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mercoledì 29 febbraio 2012

Il vostro parlare sia ni-ni, mah-mah?

Medjugorje, l’attesa per il verdetto

Medjugorje
MEDJUGORJE

Ecco le norme più recenti (1978) sulle apparizioni mariane: prevedono solo due formule, una per il riconoscimento del fatto soprannaturale, un’altra negativa

ANDREA TORNIELLICITTÀ DEL VATICANO
  
Un articolo di Vatican Insider dedicato ai lavori della commissione sulle apparizioni di Medjugorje presieduta dal cardinale Camillo Ruini ha provocato diverse reazioni, come ad esempio quella che si può leggere a questo link
 
Nell’articolo si affermava che oltre alla formula positiva («constat de supernaturalitate», risulta il fatto soprannaturale) e a quella decisamentenegativa («constat de non supernaturalitate», risulta la non soprannaturalità), esiste anche una formula intermedia («non constat de supernaturalitate», cioè non risulta la soprannaturalità).

In realtà, le ultime norme disponibili pubblicate dalla Congregazione per la dottrina della fede nel 1978, frutto di una decisione dell’ex Sant’Uffizio discussa quattro anni prima, contemplano soltanto la prima e la terza delle formulazioni appena esposte. Nel primo caso si dà una risposta affermativa alla domanda sulla soprannaturalità dell’evento, nel secondo caso («non constat de…») si dà risposta negativa.

È stato ricordato che l’allora segretario della Congregazione per la dottrina della fede, l’arcivescovo Angelo Amato, nel 2008, alla vigilia della nomina a Prefetto del dicastero dei santi, rilasciò sull’argomento un’intervista al quotidiano cattolico Avvenire. E alla domanda se il «non constat de…» potesse essere considerato un giudizio attendista, mentre il «constat de non…» rappresenterebbe il parere decisamente negativo, Amato rispose: «Nelle norme di cui stiamo parlando si parla solo di “constat de” e non “constat de”. Non si fa cenno al “constat de non”».

 
Dalle norme del 1978, spiegate da Amato, si deduce quindi che l’unica formula negativa contemplata è «non constat de» e dunque che appare improprio presentarla come una sorta di giudizio sospensivo. Si tratta, invece, della risposta negativa alla domanda se la presunta apparizione sia o meno soprannaturale.

 
Detto questo, però, bisogna chiarire che la formula «constat de non supernaturalitate» (cioè quella che accertava con decisione la prova della non soprannaturalità), non si può considerare scomparsa a causa della mancata menzione nelle norme – mai pubblicate – del 1978.

È vero che non viene contemplata (anche se lo era fino all’ultima stesura), ma appartiene comunque alla prassi della Chiesa. Venne usata per esempio nel caso di Heroldsbach in Germania: la dichiarazione «constare de non supernaturalitate» del 18 luglio 1951 fu allora approvata da Pio XII e resa pubblica dall’«Osservatore Romano».

Un altro caso, problematico, nel quale la formula venne usata è quello di Amsterdam, riguardanti le apparizioni e le rivelazioni della «Signora di tutti i popoli». Il 5 aprile 1974 Paolo VI approvò la decisione della Congregazione di pubblicare il giudizio negativo «constat de non supernaturalitate». La notificazione del 1974 ed è stata di nuovo riproposta nella raccolta «Documenta Congregationis pro Doctrina Fidei» pubblicata nel 2006 (Documento 22, p. 90). È interessante notare che le apparizioni di Amsterdam saranno in seguito approvate dal vescovo locale.

 
Ora però l’unica formula negativa citata nelle norme del 1978 è dunque «non constat de…», ed è la risposta alla domanda se nell’apparizione presa in esame vi sia qualcosa di soprannaturale. Il «non constat de…» può dunque indicare la mancanza di certezza morale nei giudici  chiamati a pronunciarsi, o la mancanza di prove convincenti che fanno propendere per un giudizio negativo. Nel caso ci si trovi però in presenza di prove certe che escludano la natura soprannaturale, ciò potrebbe essere ancora affermato la formula «constat de non supranaturalitate», come spiegano a Vatican Insider autorevoli esperti della materia che lavorano Oltretevere.


Quanto al pronunciamento su Medjugorje, i lavori della commissione guidata da Ruini termineranno prima della fine del 2012. La commissione produrrà un documento, un parere riservato, che sarà preso in esame dalla Congregazione per la dottrina della fede. Si tratterà di un parere motivato e documentato – non di una decisione – che dopo il vaglio dell’ex Sant’Uffizio verrà sottoposto al Papa. Sarà Benedetto XVI a decidere il da farsi, e cioè se pubblicarlo, facendo pronunciare su Medjugorje il dicastero dottrinale, oppure se attendere ulteriormente, anche a motivo del fatto che il fenomeno delle apparizioni non è concluso.

 
Appare però francamente difficile da immaginare che dopo aver nominato una commissione chiamata a esaminare il caso e a esprimersi, le sue conclusioni vengano tenute chiuse in un cassetto. Tanti devoti di Medjugorje, come pure molti di coloro che non credono all’autenticità di quelle apparizioni, attendono una parola della Chiesa a questo proposito.


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