MAGISTERO PONTIFICIO
PUO' UN ERETICO
ESSERE PAPA?
cosa afferma la bolla di
PAOLO IV
"CUM EX APOSTOLATUS OFFICIO"
(1559)
IL DOCUMENTO
Qui di seguito è pubblicata integralmente (per la
prima volta in lingua italiana), la Costituzione
Apostolica emanata in forma Bullae “Cum ex Apostolatus
officio” il 15 marzo 1559.
La traduzione della Bolla, a causa della
grand’estensione dei periodi nell’originale in lingua latina, è parsa
opera difficile, perciò certe traduzioni pubblicate in altre riviste
appaiono scorrette. La causa di tale infedeltà è dovuta non solo alla
tendenziosità di certi traduttori che distorsero il senso originale a
favore di opinioni opposte, ma alla difficoltà di certi periodi latini,
molto lunghi e di forme verbali assai complicate. Il testo in lingua
latina è tratto dal “Bullarium Romanum” edizione tipica pubblicata a
Torino nel 1860.
Paolo,
Vescovo,
Servo
dei servi di Dio
“Ad
perpetuam rei memoriam”
Esordio
:
Impedire il Magistero
dell’errore
Poiché, a
causa della carica d’Apostolato affidataci da Dio, benché con meriti non
condicevoli, incombe su di noi il dovere d’avere cura generale del gregge
del Signore. E siccome per questo motivo, siamo tenuti a vigilare
assiduamente per la custodia fedele e per la sua salvifica direzione e
diligentemente provvedere come vigilante Pastore, a che siano respinti
dall’ovile di Cristo coloro i quali, in questi nostri tempi, indottivi dai
loro peccati, poggiandosi oltre il lecito nella propria prudenza,
insorgono contro la disciplina della vera ortodossia e pervertendo il modo
di comprendere le Sacre Scritture, per mezzo di fittizie invenzioni,
tentano di scindere l’unità della Chiesa Cattolica e la tunica inconsutile
del Signore, ed affinché non possano continuare nel magistero dell’errore
coloro che hanno sdegnato di essere discepoli della
verità.
1 - Finalità della
Costituzione:
Allontanare i lupi dal gregge di
Cristo.
Noi, riteniamo che una
siffatta materia sia talmente grave e pericolosa che lo
stesso Romano Pontefice, il quale agisce in terra
quale Vicario di Dio e di Nostro Signore Gesù Cristo ed ha avuto piena
potestà su tutti i popoli ed i regni, e tutti giudica senza che da nessuno
possa essere giudicato, qualora sia riconosciuto deviato dalla fede possa
essere redarguito (possit a fide devius, redargui), e che quanto maggiore
è il pericolo, tanto più diligentemente ed in modo completo si deve
provvedere, con lo scopo d’impedire che dei falsi profeti o altre persone
investite di giurisdizione secolare possano miserevolmente irretire le
anime semplici e trascinare con sé alla perdizione ed alla morte eterna
innumerevoli popoli, affidati alle loro cure e governo per le necessità
spirituali o temporali; né accada in alcun tempo di vedere nel luogo santo
l’abominio della desolazione predetta dal Profeta Daniele, desiderosi come
siamo, per quanto ci è possibile con l’aiuto di Dio e come c’impone il
nostro dovere di Pastore, di catturare le volpi indaffarate a distruggere
la vigna del Signore e di tener lontani i lupi dagli ovili, per non
apparire come cani muti che non hanno voglia di abbaiare, per non subire
la condanna dei cattivi agricoltori o essere assimilati al
mercenario.
2-Approvazione e rinnovo delle
pene precedenti contro gli
eretici
Dopo approfondito esame di tale questione con i
nostri venerabili fratelli i Cardinali di Santa Romana Chiesa, con il loro
parere ed unanime consenso, Noi, con Apostolica autorità, approviamo e
rinnoviamo tutte e ciascuna, le sentenze, censure e pene di scomunica,
sospensione, interdizione e privazione, in qualsiasi modo proferite e
promulgate contro gli eretici e gli scismatici da qualsiasi dei Romani
Pontefici, nostri predecessori o esistenti in nome loro, comprese le loro
lettere non collezionate, ovvero dai sacri concili ricevute dalla Chiesa
di Dio, o dai decreti dei Santi Padri, o dei sacri canoni, o dalle
Costituzioni ed Ordinamenti Apostolici, e vogliamo e decretiamo che essi
siano in perpetuo osservati e che si torni alla loro vigente osservanza
ove essa sia per caso in disuso, ma doveva essere vigenti; inoltre che
incorrano nelle predette sentenze, censure e pene tutti coloro che siano
stati, fino ad ora, sorpresi sul fatto o abbiano confessato o siano stati
convinti o di aver deviato dalla fede, o di essere caduti in qualche
eresia, od incorsi in uno scisma, per averli promossi o commessi, di
qualunque stato (uniuscuiusque status), grado, ordine, condizione e
preminenza essi godano, anche se episcopale (etiam episcopali),
arciepiscopale, primaziale o di altra maggiore dignità (aut alia maiori
dignitate ecclesiastica) quale l’onore del cardinalato o l’incarico
(munus) della legazione della Sede Apostolica in qualsiasi luogo, sia
perpetua che temporanea; quanto che risplenda con l’autorità e
l’eccellenza mondana quale la comitale, la baronale, la marchionale, la
ducale, la regia o imperiale.
3 - Sulle pene da
imporre alla gerarchia
deviata dalla
fede. Legge e definizione
dottrinale:
privazione «ipso facto»
delle cariche
ecclesiastiche.
Considerando non di meno che, coloro i quali non
si astengono dal male per amore della virtù, meritano di essere distolti
per timore delle pene e che i vescovi, arcivescovi, patriarchi, primati,
cardinali, legati, conti, baroni, marchesi, duchi, re ed imperatori, i
quali debbono istruire gli altri e dare loro il buon esempio per
conservarli nella fede cattolica, prevaricando peccano più gravemente
degli altri in quanto dannano non solo se stessi, ma trascinano con se
alla perdizione nell’abisso della morte altri innumerevoli popoli affidati
alla loro cura o governo, o in altro modo a loro sottomessi; Noi, su
simile avviso ed assenso (dei cardinali) con questa nostra Costituzione
valida in perpetuo (perpetuum valitura), in odio a così grave crimine, in
rapporto al quale nessun altro può essere più grave e pernicioso nella
Chiesa di Dio, nella pienezza della Apostolica potestà (de Apostolica
potestatis plenitudine), sanzioniamo, stabiliamo, decretiamo e definiamo
(et definimus), che permangano nella loro forza ed efficacia le predette
sentenze, censure e pene e producano i loro effetti, per tutti e ciascuno
(omnes et singuli) dei vescovi, arcivescovi, patriarchi, primati,
cardinali, legati, conti, baroni, marchesi, duchi, re ed imperatori i
quali, come prima è stato stabilito fino ad oggi, siano stati colti sul
fatto, o abbiano confessato o ne siano stati convinti per aver deviato
dalla fede o siano caduti in eresia o siano incorsi in uno scisma per
averlo promosso o commesso, oppure quelli che nel futuro, siano colti sul
fatto per aver deviato dalla fede o per esser caduti in eresia o incorsi
in uno scisma, per averlo suscitato o commesso, tanto se lo confesseranno
come se ne saranno stati convinti, poiché tali crimini li rendono più
inescusabili degli altri, oltre le sentenze, censure e pene suddette, essi
siano anche (sint etiam), per il fatto stesso (eo ipso) e senza bisogno di
alcuna altra procedura di diritto o di fatto, (absque aliquo iuris aut
facti ministerio) interamente e totalmente privati in perpetuo (penitus et
in totum perpetuo privati) dei loro Ordini, delle loro chiese cattedrali,
anche metropolitane, patriarcali e primaziali, della loro dignità
cardinalizia e di ogni incarico di Legato, come pure di ogni voce attiva e
passiva e di ogni autorità, nonché‚ di monasteri, benefici ed uffici
ecclesiastici (et officiis ecclesiasticis) con o senza cura di anime,
siano essi secolari o regolari di qualunque ordine che avessero ottenuto
per qualsiasi concessione o dispensa Apostolica, o altre come titolari,
commendatari, amministratori od in qualunque altra maniera e nei quali
beneficiassero di qualche diritto, benché‚ saranno parimenti privati di
tutti i frutti, rendite e proventi annuali a loro riservati ed assegnati,
anche contee, baronie, marchesati, ducati, regni ed imperi; inoltre, tutti
costoro saranno considerati come inabili ed incapaci (inhabiles et
incapaces) a tali funzioni come dei relapsi e dei sovversivi in tutto e
per tutto (in omnibus et per omnia), per cui, anche se prima abiurassero
in pubblico giudizio tali eresie, mai ed in nessun momento potranno essere
restituiti, rimessi, reintegrati e riabilitati nel loro primitivo stato
nelle chiese cattedrali, metropolitane, patriarcali e primaziali o nella
dignità del Cardinalato od in qualsiasi altra dignità maggiore o minore,
(aut quamvis aliam maiorem vel minorem dignitatem) nella loro voce attiva
o passiva, nella loro autorità, nei loro monasteri e benefici ossia nella
loro contea, baronia, marchesato, ducato, regno ed impero; al contrario,
siano abbandonati all’arbitrio del potere secolare che rivendichi il
diritto di punirli, a meno che mostrando i segni di un vero pentimento ed
i frutti di una dovuta penitenza, per la benignità e la clemenza della
stessa Sede, non siano relegati in qualche monastero od altro luogo
soggetto a regola per darsi a perpetua penitenza con il pane del dolore e
l’acqua dell’afflizione.
Essi saranno considerati come tali (relapsi e
sovversivi) da tutti, di qualunque stato, grado, condizione e preminenza
siano e di qualunque dignità anche episcopale, arciepiscopale,
patriarcale, primaziale o altra maggiore ecclesiastica anche cardinalizia,
ovvero che siano rivestiti di qualsiasi autorità ed eccellenza secolare,
come la comitale, la baronale, la marchionale, la ducale, la regale e
l’imperiale, e come persone di tale specie dovranno essere evitate
(evitari) ed escluse da ogni umana
consolazione.
4 - Estinzione
della vacanza
delle cariche
ecclesiastiche
Coloro i quali pretendono di avere un diritto di
patronato (ius patronatus) e di nomina delle persone idonee a reggere le
chiese cattedrali, comprese le metropolitane, patriarcali, primaziali o
anche monasteri ed altri benefici ecclesiastici resisi vacanti a seguito
di tali privazioni (per privationem huiusmodi vacantia), affinchè‚ non
siano esposti agli inconvenienti di una diuturna vacanza (vacationis), ma
dopo averli strappati alla servitù degli eretici, siano affidati a persone
idonee a dirigere fedelmente i popoli nella via della giustizia, dovranno
presentare a Noi o al Romano Pontefice allora regnante, queste persone
idonee alle necessità di queste chiese, monasteri ed altri benefici, nei
limiti di tempo fissati dal diritto o stabiliti da particolari accordi con
la Sede ,
altrimenti, trascorso il termine come sopra prescritto, la libera
disposizione, delle chiese e monasteri, o anche dei benefici predetti, sia
devoluto di pieno diritto a Noi od al Romano Pontefice
suddetto.
5-Pene per il delitto di favoreggiamento delle
eresie
Inoltre, incorreranno nella sentenza di scomunica
«ipso facto», tutti quelli che scientemente (scienter) si assumeranno la
responsabilità d’accogliere (receptare) e difendere, o favorire (eis
favere) coloro che, come già detto, siano colti sul fatto, o confessino o
siano convinti in giudizio, oppure diano loro attendibilità (credere) o
insegnino i loro dogmi (eorum dogmata dogmatizare); e siano tenuti come
infami; né siano ammessi, né possano esserlo (nec admitti possint) con
voce, sia di persona, sia per iscritto o a mezzo delegato o di procuratore
per cariche pubbliche o private, consigli, o sinodi o concilio generale o
provinciale, né conclave di cardinali, né alcuna congregazione di fedeli
od elezione di qualcuno, né potranno testimoniare; non saranno
intestabili, né chiamati a successione ereditaria, e nessuno sarà tenuto a
rispondere ad essi in alcun affare; se poi abbiano la funzione di giudici,
le loro sentenze non avranno alcun valore e nessuna causa andrà portata
alle loro udienze; se avvocati il loro patrocinio sia totalmente
rifiutato; se notai, i rogiti da loro redatti siano senza forza o
validità.
Oltre a ciò, siano i chierici privati di tutte e
ciascuna delle loro chiese, anche cattedrali, metropolitane, patriarcali e
primaziali, delle loro dignità, monasteri, benefici e cariche
ecclesiastiche (et officiis ecclesiasticis) in qualsivoglia modo, come
sopra riferito, dalle qualifiche ottenute anche regolarmente, da loro come
dai laici, anche se rivestiti, come si è detto, regolarmente delle
suddette dignità, siano privati «ipso facto», anche se in possesso
regolare, di ogni regno, ducato, dominio, feudo e di ogni bene temporale
posseduto; i loro regni, ducati, domini, feudi e gli altri beni di questo
tipo, diverranno per diritto, di pubblica proprietà o anche proprietà di
quei primi occupanti che siano nella sincerità della fede e nell’unità con
la Santa
Romana Chiesa sotto la nostra obbedienza o quella dei
nostri successori, i Romani Pontefici canonicamente
eletti.
6 - Nullità della
giurisdizione ordinaria
e pontificale in tutti gli
eretici.
Aggiungiamo che, se mai dovesse accadere
in qualche tempo che un vescovo, anche se
agisce in qualità di arcivescovo o di
patriarca o primate od un cardinale di Romana Chiesa, come detto, od un
legato, oppure lo stesso Romano Pontefice, che prima della sua promozione
a cardinale od alla sua elevazione a Romano Pontefice, avesse deviato
dalla fede cattolica o fosse caduto in qualche eresia (o fosse incorso in
uno scisma o abbia questo suscitato), sia nulla, non valida e senza alcun
valore (nulla, irrita et inanis existat), la sua
promozione od elevazione, anche se avvenuta con la concordanza e l’unanime
consenso di tutti i cardinali; neppure si potrà dire che essa è
convalidata col ricevimento della carica, della consacrazione o del
possesso o quasi possesso susseguente del governo e dell’amministrazione,
ovvero per l’intronizzazione o adorazione (adoratio) dello stesso Romano
Pontefice o per l’obbedienza lui prestata da tutti e per il decorso di
qualsiasi durata di tempo nel detto esercizio della sua carica, né essa
potrebbe in alcuna sua parte essere ritenuta legittima, e si
giudichi aver attribuito od attribuire una facoltà nulla, per
amministrare (nullam ... facultatem) a tali persone promosse come vescovi
od arcivescovi o patriarchi o primati od assunte come cardinali o come
Romano Pontefice, in cose spirituali o temporali; ma difettino di
qualsiasi forza (viribus careant) tutte e ciascuna (omnia et singula) di
qualsivoglia loro parola, azione, opera di amministrazione o ad esse
conseguenti, non possano conferire nessuna fermezza di diritto (nullam
prorsus firmitatem nec ius), e le persone stesse che fossero state così
promosse od elevate, siano per il fatto stesso (eo ipso) e senza bisogno
di una ulteriore dichiarazione (absque aliqua desuper facienda
declaratione), private (sint privati) di ogni dignità, posto, onore,
titolo, autorità, carica e potere (auctoritate, officio et
potestate).
7 - La liceità delle persone
subordinate di recedere
impunemente
dall'obbedienza e devozione
alle autorità deviate dalla Fede.
E sia lecito a tutte ed a ciascuna delle persone
subordinate a coloro che siano stati in tal modo promossi od elevati, ove
non abbiano precedentemente deviato dalla fede, né siano state eretiche e
non siano incorse in uno scisma o questo abbiano provocato o commesso, e
tanto ai chierici secolari e regolari così come ai laici (quam etiam
laicis) come pure ai cardinali, compresi quelli che avessero partecipato
all’elezione di un Pontefice che in precedenza aveva deviato dalla fede o
fosse eretico o scismatico o avesse aderito ad altre dottrine, anche se
gli avessero prestato obbedienza e lo avessero adorato e così pure ai castellani, ai prefetti, ai
capitani e funzionari, compresi quelli della nostra alma Urbe e di tutto
lo Stato Ecclesiastico, anche quelli obbligati e vincolati a coloro così
promossi od elevati per vassallaggio o giuramento o per cauzione, sia
lecito (liceat) ritenersi in qualsiasi tempo ed impunemente liberati dalla
obbedienza e devozione (ab ipsorum obedientia et devotione, impune
quandocumque cedere) verso quelli in tal modo promossi ed elevati,
evitandoli (evitare eos) quali maghi, pagani, pubblicani ed eresiarchi,
fermo tuttavia da parte di queste medesime persone sottoposte, l’obbligo
di fedeltà e di obbedienza da prestarsi ai futuri vescovi, arcivescovi,
patriarchi, primati, cardinali e Romano Pontefice canonicamente
subentranti [ai deviati].
Ed a maggior confusione di quelli in tale modo
promossi ed elevati, ove pretendano di continuare l’amministrazione, sia
lecito richiedere l’aiuto del braccio secolare, né per questo, coloro che
si sottraggono alla fedeltà ed all’obbedienza verso quelli che fossero
stati nel modo già detto promossi ed elevati, siano soggetti ad alcuna di
quelle censure e punizioni comminate a quanti vorrebbero scindere la
tunica del Signore.
8 - Permanenza dei
documenti precedenti e deroga dei
contrari
Non ostano all’applicabilità di queste
disposizioni, le costituzioni ed ordinamenti apostolici, né i privilegi,
gli indulti e le lettere apostoliche dirette ai vescovi, arcivescovi,
patriarchi, primati e cardinali, né qualsiasi altro disposto di qualunque
tenore e forma e con qualsivoglia clausola e neppure i decreti anche se
emanati «motu proprio» (etiam motu proprio) e con scienza certa nella
pienezza della potestà Apostolica, o promulgati concistorialmente od in
qualsiasi altro modo e reiteratamente approvati e rinnovati od inseriti
nel «corpus iuris», né qualsivoglia capitolo di conclave, anche se
corroborati da giuramento o dalla conferma apostolica o rinforzate in
qualsiasi altro modo, compreso il giuramento da parte del
medesimo.
Tenute presenti tutte le risoluzioni sopra
precisate, esse debbono aversi come inserite, parola per parola, in quelle
che dovranno restare in vigore (alias in suo robore permansuris), mentre
per la presente deroghiamo tutte le altre disposizioni ad esse contrarie,
soltanto in modo speciale ed espresso (dum taxat specialiter et
espresse).
9-Mandato di pubblicazione
solenne
Affinché‚ pervenga notizia delle presenti lettere
a coloro che ne hanno interesse, vogliamo che esse, od una loro copia (che
dovrà essere autenticata mediante sottoscrizione di un pubblico notaio e
l’apposizione del sigillo di persona investita di dignità ecclesiastica),
siano pubblicate ed affisse sulle porte della Basilica del Principe degli
Apostoli in Roma e della Cancelleria Apostolica e messe all’angolo del
Campo dei Fiori da uno dei nostri corrieri; e che copia di esse sia
lasciata affissa nello stesso luogo, e che l’ordine di pubblicazione, di
affissione e di lasciare affisse le copie sia sufficiente allo scopo e sia
pertanto solenne e legittima la pubblicazione, senza che si debba
richiedere o aspettare altra.
10 - Illiceità degli Atti contrari e sanzioni
penali e
divine
Pertanto, a nessun uomo sia lecito
(liceat) infrangere questo foglio di nostra approvazione, innovazione,
sanzione, statuto, derogazione, volontà e decreto, né contraddirlo con
temeraria audacia.
Che se qualcuno avesse la presunzione
d’attentarvisi, sappia che incorrerà nello sdegno di Dio Onnipotente e dei
suoi Beati Apostoli Pietro e
Paolo.
Data a Roma, in San Pietro, nell’anno 1559
dall’Incarnazione del Signore, il giorno 15 marzo, IV anno del Nostro
Pontificato.
† Io Paolo
Vescovo della Chiesa
Cattolica
† Io Giovanni Bellaio, Vescovo
d’Ostia
† Io R. Card. di Carpo, Vescovo di Porto e
Santa Ruffina
† Io F. Card. Pisano, Vescovo di
Tuscolo
† Io Fed. Card. Cesio, Vescovo di
Palestrina
† Io P. Card. Vescovo di
Albano
† Io R. Card. di Sant’Angelo Penitenziere
Maggiore
† Io T. Card.
Crispo
† Io Fulvio Card. di
Perugia
† Io Michele Card.
Saraceno
† Io Giovanni Card. di San
Vitale
† Io Giovanni Card.
Pozzo
† Io Gerolamo, Card. di
Imola
† Io B. Card. di Trani
† Io Diomede, Card.
d’Ariano
† Io Scipione, Card. di
Pisa
† Io
Card. Reumano
† Io Antonio, Card. di San
Pancrazio
† Io Taddeo, Card.
Gaddo
† Io Virgilio Card. di
Spoleto
† Io F. Michele Card.
Alessandrino
† Io Clemente Moniliano, Card. di Santa
Maria in Ara Coeli
† Io G. Asc., Diacono Card. Camerario
(Camerlengo)
† Io N., Card. di
Sermoneta
† Io Giacomo Card.
Sabello
† Io Gerolamo, Card. di San
Giorgio
† Io Innocenzo, Card. del
Monte
† Io Luigi, Card.
Cornelio
† Io Carlo, Card.
Carafa
† Io Alfonso, Card. di
Napoli
† Io Vitellio, Card.
Vitelli
† Io Giovanni Battista, Card. consigliere.
L'INFORMAZIONE CATTOLICA
MARIA REGINA GENUAe CIVITATIS ORA PRO NOBIS
CIRCOLARE DELL’ASSOCIAZIONE
“SAN MICHELE ARCANGELO”
GENOVA
Resp.Raimondo Gatto
anno VII n.17
L'INFORMAZIONE CATTOLICA
MARIA REGINA GENUAe CIVITATIS ORA PRO NOBIS
CIRCOLARE DELL’ASSOCIAZIONE
“SAN MICHELE ARCANGELO”
GENOVA
Resp.Raimondo Gatto
anno VII n.17
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.