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venerdì 21 luglio 2017

Dio è stato sconfitto?

ARRIVA IN LIBRERIA “LA RINUNCIA”, PAMPHLET POLITICO E POLEMICO SULLA CHIESA CON 2 PAPI

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Arriva in libreria «La Rinuncia», pamphlet politico e polemico sulla Chiesa con due papi. «La Rinuncia. Dio è stato sconfitto?», questo il titolo completo dell’ultimo libro di Fabrizio Grasso Due recenti dichiarazioni, la prima del filosofo ed ex presidente del Senato Marcello Pera in un’intervista, la seconda contenuta nel messaggio di cordoglio del papa emerito Benedetto XVI per la morte del cardinale Joachim Meisner, rimettono inevitabilmente la Rinuncia del 2013 al centro del dibattito dentro e fuori la Chiesa. «Questo Papa ha preso il cristianesimo e lo ha volto in politica» ha dichiarato Pera a Il Mattino. «Il Signore non abbandona mai la sua Chiesa, anche se a volte la barca si è riempita d’acqua fino quasi a capovolgersi» ha scritto Ratzinger pochi giorni dopo.
Prese di posizione autorevolissime queste, che diagnosticano l’attuale e profonda crisi teologica e politica della Chiesa. L’agile pamphlet di Grasso, La Rinuncia (Algra Editore, pp. 70, € 6,00), è per questi motivi figlio legittimo dell’irrequieta atmosfera che si respira ormai da quattro anni, e infatti come scrive il canonista Adernò nella prefazione: «Il suo è un contributo intellettuale a una questione che tutt’oggi affascina, appassiona e preoccupa teologi, canonisti, storici, di certo non impassibili alla Renuntiatio Papae». Sono tre i passaggi che compongono la riflessione: cronaca ragionata e dettagliata degli ultimi giorni di pontificato di Benedetto XVI e anche delle principali reazioni intellettuali che la Rinuncia ha scatenato in questi quattro anni; disamina della relazione tra potere temporale e spirituale in Occidente, correlata a due concetti fondamentali della filosofia politica quali Autorità e Sovranità; per giungere infine a un originale apporto in cui la Rinuncia di Ratzinger è interpretata attraverso una chiave di lettura teologico-politica. L’audace e polemica esegesi del gesto di Benedetto XVI proposta da Grasso in questo stimolante pamphlet, trova inoltre un robusto sostegno nel pensiero di Carl Schmitt, al quale l’autore ha già in passato riservato un denso volume. La novità della Rinuncia di Benedetto XVI e il conseguente interrogativo del sottotitolo – Dio è stato sconfitto? – sono ancora di spiazzante attualità e il libro di Grasso ne è l’ennesima conferma, perché evoca, coraggiosamente, apprezzabili e acute suggestioni speculative.
Per approfondire http://www.strettoweb.com/2017/07/arriva-in-libreria-la-rinuncia-pamphlet-politico-e-polemico-sulla-chiesa-con-due-papi/582225/#pg7Ryldh9E45xmzG.99
tratto da un articolo stretto web.com  20 luglio 2017 di Danilo Loria


 Una rinuncia storica, secondo il diritto canonico


di Francesco Apponi

Lunedì 11 febbraio 2013, alle ore 11.30 circa, dopo 598 anni, dalla cattedra di Pietro risuonavano le parole che, come uno scalpello, hanno inciso il nome di Joseph Ratzinger accanto a quei pochissimi Sommi Pontefici che hanno deposto le chiavi del Regno sul soglio petrino, ultimo dei quali fu Gregorio XII.

Al di là di ogni altra analisi già fatta, in questa sede preme cercare di tratteggiare in modo sintetico e contenuto alcuni profili canonistici di questa rinuncia che non ha pari nella bimillenaria storia della Chiesa, non per il gesto in sé, quanto per lo status successivo che Benedetto XVI ha mantenuto.
Ci soffermeremo solo sulla disciplina attuale contenuta nell'ordinamento canonico vigente.

La norma contenuta nel Codice di Diritto Canonico del 1983 che disciplina la rinuncia all'ufficio ecclesiastico di Sommo Pontefice è il canone 332 § 2: "Si contingat ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem requiritur ut renuntiatio libere fiat et rite manifestetur, non vero ut a quopiam acceptetur" - Nel caso che il Romano Pontefice rinunci al suo ufficio, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e che venga debitamente manifestata, non si richiede invece che qualcuno la accetti.

Una norma scarna, molto scarna, per un atto dirompente.

Ad validitatem, per la validità della rinuncia - e non dimissione, come da più parti scritto, dato che nessuno ha il potere di accettare o respingere tale dismissione dall'ufficio ecclesiastico di Sommo Pontefice - si richiedono: la piena libertà e la manifestazione debita (rite) della volontà del Papa.
Tutto ciò è pienamente in linea con quanto occorso la mattina della memoria della Madonna di Lourdes: nella sua Declaratio papa Benedetto XVI afferma "plena libertate declaro me ministerio (...) commisso renuntiare"; per la manifestazione debita ha scelto di seguire quello che fu il modello di san Celestino V, cioè un Concistoro, l'assemblea di cardinali che aiuta il Pontefice nel disbrigo degli affari ordinari, in questo caso convocato per il voto di alcune cause di canonizzazione. Senza dimenticare l'udienza generale del 13 febbraio 2013, nella quale ha ripetuto in italiano quanto detto nella solenne dichiarazione di due giorni prima.

Nessuno ha sollevato problemi sul secondo punto, sul primo invece ce ne sono stati parecchi. Anche a quattro anni dall'accaduto, molti parlano di pressioni internazionali che avrebbero portato l'allora 86enne Ratzinger a ripercorrere un cammino che sembrava perso nella memoria storica più remota.

Vale la pena allora approfondire ed inquadrare il canone 332 § 2, che non è una norma che cala dall'alto senza alcun riferimento, ma è inserita in un ordinamento specifico e ha ad oggetto qualcosa di specifico, seppur straordinario, e cioè l'ufficio ecclesiastico del Romano Pontefice.
Il can. 332, § 2 è una norma speciale che disciplina un caso particolare: secondo le regole d'interpretazione del diritto, laddove la norma speciale non disciplina, si rimanda alla norma generale di cui la prima è una specificazione. In questo caso, al di là delle peculiarità del Sommo Pontificato, trovano applicazione per quanto possibile, le norme sulla rinuncia ad ogni ufficio ecclesiastico, disciplinata dai cann. 187-189.

Analizziamo allora cosa voglia dire ufficio ecclesiastico e rinuncia in diritto canonico.
In quanto tale, seppur apicale, l'ufficio di Sommo Pontefice è comunque sempre un ufficio ecclesiastico e cioè: "quodlibet munus ordinatione sive divina sive ecclesiastica stabiliter constitutum in finem spiritualem exercendum" (can. 145, §1) - è qualunque incarico, costituito stabilmente per disposizione sia divina sia ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale.
Ovverossia qualsiasi complesso di obblighi, funzioni, diritti per un fine spirituale, costituito per disposizione direttamente divina (Romano Pontefice, Vescovi diocesani, collegio episcopale,...) o ecclesiastica (conferenze episcopali, parroci, uffici della Curia Romana,...) stabile oggettivamente (il titolare dell'ufficio può cambiare, ma l'ufficio resta) conferito nei modi stabiliti e a carattere pubblico.

La rinuncia, invece, è una delle modalità di perdita dell'ufficio ecclesiastico, accanto a morte, scadenza del tempo se l'ufficio di cui si è titolari è a tempo determinato, raggiungimento dei limiti di età definiti dal diritto, trasferimento, rimozione e privazione.
I canonisti la definiscono come libera petizione di cessazione o dimissione dall'ufficio ecclesiastico di cui si è in possesso, fatta legittimamente all'autorità competente e da questa accettata che quindi comporta la vacanza dell'ufficio. Nel caso del Papa, invece, nessuno deve accettarla né a nessuno deve chiedere di farlo.

Dal combinato disposto dei canoni suddetti, applicando la disciplina della rinuncia all'ufficio ecclesiastico (cann. 187-189) alla rinuncia a quello del Papa (can. 332, § 2), se ne ricava che:
1) per essere lecita, ha bisogno di una causa giusta e proporzionata, cioè gravissima in questo caso essendo il massimo ufficio ecclesiastico (cann. 187, 189, §2);
2) per essere valida, che sia fatta da un Pontefice responsabile dei propri atti, "compos sui", in quanto capace di intendere e di volere, e che sia una rinuncia libera senza errore sostanziale, dolo sostanziale, timore grave incusso ingiustamente, simonia e violenza fisica;
3) sull'aspetto formale deve, come abbiamo detto, essere debitamente manifestata nelle forme che il Pontefice riterrà più opportune.

Tra i tre requisiti, sicuramente a livello giuridico canonico la prima domanda da porsi è se la rinuncia di Benedetto XVI sia stata valida, cioè abbia rispettato i requisiti richiesti dall'ordinamento ponendo tutti gli elementi essenziali dell'atto giuridico e con tutti i requisiti per produrne gli effetti. Benedetto XVI era compos sui, cioè capace di intendere e di volere, di disporre di sé: lo dimostra il suo comportamento precedente, concomitante e susseguente l'atto grave che stava compiendo.
La rinuncia fu libera in quanto il Papa non era soggetto a violenza fisica e non ha venduto il soglio ad alcuno. Per quanto riguarda gli elementi psicologici della volontà, non è incorso in errore sostanziale o dolo sostanziale, cioè sulla sostanza di ciò che andava a compiere, su ciò che avrebbe comportato la propria rinuncia, non si è sbagliato e nessuno lo ha fatto sbagliare sull'oggetto di ciò che andava a compiere. Infine, abbiamo il timore grave incusso ingiustamente: cioè una violenza morale, una perturbazione d'animo di tal modo e intensità che avrebbe condizionato la volontà della persona fino ad diminuire notevolmente o ad annullare la volontà del soggetto.

Qui in molti si sono domandati se Joseph Ratzinger temesse qualcosa o qualcuno a tal punto da fare un gesto simile. Ad oggi, non ci sono motivi sufficienti per ritenere invalida la rinuncia di Benedetto XVI su questo punto in particolare; inoltre lo stile e la personalità dell'attuale Papa emerito fanno escludere che sia potuto incorrere in timore grave incusso ingiustamente, fermo restando che il timore lieve non è causa di invalidità.
Per quanto riguarda le formalità previste, si è detto già che sono state rispettate seguendo la prassi degli immediati predecessori che pure compirono il grave atto, in special modo Celestino V, con il Concistoro e poi l'udienza generale del 13 febbraio 2013.

Per quanto attiene la liceità della rinuncia, questo è un requisito richiesto ai fini della moralità dell'atto, non per la validità giuridica: è una categoria nata in ambito sacramentario, per dire che, sebbene si fossero contraddette alcune norme canoniche, il sacramento comunque dispiegava i suoi effetti. La rinuncia può essere valida, ma illecita così come lecita, cioè contraria o meno al diritto, comunque dispiegante i suoi effetti. E mentre per gli altri uffici ecclesiastici questa valutazione è fatta dal superiore nelle cui mani si rinuncia, che può anche respingere tale atto, per il Papa la valutazione è personale. In altri termini: vi è una causa giusta e proporzionata come richiede il Codex Juris Canonici tale che il Pontefice abbia agito lecitamente, cioè non abbia rinunciato in modo valido ma illecito?

Leggendo la Declaratio dell'11 febbraio si vede come sia arrivato, dopo aver esplorato ripetutamente la sua coscienza davanti a Dio, alla certezza che le sue forze siano venute meno per l'età avanzata e non sono più adatte ad esercitare in modo adeguato il ministero petrino (ad cognitionem certam perveni vires meas ingravescente aetate non iam aptas esse ad munus Petrinum aeque administrandum). La debilitas corporis dovuta all'infermità o alla vecchiaia era una causa prevista dalla decretale Nisi cum pridem di Innocenzo III per i vescovi, disciplina poi utilizzata da Celestino V per la sua rinuncia, ma solamente se la presenza di queste due cause andava ad incidere sull'esercizio ordinario del munus episcopale, compromettendone l'attività in modo non lieve, e se a ciò non ostava la necessitas vel utilitas Ecclesiae (il bene della Chiesa). Tale debilitas corporis, per Ratzinger, porta all'insufficientia, si sente non in grado di esercitare il suo altissimo compito. Il Papa si pone quindi anche nel solco dei predecessori.

Poi prosegue, affermando che è anche conscio che il ministero petrino non va solo esercitato agendo et loquendo (in modo attivo, con atti e discorsi), ma anche patiendo et orando (soffrendo e pregando). Attamen, tuttavia, in un mondo come il nostro soggetto a rapidi mutamenti e turbato da grandi questioni per la vita di fede, è necessario un vigore di corpo e di animo che Ratzinger sente di non avere più. Si definisce incapax, insufficiens, incapace a reggere il timone della barca di Pietro e fa un passo indietro per il bene della Chiesa.

Preme qui fare alcune considerazioni: la rinuncia valida è valida, ha efficacia, anche se fosse illecita; in linea di principio, il Papa avrebbe potuto anche non esplicitare i motivi della sua rinuncia, sarebbe stata comunque valida, la liceità assume più una portata soggettiva; Ratzinger parla di sé, inutile fare raffronti, solo lui sa se le proprie forze non siano state in grado di reggere il munus petrino; vista la personalità di Benedetto XVI, non avrebbe sicuramente compiuto un tale passo se non per il bene della Chiesa, che è la causa ultima della sua rinuncia.

Al di là di ogni ricostruzione, qui si è voluto parlare strettamente dei dati certi e di diritto canonico. Ci troviamo di fronte ad una rinuncia, dati gli elementi ufficiali, valida e lecita di un Pontefice cui il diritto canonico dà la possibilità di rinunciare al proprio ufficio.
Assodato questo, il problema oggettivo che si è venuto a creare è successivo, seppur contenuto nella stessa Declaratio, e cioè lo status che Ratzinger è venuto ad assumere dopo il 28 febbraio 2013, con una formulazione foriera di equivoci: Papa emerito.  
     http://www.campariedemaistre.com/2017/07/una-rinuncia-storica-secondo-il-diritto.html

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