello impiegato, non certo un elemento esterno al processo e al caso. Se la richiesta di riapertura della causa (nova causae propositio) provenisse dallo stesso coniuge che si è risposato, si potrebbe ancora sostenere che, contraendo il nuovo matrimonio canonico, egli abbia rinunziato a questa possibilità; ma mi pare piuttosto difficile che le corti italiane, o quella di Strasburgo, ammettano che l'altro coniuge possa vedersi coartato nell'azione per effetto di scelte della propria controparte, rispetto a cui non può incidere in alcun modo.
Anche ammesso che, in via interpretativa, si possa consentire comunque la "nova causae propositio" in questo caso – e non mi pare che il testo del rescritto lasci appigli in tal senso – risulterebbe violato un principio fondamentale dell'ordinamento italiano, previsto anche dall'art. 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, ossia la parità della posizione processuale delle parti, inclusi i rispettivi poteri di azione. È vero che la "nova causae propositio" presuppone che la sentenza canonica sia già divenuta esecutiva e, quindi, generalmente sopravverrà dopo il riconoscimento civile. Ma, soprattutto se prevarrà il consenso presunto, la valutazione della corte d'appello non potrà non tener conto di un elemento importante come la possibilità – o l'impossibilità – di ottenere un nuovo esame del caso, dato che la corte di Strasburgo ne tiene conto eccome.
Si consideri che, dopo annose ed alterne vicende, il legislatore italiano ha preferito sospendere i procedimenti penali nei confronti degli imputati irreperibili, piuttosto che rischiare ulteriori condanne per violazione dell'art. 6 della convenzione. E siccome l'irreperibilità della parte citata non è un caso raro in sede canonica, se essa venisse equiparata a un consenso al "processus brevior" e in più vi fosse la seria probabilità che l'irreperibile non possa ottenere la riapertura del caso, la sentenza Pellegrini finirebbe per sembrare un caso di poco conto rispetto alla gragnuola di problemi legali che sorgerebbero.
Allo stato attuale, quindi, vi è un problema interpretativo di sicuro momento, cui si associa la necessità di valutare con attenzione l'incidenza concreta del nuovo processo sul diritto di difesa. E aleggia sullo sfondo anche la restrizione apportata dal rescritto pontificio. Il cammino della riforma si presenta alquanto accidentato.
ROMA, 31 dicembre 2015 –
http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1351199
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