"Amoris laetitia". Consigli minimi per non perdere la strada
Li formula il cardinale Ennio Antonelli, che chiede però anche "ulteriori indicazioni da parte della competente autorità". Per ovviare a "rischi e abusi sia tra i pastori che tra i fedeli"
di Sandro Magister
di Sandro Magister
ROMA, 6 luglio 2016 – Da qualche settimana circola senza far rumore uno scritto del cardinale Ennio Antonelli a commento dell'esortazione apostolica postsinodale "Amoris laetitia".
Il cardinale Antonelli, 79 anni, è un'autorità in materia. È stato presidente per cinque anni del pontificio consiglio per la famiglia e ha anche accumulato una notevole esperienza pastorale. È stato arcivescovo prima di Perugia e poi di Firenze, oltre che segretario per sei anni della conferenza episcopale italiana. Ha una solida formazione teologica e appartiene al movimento dei Focolari.
Eppure, nonostante queste sue credenziali, non fu chiamato da papa Francesco a prendere parte al sinodo sulla famiglia, né alla prima né alla seconda sessione.
Ma ciò non gli ha impedito di partecipare attivamente alla discussione, in particolare con un libretto pubblicato nel giugno di un anno fa e ampiamente citato in questo servizio di www.chiesa:
> Sinodo. Il doppio grido d'allarme del cardinale Antonelli
Un anno fa, il timore del cardinale era che "la comunione eucaristica dei divorziati risposati e dei conviventi diventi rapidamente un fatto generalizzato", con la conseguenza che "non avrà più molto senso parlare di indissolubilità del matrimonio e perderà rilevanza pratica la stessa celebrazione del sacramento del matrimonio".
Oggi, dopo la pubblicazione di "Amoris laetitia", questo timore non lo vede fugato. Ma nemmeno gli appare invincibile, se di "Amoris laetitia" si saprà dare – scrive – un'applicazione attenta e sapiente, capace di far luce sui suoi passaggi oscuri, meglio ancora se con l'aiuto di future "ulteriori indicazioni da parte della competente autorità".
Come già avvenne un anno fa, anche questo scritto del cardinale Antonelli prenderà presto la forma di un piccolo libro, edito in Italia da Ares.
Eccone qui di seguito anticipati alcuni passaggi. Di particolare interesse sono, nel finale, i consigli dati ai confessori circa l'accesso alla comunione dei divorziati risposati.
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Tra regole ed eccezioni, un difficile equilibrio
di Ennio Antonelli
"Amoris laetitia" ha avuto interpretazioni opposte tra i pastori, tra i teologi, tra gli operatori della comunicazione sociale. Viene spontanea la domanda: rispetto alla dottrina e alla prassi tradizionale, in particolare rispetto alla "Familiaris consortio" di Giovanni Paolo II, c’è continuità, rottura, o novità nella continuità? […]
L’insegnamento della verità oggettiva in "Amoris laetitia" rimane quello di sempre. È tenuto però sullo sfondo come un presupposto. In primo piano è posto il singolo soggetto morale con la sua coscienza, le sue disposizioni interiori, la sua responsabilità personale. Per questo non è possibile formulare una normativa generale; si può solo incoraggiare "un responsabile discernimento personale e pastorale dei casi particolari" (300).
Nel passato, in tempo di cristianità, tutta l’attenzione era rivolta alla verità morale oggettiva, alle leggi generali. Chiunque veniva meno all’osservanza delle norme si presumeva fosse gravemente colpevole. Questa era un’evidenza comune, pacificamente condivisa. I divorziati in seconda unione davano scandalo, perché mettevano in pericolo l’indissolubilità del matrimonio. Perciò venivano emarginati dalla comunità ecclesiale come pubblici peccatori.
Più recentemente, in tempo di secolarizzazione e rivoluzione sessuale, molti non capiscono più il senso della dottrina della Chiesa riguardo al matrimonio e alla sessualità. È opinione diffusa che le relazioni sessuali tra adulti consenzienti siano lecite, anche fuori del matrimonio. Si può ipotizzare che alcune persone vivano in situazioni oggettivamente disordinate senza piena responsabilità soggettiva. Si comprende allora che Giovanni Paolo II abbia ritenuto opportuno incoraggiare i divorziati risposati a inserirsi maggiormente nella vita della Chiesa e a incontrare la misericordia di Dio "per altre vie", diverse dalla riconciliazione sacramentale e dall’eucaristia ("Reconciliatio et poenitentia", 34), a meno che non si impegnino a osservare la continenza sessuale.
Papa Francesco, in un contesto culturale ancora più avanzato di secolarizzazione e pansessualismo, va ancora più avanti, ma sulla stessa linea. Senza tacere la verità oggettiva, egli concentra l’attenzione sulla responsabilità soggettiva, che a volte può essere diminuita o annullata. […] Per le norme è competente la dottrina; per i casi singoli occorre il discernimento alla luce delle norme e della dottrina (79; 304).
In questo processo dinamico possono influire i condizionamenti che diminuiscono o perfino annullano l’imputabilità dell’atto umano disordinato (302). Essi in definitiva si riducono a tre tipologie: ignoranza della norma, incomprensione dei valori in gioco, impedimenti percepiti come occasione di altre colpe (301). Questa impostazione non si discosta dalla tradizione: si è sempre detto che per commettere peccato mortale occorre non solo la materia grave (il grave disordine oggettivo), ma anche la piena avvertenza e il deliberato consenso (cf. Catechismo di san Pio X). La novità di "Amoris laetitia" sta nell’ampiezza di applicazione che viene data al principio della gradualità nel discernimento spirituale e pastorale dei singoli casi. L’intento è quello di dare una testimonianza ecclesiale più attraente e persuasiva al vangelo della divina misericordia, confortare le persone spiritualmente ferite, apprezzare e sviluppare, il più possibile, i germi di bene che si trovano in esse.
In considerazione della dinamica del discernimento, papa Francesco prospetta la possibilità di una progressiva e più piena integrazione nella concreta vita ecclesiale delle persone in situazione di fragilità, perché sempre più sperimentino, e non solo sappiano, che è bello essere Chiesa. Dopo adeguato discernimento pastorale, si potranno affidare a loro vari compiti, da cui finora erano esclusi, però "evitando ogni occasione di scandalo" (299).
Il discernimento personale e pastorale dei singoli casi "dovrebbe riconoscere che, poiché il grado di responsabilità non è uguale in tutti i casi, le conseguenze o gli effetti di una norma non necessariamente devono essere sempre gli stessi" (300), […] "nemmeno per quanto riguarda la disciplina sacramentale, dal momento che il discernimento può riconoscere che in una situazione particolare non c’è colpa grave" (nota 336). "A causa dei condizionamenti o dei fattori attenuanti, è possibile che, entro una situazione oggettiva di peccato – che non sia soggettivamente colpevole o non lo sia in modo pieno – si possa vivere in grazia di Dio, si possa amare, e si possa anche crescere nella vita di grazia e di carità, ricevendo a tale scopo l’aiuto dei sacramenti" (nota 351).
Il papa schiude dunque uno spiraglio anche per l’ammissione alla riconciliazione sacramentale e alla comunione eucaristica. Ma si tratta di un suggerimento ipotetico, generico e marginale. […]
Il papa stesso è consapevole che, ad andare avanti su questa strada, si corrono dei rischi: "Comprendo coloro che preferiscono una pastorale più rigida che non dia luogo ad alcuna confusione. Ma credo sinceramente che Gesù vuole una Chiesa attenta al bene che lo Spirito sparge in mezzo alla fragilità: una Madre che, nel momento stesso in cui esprime chiaramente il suo insegnamento obiettivo, non rinuncia al bene possibile, benché corra il rischio di sporcarsi con il fango della strada" (308). Si possono prevedere rischi e abusi sia tra i pastori che tra i fedeli, ad esempio: confusione tra responsabilità soggettiva e verità oggettiva, tra legge della gradualità e gradualità della legge; relativismo morale e etica della situazione; valutazione del divorzio e della nuova unione come moralmente leciti; disincentivazione della preparazione al matrimonio, demotivazione dei separati fedeli, accesso all’eucarestia senza le necessarie disposizioni; difficoltà e perplessità dei sacerdoti nel discernimento; incertezza e ansietà nei fedeli.
C’è bisogno di ulteriori indicazioni da parte della competente autorità per una attuazione prudente. […] L’ammissione alla comunione eucaristica normalmente esige la completa comunione visibile con la Chiesa. Non può essere concessa come regola generale finché dura la situazione di vita oggettivamente disordinata, quali che siano le disposizioni soggettive (tra l’altro è questa la disciplina applicata nelle relazioni ecumeniche con i cristiani non cattolici). Tuttavia sono possibili eccezioni e, come si è visto, il papa mostra di essere disposto ad ammetterle in alcuni casi (300; 305; note 336; 351).
Ovviamente è sempre vera la dottrina che ogni peccato mortale esclude dalla comunione eucaristica, testimoniata da tutta la tradizione […]. Papa Francesco mette in risalto il carattere sociale, la discriminazione dei poveri, che aveva il peccato incompatibile con l’eucarestia condannato da san Paolo (185-186), ma sicuramente non intende negare che tutti i peccati mortali costituiscano un impedimento. Per ricevere dunque degnamente l’eucarestia sono necessarie la conversione e la riconciliazione sacramentale. […]
Per le coppie in situazione irregolare il cambiamento adeguato è il superamento della loro situazione, almeno con l’impegno serio della continenza, anche se per la fragilità umana si prevedessero ricadute (nota 364). Se manca questo impegno, è piuttosto difficile individuare altri segni delle buone disposizioni soggettive e della vita in grazia di Dio sufficientemente sicuri. Tuttavia si può raggiungere una ragionevole probabilità, almeno in alcuni casi (298; 303).
In attesa di auspicabili indicazioni più autorevoli, provo a ipotizzare con molta esitazione un modo di procedere in foro interno nel difficile caso in cui si riscontrasse la mancanza di un chiaro proposito riguardo alla continenza sessuale.
Il sacerdote confessore può incontrare un divorziato risposato che crede sinceramente e intensamente in Gesù Cristo, conduce uno stile di vita impegnato, generoso, capace di sacrificio, riconosce che la sua vita di coppia non corrisponde alla norma evangelica, tuttavia ritiene di non commettere peccato a motivo delle difficoltà che gli impediscono di osservare la continenza sessuale. Da parte sua il confessore lo accoglie con cordialità e rispetto; lo ascolta con benevola attenzione, cercando di considerare i molteplici aspetti della sua personalità. Inoltre lo aiuta a rendere migliori le sue disposizioni, in modo che possa ricevere il perdono: rispetta la sua coscienza, ma gli ricorda la sua responsabilità davanti a Dio, il solo che vede il cuore delle persone; lo ammonisce che la sua relazione sessuale è in contrasto con il vangelo e la dottrina della Chiesa; lo esorta a pregare e ad impegnarsi per arrivare gradualmente, con la grazia dello Spirito Santo, alla continenza sessuale. Infine, se il penitente, pur prevedendo nuove cadute, mostra una certa disponibilità a fare dei passi nella giusta direzione, gli dà l’assoluzione e lo autorizza ad accedere alla comunione eucaristica in modo da non dare scandalo (ordinariamente in un luogo dove non è conosciuto, come già fanno i divorziati risposati che si impegnano a praticare la continenza). In ogni caso il sacerdote deve attenersi alle indicazioni date dal suo vescovo.
Il sacerdote è chiamato a mantenere un difficile equilibrio. Da una parte deve testimoniare che la misericordia è il cuore del Vangelo (311) e che la Chiesa, come Gesù, accoglie i peccatori e cura i feriti della vita. D’altra parte deve custodire la visibilità della comunione ecclesiale con Cristo che risplende nella predicazione fedele del Vangelo, nella celebrazione autentica dei sacramenti, nella giusta disciplina canonica, nella vita coerente dei credenti; deve in particolare potenziare la missione evangelizzatrice della famiglia cristiana, chiamata ad irradiare la presenza di Cristo con la bellezza dell’amore coniugale cristiano: uno, fedele, fecondo, indissolubile (cf. Concilio Vaticano II, "Gaudium et spes", 48).
http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1351334
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