ACTA APOSTATICAE SEDIS : come, cambiando un po' qua e un po' la, si può cambiare tutto...

giovedì 17 settembre 2015

Fra meno di un mese..o mai!?


Il motu proprio secondo l'avvocato di provincia


Che potrebbe dire un avvocato di provincia, non particolarmente esperto di diritto canonico (pur avendolo studiato, a suo tempo, all’Università Cattolica), della riforma del processo matrimoniale? La prudenza dovrebbe trattenerlo dall’entrare nel merito più spiccatamente specialistico, ma potrebbe provare ad esaminare il tema alla luce dei principi generali: di quelli, per intenderci, sui quali qualunque giurista avveduto – sperando che l’avvocato di provincia sia tale… – può arrischiarsi a dire la sua.
Egli potrebbe partire, dunque, proprio dai fondamentali.
«Il processo canonico di nullità del matrimonio costituisce essenzialmente uno strumento per accertare la verità sul vincolo coniugale. Il suo scopo costitutivo (…è…) solo di rendere un servizio alla verità» (Benedetto XVI, Discorso alla Rota Romana, 27 gennaio 2007). Se questo – e non altro («l’istituto del processo in generale, del resto, non è di per sé un mezzo per soddisfare un interesse qualsiasi, bensì uno strumento qualificato per ottemperare al dovere di giustizia di dare a ciascuno il suo» – Benedetto XVI, cit.) – è lo scopo del processo, allora il valore, l’adeguatezza e, in definitiva, la “bontà” della legge che lo regola si giudicano in base ad un criterio alquanto elementare: è buona quella legge che massimizza la possibilità che la verità processuale coincida con la verità storica (e quindi – nel nostro caso – che la dichiarazione processuale di nullità concerna un matrimonio realmente nullo), è cattiva la legge che espone la verità processuale al rischio di essere costruita, anche a dispetto di quella storica, in modo da soddisfare gli interessi delle parti (cioè al rischio che un matrimonio valido venga indebitamente dichiarato nullo per soddisfare il desiderio dei coniugi di sciogliersi dal vincolo).
Questo – secondo l’avvocato di provincia – è il criterio per valutare la riforma; esso va applicato tenendo conto della realtà (il realismo, d’altronde, è virtù intellettuale specificamente cattolica, anche se ultimamente sembra scomparsa dalla mentalità e dalla cultura del fedele medio, e forse anche di qualche pastore…): cioè della concreta consistenza del “conflitto” che sfocia nel processo. Ebbene: il processo matrimoniale raramente vede parti realmente ed effettivamente contrapposte, interessate ad ottenere l’una la sentenza contraria a quella richiesta dall’altra, poiché generalmente entrambi i coniugi desiderano la dichiarazione di nullità per riacquisire lo stato libero. Tanto più oggi, quando la dichiarazione di nullità – almeno in Italia – non comporta più rilevanti vantaggi o svantaggi economici per l’uno o per l’altro coniuge rispetto al divorzio civile. Ciò spiega bene alcune caratteristiche tipiche del processo canonico matrimoniale come lo abbiamo conosciuto sinora: in particolare l’intervento del difensore del vincolo e, soprattutto, l’istituto della doppia conforme. Caratteristiche destinate ad escludere o, almeno, a ridurre il rischio probabilissimo che la sostanziale collusione dei coniugi renda la dichiarazione di nullità un espediente per lo scioglimento pratico di un vincolo valido.
In questo quadro, che effetti potrà avere la riforma? L’avvocato di provincia nutre, in proposito, dubbi e preoccupazioni, che derivano tutti da specifiche e significative novità introdotte dal Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. In particolare: la disciplina del giudizio sommario per la dichiarazione di nullità (il “processo breve”) e delle condizioni per accedervi, la sostanziosa modifica del valore probatorio della confessione e delle dichiarazioni delle parti, la valutazione dei presupposti per l’avvio del processo.
Il giudizio sommario è uno degli snodi cruciali. «Non mi è tuttavia sfuggito quanto un giudizio abbreviato possa mettere a rischio il principio dell’indissolubilità del matrimonio», si legge nel Motu Proprio, che prosegue: «appunto per questo ho voluto che in tale processo sia costituito giudice lo stesso Vescovo, che in forza del suo ufficio pastorale è con Pietro il maggiore garante dell’unità cattolica nella fede e nella disciplina». E le regole procedurali? È sufficiente la sola qualità del giudice ad evitare, “in forza del suo ufficio pastorale”, che il processo breve abbia un effetto stravolgente, o non sarebbe meglio che la struttura stessa del processo preservasse dal rischio, dato che  il giudice, chiunque egli sia, è vincolato ai caratteri strutturali del giudizio e non ne può disporre?
Sotto questo profilo, le preoccupazioni dell’avvocato di provincia sono piuttosto pesanti. Il processo breve è ammissibile quando «ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità» (nuovo can. 1683; la sottolineatura è di chi scrive). Queste circostanze sono poi indicate, in termini esemplificativi e non esaustivi, nelle “Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale”, pure emanate col Motu Prorio (Art. 14 § 1). Senza entrare nel merito delle singole circostanze – cioè lasciando agli esperti l’interessante quanto complicata questione del defectus fidei – l’avvocato di provincia si domanda: se, per esempio, la causa del matrimonio è stata la gravidanza imprevista della donna, e se questo fatto rende “manifesta la nullità”, nel conseguente processo breve sarà ancora necessario accertare se quella circostanza si traduca effettivamente in un vizio invalidante, o non occorrerà piuttosto accertare, se del caso,  e con indagine estremamente difficile (al limite dell’impossibile, specie in un procedimento sommario), se, nonostante la gravidanza, l’intenzione dei nubendi fosse comunque integra ed il vizio invalidante non sussistesse? Insomma, l’avvocato di provincia ha l’impressione che nel processo breve si finisca per dover dare la prova della validità del matrimonio, non della sua invalidità; e che, per dirla in termini tecnicamente più sofisticati, tutte le circostanze elencate nel Motu Proprio si atteggino proprio come presunzioni di nullità, da superarsi solo in virtù di un’eventuale prova contraria: quantomeno nel processo breve, il matrimonio è presunto nullo salvo smentita.
Se ne può trovare un’ulteriore conferma. Che succede se il Vescovo, giudice del processo breve, pur a fronte delle note circostanze che rendono “manifesta la nullità”, si convince invece della validità del vincolo? Il nuovo can. 1687 stabilisce solo che «il Vescovo diocesano (…) se raggiunge la certezza morale sulla nullità del matrimonio, emani la sentenza. Altrimenti rimetta la causa al processo ordinario». Il processo breve, quindi, o si conclude con la sentenza di nullità, o si trasforma in processo ordinario; il rigetto della domanda non è contemplato. L’avvocato di provincia vede in tutto ciò una prova della debolezza strutturale del processo breve: sia perché è espressamente codificata la possibilità che il giudice non riesca a raggiungere la certezza morale necessaria per emettere la sentenza; sia perché, ove il Vescovo avesse raggiunto la certezza morale della validità del vincolo, gli sarebbe comunque impedito di esprimerla con sentenza, diventando così una specie di “giudice dimezzato”. Nel processo breve, insomma, la certezza morale del Vescovo-giudice sembra potersi muovere in un’unica direzione: quella della nullità.
È davvero difficile, dunque, sottrarsi alla conclusione che il processo riformato sia ispirato ad una sorta di favor nullitatis, come è stato notato da alcuni osservatori. In ogni caso, una verità processuale che – quantomeno nel caso del processo breve –  è incisivamente condizionata da sostanziali presunzioni, e che non può essere che nel senso della nullità, è a forte rischio di non coincidere con la verità storica: in base al criterio che abbiamo assunto all’inizio, dunque, le regole processuali che ciò consentano non possono considerarsi “buone”.
L’avvocato di provincia, poi, trova altre complicazioni quando considera, sempre con riguardo al processo breve, che esso può (deve?) svolgersi tutte le volte in cui «la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi, col consenso dell’altro»: quando il processo sia “consensuale”.
Questa disposizione si intreccia col nuovo regime della confessione e delle dichiarazioni delle parti (di cui è superfluo sottolineare l’importanza, in un processo nel quale si indagano, in sostanza, le intenzioni e le disposizioni dei coniugi); nuovo regime che varrà sempre, anche nel processo ordinario, non solo in quello breve. Nel “vecchio” processo, in base ai cann. 1679 e 1536, esse non potevano avere forza di prova piena se non si aggiungevano «altri elementi ad avvalorarle in modo definitivo». Nel processo riformato, confessione e dichiarazioni delle parti potranno avere valore di prova piena «se non vi siano altri elementi che le confutino» (nuovo can. 1678).
Come non vedere in tutto questo un significativo ribaltamento di un aspetto portante del processo? Sembra, infatti, che quanto dichiarano i coniugi possa oggi risultare (auto)sufficiente e decisivo proprio per esplicito disposto della legge processuale: di quella stessa legge che, ieri, voleva invece espressamente evitarlo. Che cosa poi possano dichiarare i coniugi, specie quando concordino nel richiedere la nullità, non è difficile immaginarlo, soprattutto se si affronta la questione con sano realismo; al contrario, è difficile immaginare quali “altri elementi” per confutare le loro dichiarazioni possano emergere soprattutto nel processo breve, in particolare se “consensuale”, e destinato, comunque, ad avere un’istruttoria sommaria. Sicché, di nuovo, l’ombra del favor nullitatis è vasta; di nuovo, la struttura processuale riformata appare assai debole quanto alla massimizzazione della coincidenza della verità processuale con quella storica. Questa debolezza, poi, è incrementata dall’abolizione della doppia conforme.
Infine, l’avvocato di provincia legge con stupore la nuova formulazione del can. 1675: «il giudice, prima di accettare la causa, deve avere la certezza che il matrimonio sia irreparabilmente fallito, in modo che sia impossibile ristabilire la convivenza coniugale». La norma corrispondente del “vecchio” processo (can. 1676), stabiliva: «il giudice prima di accettare la causa ed ogniqualvolta intraveda una speranza di buon esito, faccia ricorso a mezzi pastorali, per indurre i coniugi, se è possibile, a convalidare eventualmente il matrimonio e a ristabilire la convivenza coniugale». Dunque, “prima”, anche un matrimonio realmente nullo doveva essere, se possibile, convalidato. Il favor matrimonii si risolveva in qualcosa di più, addirittura – per dir così – nel favor familiae, nella protezione e nell’incoraggiamento della nuzialità anche a fronte di una vera nullità, e, a maggior ragione, di un fallimento matrimoniale. “Dopo”, ogni matrimonio realmente fallito merita di essere, se possibile, annullato. Sembra che ci sia qualcosa di più sottile – e di più inquietante, va detto – del favor nullitatis: una specie di accettazione, quasi un favor, della facile fallibilità del matrimonio, un tendenziale scoraggiamento dello sforzo di salvare la famiglia (ovvero una pronta disponibilità alla creazione di una famiglia nuova, al “rifarsi la vita” di chi esca da un matrimonio fallito: un’accettazione pratica della filosofia, inequivocabilmente divorzista, della seconda chance).
In tutto questo l’avvocato di provincia, pur consapevole della sua superficiale preparazione canonistica, si sente gravemente disorientato. Ovviamente, egli non è in grado di stabilire se la riforma del processo comporti un’implicita modifica della dottrina cattolica sull’indissolubilità del matrimonio, come è stato suggerito da alcuni commentatori. Può solo dire che non gli pare, che pensa – e spera – di no. Egli vede, però, uno stretto legame col prossimo Sinodo sulla famiglia, e, soprattutto, con il noto problema della comunione ai divorziati risposati. Così, egli ravvisa nella riforma quella “soluzione B” – totalmente empirica, e, dunque, un po’ furbesca – di cui spesso si è parlato: gli sembra, infatti, che non potendo o non riuscendo ad eliminare l’impedimento (l’impossibilità di comunicarsi per i divorziati risposati), si provi ad eliminare gli impediti (la categoria dei divorziati risposati), facendo in modo che ogni divorzio possa, in quanto espressione e conseguenza di un definitivo fallimento coniugale, sfociare facilmente, quasi di default,  in una dichiarazione di nullità. Sarà quindi interessante vedere se i padri sinodali – sia quanti spingono per l’ammissione dei divorziati all’Eucaristia, sia quanti vi si oppongono – riterranno la questione ormai definita, o comunque superata, in virtù del fatto compiuto, ovvero se la stessa riforma del processo matrimoniale  potrà essere in qualche modo ridiscussa. Lo sapremo fra meno di un mese.
di Enrico Roccagiachini

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.