ACTA APOSTATICAE SEDIS : come, cambiando un po' qua e un po' la, si può cambiare tutto...

domenica 11 maggio 2014

Il volpi e i chicchi d'uva

In ordine ai 'chiarimenti' del commissario Volpi

Su segnalazione di un lettore, leggo la risposta del Commissario Volpi [qui] alle mie domande formulate qui. Prendo atto di quanto dice al punto I. Replico invece sul punto II, che si riferisce alla mia domanda n.2). Questa  non riguardava tanto il commissariamento quanto i provvedimenti conseguenti e le loro modalità, in particolare le ultime cinque righe del decreto dell'11 luglio, senza mettere assolutamente in causa il commissariamento e le sue ragioni, qualunque esse siano. La domanda si riferiva a questa comunicazione che è una disposizione: "In aggiunta a quanto sopra, il Santo Padre Francesco ha disposto che ogni religioso della congregazione dei Frati Francescani dell'Immacolata è tenuto a celebrare la liturgia secondo il rito ordinario e che, eventualmente, l'uso della forma straordinaria (Vetus Ordo) dovrà essere esplicitamente autorizzata [sic] dalle competenti autorità, per ogni religioso e/o comunità che ne farà richiesta"
La domanda riguardava e riguarda la duplice contundenza di un provvedimento nei confronti del quale è preclusa ogni forma di ricorso in suspensivo, in assenza di un vero e proprio processo canonico ed anche ogni impugnativa presso le superiori istanze perché è stato promosso l’avallo pontificio dell'atto amministrativo che lo contempla, con l'aggravio della introduzione di conseguenze in via preliminare, giustificabili solo eventualmente a indagini concluse. Atto che, con anomalo arbitrio - nelle disposizioni emanate con chirografo papale -, contraddice una legge universale; il che potrebbe darsi soltanto attraverso una riforma legislativa chiara ed organica di pari livello. Quest'ultima affermazione supponeva quanto già ripetutamente affermato in precedenza, che riproduco di seguito, a cui non è stato mai replicato, e cioè:
  • L'art.2 del Motu proprio Summorum Pontificum [è ovviamente questa la legge universale contraddetta] prevede il diritto di ogni sacerdote di rito latino (sia secolare che religioso) di celebrare il VO senza obbligo di alcuna autorizzazione previa (di fatto equiparando l'uso dei due messali). Celebrazioni alle quali, ai sensi dell'art.4 sono ammessi anche i fedeli, come di fatto ormai avviene per prassi consolidata dal 2007
  • l'art. 3, cui molti hanno fatto riferimento a giustificazione del decreto, riguarda la celebrazione conventuale o “comunitaria” nei propri oratori"
Ne consegue che la disposizione avallata dal Papa nel decreto 11 luglio (che è un atto amministrativo) non potrebbe di fatto cancellare una disposizione papale diramata dal suo predecessore con motu proprio (combinato disposto artt.2/4). Ciò non sembra canonicamente valido, per effetto della gerarchia delle norme. E, di fatto, è e resta grave e scorretto. Anche se la disposizione del papa riguarda esclusivamente la materia specifica cui si riferisce, il "caso" FI, ed è esplicitata con l'aggiunta finale «nonostante qualunque disposizione contraria ».

E su questo doloroso caso ci si continua a chiedere: perché ci si affretta a sindacare qualunque affermazione sul commissariamento annessi e connessi, ma nessuno risponde a chi ha chiesto un possibile ripristino del diritto leso dei fedeli al pari di quello dei frati, fermo restando il resto da verificare da parte di chi di dovere?

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