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martedì 14 luglio 2020

Il monstrum deuterovaticano

P. Pasqualucci, Ancora infondate critiche alle tesi di mons. Carlo Maria Viganò sul Concilio 


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Sul diffuso blog statunitense Catholic Culture del 6 luglio scorso, il dr. Jeff Mirus ha attaccato le ormai famose, devastanti critiche  al Vaticano II di S E l’arcivescovo Carlo Maria Viganò, come risultano dall’intervista elettronica da lui rilasciata a Phil Lawler, titolare di Catholic World News, ripresa da LifeSiteNews nonché da successive dichiarazioni a LifeSiteNews Chiesa e postconcilio.[1]
Critiche pesanti quelle del dr. Mirus  e anche poco rispettose.  Dopo  averne elogiato le coraggiose denunce della “complicità della Chiesa nell’ occultare gli abusi sessuali” (M, p. 1), il dr. Mirus giunge a considerare mons. Viganò addirittura “un uomo instabile” (a volatile man) sul piano intellettuale per via di queste sue  critiche al Concilio, che sarebbero  incoerenti e contraddittorie (M, p. 2).  
Ma, osservo, critiche assai simili al Concilio sono state avanzate ben prima degli attuali interventi di mons. Viganò, per esempio da  autorevoli e rispettati autori laici  e teologi cattolici come Romano Amerio e mons. Brunero Gherardini.  Secondo  il criterio enunciato dal dr. Mirus, dovremmo allora considerarli entrambi delle persone “instabili” a causa di queste loro critiche?  Gli apprezzamenti del dr. Mirus trascendono la persona di mons. Viganò e investono tutti coloro che non accettano la vulgata pro-concilio, opponendovi peraltro argomenti ponderati, razionali, basati su una accurata analisi sistematica dei testi del Vaticano II, messi a confronto con l’insegnamento di sempre della Chiesa.   Pertanto, va categoricamente respinto il tentativo (tipico di chi non ha veri argomenti da opporre nel merito) di far passare per mentalmente “instabile” chiunque osi infrangere il tabù rappresentato dal Vaticano II.  Instabile anche sul piano logico perché il suo argomentare sarebbe dominato dall’incoerenza e dalla contraddizione.   Ma valga il vero:
 Cosa significa che mons. Viganò riconosce esser stato il Vaticano II un Concilio valido: che egli si contraddice nell’ammettere la liceità della sua  “disapplicazione”  da parte dei fedeli o la sua “cassazione”  da parte di un Romano Pontefice?  Ma non v’è nessuna contraddizione nelle sue dichiarazioni, al contrario di quanto cerca di sostenere il dr. Mirus, citando più volte questo “riconoscimento” come supposta prova di mancanza di chiarezza, indecisione, carattere ondivago dell’atteggiamento  di mons. Viganò nei confronti del Concilio.

1.Una nozione di accettazione della validità di un Concilio  inapplicabile al caso d’eccezione rappresentato dal Vaticano II, concilio ecumenico pastorale assolutamente atipico nei suoi contenuti. 

Dal riconoscimento della validità del Concilio, mai peraltro negata dal presule, il dr. Mirus trae la conclusione che questa ammissione di validità deve implicare anche per mons. Viganò le stesse conseguenze che essa deve avere per ogni fedele.  E cioè:  “Ogni cattolico (a) deve accettare la validità di un concilio ecumenico, incluso tutto ciò che vi viene insegnato esplicitamente sulla fede o la morale;  tuttavia (b) può mantenere la sua opinione personale sulla saggezza di specifiche iniziative pastorali e sui tentativi di realizzarle (cosa che, comunque, va ben oltre le capacità di controllo di un concilio).” (M, 1/5)
Siamo perfettamente d’accordo.  Da dove nascono i problemi, allora? Dal fatto che, come tutti sanno, il “postconcilio” del pastorale Vaticano II, tuttora perdurante, al contrario di quanto successo per i Concili dei secoli passati,  è stato semplicemente disastroso per la Santa Chiesa.  Inoltre, essendosi trattato di un Concilio che, per sua espressa volontà, ha voluto essere solo “pastorale”, senza definire dogmi né condannare solennemente errori e senza nemmeno spiegare cosa intendesse per “pastorale” ---- ma che ha ugualmente stabilito i princìpi e le direttive per riformare radicalmente l’intera Chiesa, dalla liturgia alla stuttura istituzionale della Chiesa alla vita conventuale al modo di concepire la Chiesa ai rapporti con il mondo al Codice di Diritto Canonico, introducendo pertanto rilevanti novità nella dottrina e nell’impostazione della pastorale;   questa straordinaria combinazione di elementi (pastoralità di nuovo tipo e novità dottrinali)  autorizza i fedeli a confrontare i testi di un siffatto, del tutto inusuale Concilio con la dottrina perenne della Chiesa, per vedere se non vi siano discordanze e contraddizioni con il Deposito della Fede. 
Un insegnamento che proclami o ribadisca dogmi o condanne, il cattolico non ha la libertà di discuterlo.  Ce l’ha, invece, di fronte ad un insegnamento pastorale (quindi, non dogmatico) che per di più si presenti con l’intenzione manifesta di riformare l’intera Chiesa introducendo nuovi criteri di valutazione del mondo e della stessa Chiesa. Di discuterlo non in relazione alle sue opinioni personali ma confrontandolo con l’insegnamento precedente, tramandato nei secoli dal Magistero e dalla Tradizione, che non può evidentemente subire innovazioni per ciò che riguarda la fede e i costumi.    
L’obbedienza al concilio richiamata dal dr. Mirus vale in assoluto per le proclamazioni conciliari dogmatiche.   Per l’insegnamento non dogmatico anche vale ma solamente sino a prova contraria.  Che significa ciò?  Che la validità dell’insegnamento di un Concilio ecumenico deve esser presunta per noi, dunque, anche quando tale Concilio sia solo “pastorale”; ma in questo caso, è perfettamente lecito confrontarlo con l’insegnamento precedente, per accertarne la continuità e la coerenza.  Vale a dire:  deve sempre riscontrarsi la continuità nella necessaria coerenza e purezza dottrinale, da verificare soprattutto nei confronti del Vaticano II, che (lo ripeto) ha voluto riformare la Chiesa nella sua totalità in base ai nuovi criteri del “dialogo” al posto della conversione e del “mettersi in ascolto del mondo”, mutando quindi radicalmente l’atteggiamento stesso dei cattolici nei confronti del mondo.

2. Una nozione esatta ma incompleta dell’ecumenicità di un concilio ecumenico.

Il dr. Mirus  professa una nozione valida ma abbastanza  ristretta della ecumenicità di un Concilio ecumenico.  Prosegue egli, infatti:
“Nel caso ci siano dubbi sull’oggetto del nostro assenso [al Concilio], occorre che io in primo luogo rammenti ai lettori [del blog] cos’è che rende un concilio “ecumenico”:  è la promulgazione dei suoi atti (decreti, etc.) da parte del Papa.  È il Papa che aggiunge agli atti  conciliari l’autorità universale e magisteriale della Chiesa. Inoltre, si deve capire che la verità delle materie di fede e morale espressamente insegnate all’intera Chiesa grazie alla suprema autorità del Papa (da solo o in concilio) è garantita dallo Spirito Santo.  Ma la saggezza e l’efficacia delle iniziative pastorali – [idee, programmi [etc.] – non sono garantite e sono sempre suscettibili di mutamenti da parte dell’autorità ecclesiastica” (op. cit., ivi).
 Giustissimo.   Se il Papa non approva gli atti di un Concilio Ecumenico, quest’ultimo non è valido e non può definirsi ecumenico.  Per l’ecumenicità del concilio ecumenico (per la sua validità erga omnes) occorre quindi la promulgazione di esso da parte del Papa, cosa che, in linea di principio,  implica di per sé la “garanzia dello Spirito Santo” agli atti promulgati .  L’ approvazione in aula, osservo, dovrebbe tuttavia esser già avvenuta con l’ assistenza dello Spirito Santo, se i documenti votati sono conformi al Deposito della Fede, come si suppone che sempre siano.  Tuttavia, secondo la concezione tradizionale, l’approvazione data dai vescovi in concilio con il Papa non è ancora sufficiente: occorre la sanzione  del Sommo Pontefice, cioè la sua specifica approvazione, testimoniata dalla sua promulgazione delle decisioni del Concilio.   L’ecumenicità di un Concilio riposa dunque sulla sua promulgazione da parte del Papa,  p r o v a  dell’ approvazione del Papa ai documenti del Concilio.
La volontà espressa dai Padri Conciliari deve esser a sua volta approvata, il che è come dire fatta propria dal Romano Pontefice, se vuol esser considerata valida come volontà di tutta l’ecumene dei vescovi  p e r  l’ ecumene dei fedeli.   Fatta propria  dal Papa non in quanto capo del collegio dei vescovi, come se la legittimazione del suo atto di promulgazione venisse a lui dai vescovi straordinariamente riuniti in collegio sotto la sua autorità in un medesimo luogo, bensì in quanto Vicario di Cristo ossia capo per diritto divino della Chiesa universale (cattolica), la quale trascende la dimensione del “collegio” episcopale. Ciò lo si è sempre dedotto dalla Tradizione e dalla Scrittura.  Nostro Signore ha conferito al solo Pietro  il potere di “confermare nella fede i fratelli” (Lc 22, 32), ossia di essere maestro e custode della fede per tutta la Chiesa;  e sempre al solo Pietro il sommo potere di governo su tutta la Chiesa (Gv 21, 15-17).   È solo con Paolo VI, succube della confusa nozione di collegialità penetrata nel Concilio grazie a Karl Rahner & Co (Lumen Gentium, 22 e dipoi nel CIC del 1983 c. 341 § 1)  che gli atti di promulgazione dei singoli documenti da parte del Papa sono stati fatti controfirmare ai Padri Conciliari, indipendentemente dalla loro votazione degli stessi, come se si fosse trattato di  atti collegiali, emanati non tanto dal Papa  i n  concilio con tutti i vescovi, quanto dal Concilio come collegio composto dai vescovi e dal Papa, unificati da questa firma nel Soggetto-Concilio.  Ma questo ambiguo modo di intendere la promulgazione pontificia non è la vera concezione cattolica, dal momento che presuppone contraddittoriamente (nello spirito appunto di LG 22) che la titolarità della summa potestas iurisdictionis su tutta la Chiesa sia stata conferita anche al collegio con il Papa oltre che al Papa uti singulus, pur non potendo i vescovi esercitarla senza l’autorizzazione del Papa.   
L’ ecumenicità si intreccia, dunque, alle condizioni di validità del Concilio.  Essa  coinvolge tuttavia anche altri elementi, i quali costituiscono anch’essi condizione di validità di un Concilio ecumenico, sia pure diversamente graduati rispetto  alla condizione di validità rappresentata dall’approvazione pontificia.  Questi altri elementi sono, secondo la Tradizione,  l’accettazione dell’insegnamento del Concilio da parte di tutta la Chiesa; la coerenza e la conformità della dottrina insegnata con la dottrina di sempre della Chiesa.
Riassumo qui le note dell’ecumenicità del concilio ecumenico, rispondenti ai requisiti di validità dello stesso. 

3. I tradizionali requisiti di “ecumenicità” di un Concilio, coincidenti in pratica con i requisiti della sua validità.

I – L’iniziativa e la presenza del Sommo Pontefice.   La presenza del Romano Pontefice, che solo ha il potere di decidere e convocare il Concilio, istituirne il regolamento, dirigere i lavori (i prelati che poi effettivamente li dirigono sono nominati da lui e agiscono in suo nome e sotto il suo controllo), promulgarne i decreti, eventualmente trasferirlo, sospenderlo, scioglierlo, se del caso.  Non è obbligato a parteciparvi di persona, può inviarvi i suoi rappresentanti (legati).  È sempre sul Papa che grava la responsabilità della regolare convocazione e del regolare svolgimento del Concilio, sino alla sua conclusione. 
II – L’accettazione pubblica da parte di tutta la Chiesa.  Sin dall’epoca del Secondo Concilio di Nicea (AD 787), che invalidò il conciliabulum tenutosi a Costantinopoli nell’ AD 753, si precisarono le caratteristiche per l’autentico significato e la validità di un concilio ecumenico.  Era l’epoca dell’iconoclastìa, iniziata dall’imperatore bizantino Leone III l’Isaurico, un grande soldato, che salvò Costantinopoli e l’Europa dall’invasione musulmana, cadendo però vittima dell’errore di proibire, nel 730, il culto delle sacre immagini. L’ imperatore Costantino V, morto nel 775, impose il divieto con violente persecuzioni. Il sinodo con pretese ecumeniche per dare un fondamento teologico a questa eresia fu effettuato per ordine di questo imperatore, a Hieria sul Bosforo. Ma erano assenti i legati del Papa, i maggiori Patriarchi e non pochi vescovi. Il Concilio di Nicea, organizzato dall’imperatrice Irene con l’appoggio del Patriarca di Costantinopoli, con la firma di trecento vescovi e due legati pontifici, annullò le decisioni iconoclaste del 753 e invalidò i loro argomenti pseudo-teologici.[2]
Durante questa tempesta si chiarì la presa di coscienza ecclesiale sul significato e sui requisiti di un Concilio veramente ecumenico.
“Le assemblee conciliari appaiono quindi come organismi divinamente ispirati e canonicamente organizzati, che hanno nell’economia spirituale ed ecclesiastica un ruolo precisato, singolare ed autorevole, di universale insegnamento rivolto alla edificazione di tutto il popolo cristiano.  Due passi evangelici, tratti l’uno da san Paolo (Rom 10, 18), l’altro dai Vangeli sinottici (cfr. Mt 5, 15; Lc 11, 33; e anche 8, 16), sottolineano la necessaria sussistenza, perché possa dirsi fondata la ecumenicità di un concilio, di una diffusione e di un rispetto mondiale dei suoi decreti e di una conseguente universale ed effettiva illuminazione dottrinale che da essi promani.”[3]  Il passo paolino insegna che la fede non prende piede se non c’è la predicazione pubblica:  “La fede dunque dipende dalla predicazione e la predicazione mediante la parola di Cristo. Or, io domando, i Giudei non hanno forse udito? Ma, sì!  Poiché “la loro voce risuonò per tutta quanta la terra, le loro parole si udirono sino ai confini del mondo [Salmo 18, 5]””. Le voci dei Profeti e degli Apostoli sono pure risuonate “per tutta quanta la terra” eppure molti non hanno creduto. Ma qui interessa rilevare che la fede non è possibile senza la predicazione, l’insegnamento pubblico della Parola di Cristo.
 I passi di Matteo e Luca sopra citati ci hanno conservato la metafora della fiaccola accesa che non si mette sotto il moggio ma si ripone nel portalucerne per poter rischiarare il buio della notte.  E allora:  se la dottrina di un Concilio ecumenico (pastorale) è come una fiaccola accesa che però ad un certo punto i fedeli cominciano a mettere sotto il moggio, tale dottrina diventa inefficace e finisce con l’ essere di fatto invalida perché dimostra di non essere più ecumenica. Per la validità del Concilio occorre, quindi, che esso sia accettato da tutta la Chiesa, clero e fedeli, cosa che non è avvenuta con il Vaticano II, per quanto esiguo sia stato il numero di coloro che ne hanno sempre contestato la correttezza dottrinale, rifiutando le insensate riforme liturgiche da esso promosse e combattendo le sue proposizioni ammodernanti  con una continua e pluridecennale controversia, condotta sia sul piano della ricostruzione storica e filologica, che su quello della critica teologica e filosofica.
III – L’omogeneità dottrinale con tutti i Concili ecumenici precedenti. Si tratta della purezza dottrinale di un concilio, il suo insegnamento  deve  ovviamente dimostrarsi sempre in armonia con la dottrina perenne della Chiesa.  “Una ulteriore caratteristica del concilio ecumenico risulta infine l’omogeneità della dottrina insegnata e della materia affrontata e trattata – l’una e l’altra si debbono presumere di elevata e generale importanza per la Chiesa – con quelle dei concili precedenti ecclesiasticamente ritenuti e riconosciuti ecumenici.”[4]  Nessun Concilio può contraddire il Deposito della Fede, la cosa è di per sé evidente.  E proprio questo si contesta al “pastorale” Vaticano II: di contenere delle proposizioni che non si accordano con l’insegnamento della Chiesa, con il Deposito della Fede, o lo rendono ambiguo (a titolo di esempio:   SC  22 § 2, 34, 37-40, 48, 106; LG, 1-4, 8, 10.2, 16, 22, 36.2;  DV 8,  11.2;  GS 3, 16, 21, 22,  24, 26, 29, 30, 32, 34-39, 48-50, 53, 57-58, 76, 78;  UR 3, 4, 8, 11, 20, 23;  NAet, tutti e cinque gli articoli;  DH tutti e quindici gli articoli; ….).   
Si vede, dunque, che l’ ecumenicità di un Concilio ecumenico non dipende solamente dalla promulgazione che ne faccia il Papa, pur restando quest’ultima fondamentale per la sua validità.  Quando mons. Viganò esorta i fedeli ad ignorare il Vaticano II, a metterlo da parte, diciamo pure a disapplicarlo, a farlo abrogare per desuetudine,  li incita a far venir meno a questo concilio uno dei tradizionali  requisiti per la sua validità.

4. Mons. Viganò non si è affatto contraddetto nell’ammettere la valida istituzione del Vaticano II, cui si sono sovrapposte le manipolazioni ereticali dei suoi testi.

 Molti hanno creduto, evidentemente, che egli ritenesse il Vaticano II intrinsecamente invalido, a causa degli errori dottrinali in esso disseminati.  Ma non spetta a lui dichiararlo invalido, né lui si è arrogato quest’autorità.  Infatti, a quale “validità” ha fatto riferimento?  Rileggiamo le sue dichiarazioni.
“Io non ho mai pensato e tanto meno affermato che il Vaticano II sia stato un Concilio Ecumenico invalido:  esso è stato convocato dall’autorità suprema, dal Sommo Pontefice, e ad esso hanno preso parte tutti i Vescovi del mondo.  Il Vaticano II è un Concilio valido, sorretto dalla stessa autorità del Vaticano I e del Tridentino.  Tuttavia, come ho già scritto, esso è stato fatto oggetto fin dal suo nascere di una grave manipolazione da parte di quinte colonne penetrate in seno alla Chiesa che ne hanno pervertito gli scopi, confermati dai risultati disastrosi che sono sotto gli occhi di tutti.”[5]
Si vede chiaramente che la validità cui si riferisce qui mons. Viganò è quella risultante dalla regolarità formale del Concilio, in quanto organo convocato e organizzato dal Papa del tempo in modo del tutto conforme alle norme allora vigenti.  In questo senso, l’autorità istituzionale del Concilio (del Concilio in quanto organo del magistero straordinario, regolarmente istituito dal Papa) è la medesima dei dogmatici, decisivi grandi Concili Ecumenici del passato, il Tridentino e il Vaticano primo.  Il problema posto dal Vaticano II non concerne pertanto la sua validità di concilio regolarmente istituito bensì il contenuto di certi suoi documenti, risultato di quelle che mons. Viganò, e non è il solo, chiama “manipolazioni”, tali da “pervertirne gli scopi”.  E quali sono state le “manipolazioni”?  Innanzitutto quelle decisive della fase iniziale, il brigantaggio procedurale da anni messo in luce da storici e saggisti cattolici:  con una serie di colpi di mano avallati da Giovanni XXIII, si venne al rigetto di tutti e venti gli schemi preparatori elaborati sotto la direzione del Sant’Uffizio e della Curia con la massima scrupolosità nei tre anni precedenti l’inizio dell’ Assise e approvati dallo stesso Giovanni XXIII.  Colpi di mano conditi di illegalità, che consegnarono le Commissioni conciliari ai Novatori e permisero l’elaborazione di nuovi schemi, quelli appunto inquinati dagli errori della Nouvelle théologie, i cui assertori, censurati e silenziati sotto Pio XII, Giovanni XXIII fece invece ammettere (senza esigere da loro alcuna pubblica ritrattazione) come consultori nelle Commissioni, dominate dai Novatori loro amici.
Le iniziali illegalità procedurali e il susseguente sovrapporsi di modifiche al regolamento  che portarono al prevalere dello sciatto e insicuro sistema delle Commissioni miste,  oggettivamente favorì  atteggiamenti arbitrari da parte di chi ora dirigeva i lavori e la possibilità di colpi di mano dottrinali.  Tutti questi aspetti negativi   non possono considerarsi tali da rendere invalido il Concilio.  Possono però, con il mostrare il vero volto del Concilio, contribuire alla sua delegittimazione morale e dottrinale in quanto autentico Concilio della Santa Chiesa.  Contribuire, quindi, alla sua ripulsa di fatto da parte dei fedeli  e, auspicabilmente, ad un futuro intervento della legittima autorità della Chiesa, che ne condanni in modo articolato e sistematico gli errori.
Ciò chiarito, possiamo vedere come, anche da questo punto di vista, le dichiarazioni di mons. Viganò siano perfettamente coerenti con l’ortodossia dottrinale e come egli non sia caduto in alcuna contraddizione.  Egli infatti esorta i fedeli a prender coscienza del monstrum deuterovaticano al fine di decretarne l’oblío: incitamento perfettamente lecito, rientrante nel modo tradizionale di trattare i conciliabola da parte di sacerdoti e fedeli.  Inoltre,  condivide l’opinione secondo la quale il Sommo Pontefice, possedendo per diritto divino la summa potestas iurisdictionis su tutta la Chiesa, ha il potere di annullare un Concilio Ecumenico non dogmatico che, validamente convocato e istituito, sia poi degenerato in un conciliabolum :  opinione perfettamente legittima e del tutto ortodossa, come ognun può vedere, non avendosi qui a che fare con un Concilio che abbia proclamato verità di fede divina e cattolica o condannato solennemente errori nella fede o nei costumi.   
L’approvazione pontificia (mediante la promulgazione) di un Concilio ecumenico volutamente pastorale, che cioè non abbia voluto dotarsi del carisma dell’infallibilità intrinseco ad un Concilio ecumenico dal taglio dogmatico, non può di per sé sanare proposizioni contrarie o comunque non in accordo col Deposito della Fede, eventualmente contenute in qualche testo di quel Concilio.  Vi osta il criterio della necessaria conformità della dottrina insegnata con l’immutabile Deposito della Fede (Mt 28, 20;  2 Tim 1, 13-14). 
L’ineccepibile conclusione  che si ricava dagli interventi di mons. Viganò è pertanto la seguente:  il non dogmatico Vaticano II è un Concilio ecumenico formalmente valido ma legittimamente obliabile da parte dei fedeli e perfettamente invalidabile dall’autorità legittima (Romano Pontefice uti singulus o in concilio con tutti i vescovi)  a causa delle manipolazioni che ne hanno alterato in senso ereticale l’impostazione originaria e delle pessime conseguenze che ne son seguite in tutta e per tutta la Chiesa:  “Dai loro frutti li conoscerete […] Ogni pianta che non porti buon frutto vien tagliata e gettata nel fuoco.” (Mt 7, 16-20).
  5. Secondo il dr. Mirus i vescovi, in pensione o non, devono starsene buoni e calmi nel loro ritiro, senza disturbare il Papa regnante con ripetuti interventi sui problemi della Chiesa.
Questa tesi viene così esposta. “Non è compito dei vescovi, in pensione o meno, eccezion fatta per l’attuale Vescovo di Roma, emettere continue dichiarazioni su difficili questioni del Cattolicesimo ad edificazione dell’intera Chiesa.  Ciò costituisce, in effetti, un abuso dell’ufficio episcopale e del titolo episcopale.” (M, p. 5/5)  
Quanto qui affermato, vale ovviamente per l’ordinaria amministrazione: c’è il Sommo Pontefice per governare la Chiesa, non occorre che il singolo vescovo ne intralci l’opera con continui interventi sul governo della Chiesa, del tutto al di fuori della sua competenza. Diverso è il discorso quando, come oggi, la Chiesa visibile è pervasa da una gravissima crisi morale e di fede, a cominciare dalle più alte gerarchie.   Applicando  il ragionamento del dr. Mirus, Sant’Atanasio, semplice vescovo, non avrebbe dovuto osare prender lui la difesa della fede, intaccata dall’eresia ariana, che il Pontefice al tempo regnante e la maggioranza dei vescovi non solo non contrastavano ma sembravano in un modo o nell’altro accettare!  Questa semplice analogia già dimostra, a mio avviso,  l’insostenibilità del ragionamento del dr. Mirus.  Pensi dunque il vescovo alla sua diocesi o comunque ai casi suoi, alle cose di sua competenza e non si impicci di problemi riguardanti la Chiesa universale.  Giusto.   Ma quando un Papa non fa il suo dovere ed anzi si comporta come se volesse distruggere la Chiesa, seguíto dalla stragrande maggioranza dei chierici, delle suore, dei fedeli?  Cosa deve fare un vescovo che abbia a cuore le sorti della Chiesa, il destino delle anime?
Riflettiamo attentamente sul  significato profondo dell’istituzione episcopale: il suo specifico e caratteristico carisma viene dagli Apostoli.  I vescovi sono i successori degli Apostoli, maestri come loro di dottrina e di morale.  Hanno una competenza territorialmente delimitata,  e così deve essere, sotto il potere di giurisdizione del Romano Pontefice, che ha anche potere disciplinare su di loro.  Ma il Papa non ha un carisma sacerdotale superiore al loro.  In nome del potere che conferisce loro l’Ordinazione essi sono autorizzati ad intervenire pubblicamente in casi eccezionali e per il bene dell’intera Chiesa anche su questioni che riguardino tutta la Chiesa.  Come ha fatto a suo tempo san Paolo, che, pur essendo a lui gerarchicamente inferiore, ha rimproverato pubblicamente il Beato Pietro per il suo dissimularsi come Giudeo con atteggiamenti di pubblica purità rituale, nella quale più non credeva, occultando in tal modo la verità insegnata da Cristo, che aveva invece il dovere di predicare (c.d Incidente di Antiochia, Gal 2, 11 ss.).   Come hanno fatto gli Apostoli, così devono dunque fare i vescovi, loro successori.  San Paolo intervenne contro il primo Papa della Chiesa di Cristo, riprendendolo pubblicamente su una questione che riguardava tutta la Chiesa.
E in ogni caso, la Lettera Pastorale di un vescovo che ribadisca nella sua diocesi essenziali verità di fede, pur essendo giuridicamente limitata alla sua diocesi quanto alla sua validità formale, dal punto di vista teologico e morale vale anche per tutta la Chiesa, tant’è vero che può esser invocata da chiunque, in tutta la Cattolicità, a difesa del Deposito della Fede.  Non per nulla, l’opinione teologica ortodossa manifestata ufficialmente da un vescovo nella sua diocesi concorre a costituire l’infallibilità del magistero ordinario, che è appunto quella dell’insegnamento ordinario del Santo Padre in armonia con quello dell’episcopato sparso su tutta la terra, protrattosi nel tempo.   Il fatto che esista la figura del vescovo pensionato o emerito, in passato sconosciuta, cambia poco a quanto appena detto.  Dal punto di vista teologico e morale un vescovo emerito conserva pienamente l’ autorità per intervenire in gravi questioni che affliggano la Chiesa, di fronte alla latitanza o peggio della Prima Sedes.
Nessun “abuso del titolo episcopale”, dunque, da parte di mons. Viganò.  Del resto, in qualunque istituzione, anche secolare, quando i vertici sembrano avere perso il ben dell’intelletto e appaiono immersi in una politica che conduce l’istituzione stessa alla rovina, semplici subordinati possono alzarsi in piedi e gridare allo scandalo, riprendere apertamente i colpevoli della politica suicida, senza che nessuna persona di buon senso si sogni di rimproverarli per una mera questione di competenza, perché le grandi questioni sarebbero loro vietate dall’ufficio subordinato o modesto che ricoprono.
La pastorale apertamente e lealmente critica della deriva dominante oggi nella Chiesa, inaugurata da mons. Viganò (e in modo simile da mons. Schneider), con motivazioni precise, documentate,  razionali,  è perfettamente giustificata dallo stato di gravissima necessità nel quale si trova immersa tutta la Chiesa, per colpa degli errori e delle eresie penetrati nell’azione del Magistero proprio a partire dal Vaticano II, del quale l’attuale Pontefice si considera pubblicamente erede ed esecutore ad amussim.  Quel Concilio, che in troppi continuano a voler considerare ancor oggi alla stregua di un intoccabile tabù.

Lunedì  13 maggio 2020 






[1] Dr. Jeff Mirus, Archbishop Viganò’s comments on Vatican 
[2] Hubert Jedin, Breve storia dei Concili.  I venti concili ecumenici nel quadro della storia della Chiesa, tr. it. di Nerina Beduschi, Herder, Roma, 1960, pp. 48-49.
[3] Vittorio Peri, I concili e le chieseRicerca storica sulla tradizione d’universalità dei concili ecumenici, Studium, Roma, 1966, p. 27.  Per i dettagli dell’elaborazione di questi requisiti, a partire per l’appunto dal Niceno secondo, vedi sempre il volume del Peri, con la traduzione del discorso del 6 ottobre 787 del Diacono Giovanni a nome dei Padri conciliari, previa lettura di un passo del conciliabolo del 753, fatta da un vescovo; discorso nel quale, con il linguaggio dell’epoca, vennero fissati i requisiti qui sopra riportati.  Il Diacono Giovani insistette sulla necessità della presenza, diretta o indiretta, del Papa per la validità del Concilio Ecumenico, come “cooperatore” del Concilio, termine che non indica subordinazione ma attiva anche se non unica presenza direttrice (op. cit., pp. 24-25).  È utile ricordare che nel Concilio (non ecumenico) di Sardica (Sofia) del 342, fu riconosciuto ad ogni vescovo condannato in qualsivoglia chiesa locale nell’Impero il diritto di appellarsi al Vescovo di Roma.
[4] Peri, op. cit., ivi. 
[5] Arcivescovo Viganò, Non credo che il Vaticano II fosse invalido, ma fu gravemente manipolato, post su Chiesa e postconcilio, 1 luglio 2020, pp. 1/9, p. 1. 

Paolo  Pasqualucci
Ancora infondate critiche alle tesi di mons. Carlo Maria Viganò sul Concilio

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