ACTA APOSTATICAE SEDIS : come, cambiando un po' qua e un po' la, si può cambiare tutto...

domenica 10 settembre 2017

Motu suo

http://www.lastampa.it/rf/image_500/Pub/p4/2017/09/09/VaticanInsider/Foto/RitagliWeb/sir-kzkB-U110175308636cyH-1024x576%40LaStampa.it.jpg

“Con un Motu Proprio Papa Francesco modifica il Canone 838 per autorizzare modifiche locali ai testi liturgici”

Carissimi amici lettori,
voglio urgentemente condividere con voi questo link con un pizzico di ironia per non mettermi a piangere immediatamente:
Dai, confessatelo, non avete capito bene, vero?
Sarà forse la stanchezza, ma a me il legalese fa venire il mal di testa.
Pertanto mi sono detto: “Finan, devi semplificare se vuoi comprendere!”.
Ecco che il buon vecchio ‘copia e incolla’ mi è venuto in aiuto ed ho deciso pertanto di
1- evidenziare le differenze e…
2- trarre qualche personale conclusione alla luce delle altre questioni che stiamo affrontando ultimamente.
Bene, per risparmiarvi di leggere il link di sopra per intero, siate consapevoli che il Sommo Pontefice ha scritto un Motu Proprio che andrà a modificare ‘lievemente’ (è sarcastico) -a partire dal 1 ottobre 2017- il canone 838, che tratta di come vadano regolate le pubblicazioni e le traduzioni dei testi liturgici.
A voi, amiche e amici, il prima e il dopo.
(PRIMA)
Can. 838 – §1. Regolare la sacra liturgia dipende unicamente dall’autorità della Chiesa: ciò compete propriamente alla Sede Apostolica e, a norma del diritto, al Vescovo diocesano.
§2. E’ di competenza della Sede Apostolica ordinare la sacra liturgia della Chiesa universale, pubblicare i libri liturgici e autorizzarne le versioni nelle lingue correnti, nonché vigilare perché le norme liturgiche siano osservate fedelmente ovunque.
§3. Spetta alle Conferenze Episcopali preparare le versioni dei libri liturgici nelle lingue correnti, dopo averle adattate convenientemente entro i limiti definiti negli stessi libri liturgici, e pubblicarle, previa autorizzazione della Santa Sede.
§4. Al Vescovo diocesano nella Chiesa a lui affidata spetta, entro i limiti della sua competenza, dare norme in materia liturgica, alle quali tutti sono tenuti.
(DOPO – ovvero a partire dal 1/10/17)
Can. 838 – § 1. Regolare la sacra liturgia dipende unicamente dall’autorità della Chiesa: ciò compete propriamente alla Sede Apostolica e, a norma del diritto, al Vescovo diocesano.
§ 2. È di competenza della Sede Apostolica ordinare la sacra liturgia della Chiesa universale, pubblicare i libri liturgici, rivedere gli adattamenti approvati a norma del diritto dalla Conferenza Episcopale, nonché vigilare perché le norme liturgiche siano osservate ovunque fedelmente.
§ 3. Spetta alle Conferenze Episcopali preparare fedelmente le versioni dei libri liturgici nelle lingue correnti, adattate convenientemente entro i limiti definiti,approvarle e pubblicare i libri liturgici, per le regioni di loro pertinenza, dopo la conferma della Sede Apostolica.
§ 4. Al Vescovo diocesano nella Chiesa a lui affidata spetta, entro i limiti della sua competenza, dare norme in materia liturgica, alle quali tutti sono tenuti.
[1 Nella versione italiana del C.I.C., comunemente in uso, il verbo “recognoscere” è tradotto “autorizzare”, ma la Nota esplicativa del Pontificio Consiglio per l’Interpretazione dei Testi Legislativi ha precisato che la recognitio “non è una generica o sommaria approvazione e tantomeno una semplice “autorizzazione”. Si tratta, invece, di un esame o revisione attenta e dettagliata…” (28 aprile 2006).]
Dunque andiamo con ordine.
E non me ne vogliate se la mia interpretazione possa risultare maliziosa. Sono pronto ai vostri commenti; propongo, anzi, questo articolo come una tavola di “ragionamento congiunto” su questa mossa del Papa.
A me sembra quanto segue.
Coerentemente con quanto accade in merito al progetto di intercomunione, e a quanto in precedenza affermato dallo stesso Pontefice -anzi, Vescovo di Roma (parole sue)-, ossia il voler DECENTRARE le decisioni in materia liturgica e dare spazio (non ben precisato però) alle singole Diocesi, quale mossa migliore se non cambiare ORA questi due Canoni?
Un cambiamento che pochi comprenderanno a fondo?
A una prima lettura sembra che la differenza sia solamente pratica o procedurale.
In effetti la differenza -mio modesto parere- è sostanziale.
PRIMA ERA NECESSARIA UN’AUTORIZZAZIONE PER FARE QUALSIASI MODIFICA.
DAL 1 OTTOBRE INVECE LE MODIFICHE VERRANNO SOTTOPOSTE A REVISIONE.
Quindi, la centralità di Roma resta sempre confermata.
Ma IMPLICITAMENTE si autorizzano modifiche LOCALI, nonostante si necessiti di una REVISIONE.
Che la rassicurante nota a piè pagina definisce come un esame o revisione attenta e dettagliata.
Si ma… chi la fa questa revisione?
Visto l’andazzo che ben conosciamo (VEDI GERMANIA, ad esempio), non è una mossa astuta per dare via libera a modifiche locali che pugnaleranno ulteriormente il cuore del cattolicesimo?
E cosa accadrà quando alla Santa Sede giungeranno da ogni dove MODIFICHE su modifiche di testi?
Vincerà il principio dell’accoglienza.
L’accoglienza verso il disordine.
Questo è quanto personalmente intuisco dopo aver ragionato una mezzoretta a mente fredda.
Aiutiamoci a comprendere bene questo punto, amici.
E’ una cosa molto seria.
Una mossa astuta nel momento giusto. Venduta come “riconferma” della centralità di Roma.
Finan Di Lindisfarne

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