non sono valide secondo il Diritto Canonico
Roma, 10 febbraio 2013, Benedetto XVI legge il testo delle sue dimissioni
Offriamo qui di seguito un calmo e ragionato argomento sul tema circa la invalidità delle dimissioni di Papa Benedetto XVI, a beneficio dei Cattolici che desiderano conoscere la verità.
Perché un cattolico dovrebbe difendere la validità delle dimissioni di Papa Benedetto XVI?
Perché le dimissioni di Papa Benedetto XVI non sono valide?
Per capire il perché richiamiamo il testo originale delle dimissioni e del Diritto Canonico;
Trascriviamo qui di seguito il testo della rinuncia nel testo originale in Latino:
Quali sono i requisiti di validità per le dimissioni del Papa?
Questi si trovano nel Codice di Diritto Canonico del 1983, Canone 332 §2;
Qual’è quindi la prima condizione o requisito di validità, secondo il canone 332 §2 per la validità delle dimissioni del Papa?
Il requisito è che il Romano Pontefice rinunzi il suo munus (muneri suo renuntiet).
Ha il testo delle dimissioni rinunziato al munus?
No, dice chiaramente: declaro me ministerio… renuntiare.
Se la rinunzia non riguarda il munus, trova il canone 332 §2 applicazione?
– Si e No.
Si perché dal momento in cui non assolve alle condizioni per dimissioni entro i termini (in questo caso il munus) del Canone 332 §2, non è valida. E No, in quanto essendo un atto giuridico che è posto al di fuori dei termini del Canone 332 §2 non riguarda le dimissioni del Papa, ma meramente le dimissioni dal servizio attivo.
Possono le dimissioni di Papa Benedetto XVI essere interpretate come valide?
Alcuni dicono, apparentemente a ragione, che il Papa può rinunziare al munus nel rinunziare al ministerium.
E’ questo un argomento valido?
- No, non lo è, perché non è materia di mera affermazione, la Legge stessa deve dichiararlo. Si ricorda che non vi può essere innovazione nella Legge della Chiesa in assenza di atto positivo di un superiore competente.
Ma non è un atto di rinunzia un atto giuridico che stabilisce un nuovo modo di rinunzia?
– No.
Gli atti giuridici non sono atti tirannici, non possono auto-giustificarsi, ma devono trovarsi in accordo con la Legge della Chiesa. Ciò perché, come dichiarato dal Concilio Vaticano I, persino il Papa non ha autorità per inventare novità.
Ma se si dovesse sostenere che il ministerium si possa supporre o possa essere compreso quale munus, come si dovrebbe provare?Come enunciato nel Canone 17, quando sia in dubbio il significato della Legge, si deve fare ricorso ad altre parti della Legge, e se non vi si trova chiarezza, si deve fare ricorso al legislatore.
Il Codice di Diritto Canonico autorizza a supporre il “ministerium” quale munus o il “munus” quale ministerium?
- No, in nessuna parte del Codice si dice che il ministerium è munus o il munus è ministerium. Infatti, secondo il Canone 17, le definizioni dei termini contenuti nel Codice medesimo, devono essere accettate quale AUTENTICA espressione della mente del legislatore (Papa Giovanni Paolo II) nel promulgare il Codice di Diritto Canonico.
Il Canone 145 §1 definisce ogni ufficio ecclesiastico (officium) quale munus, non ministerium.
E la tradizione canonica, richiede rinuncia di munus quale valide dimissioni dall’ufficio papale?
– Si, ciò è chiaro. perché in tutte le dimissioni precedenti non solo c’è rinunzia del munus (o sinonimi: onus, honor, dignitas, o nomi proprii: papatus, episcopatus) ma non c’è neppure menzione di ministerium. Neppure esiste tradizione canonica ove si possano supporre termini che non significano munus, quale munus secondo tradizione canonica. Il Papa non crea o inventa lingue o forme di significati linguistici, altrimenti nulla sarebbe certo o oggettivo nella Chiesa.
Se entrambi: il testo del Codice di Diritto Canonico e la tradizione canonica richiedono la menzione del munus in una rinunzia al Papato, allora in virtù del Canone 17, coloro i quali sostengono che la rinunzia di Benedetto XVI sia valida, hanno valide ragioni?
– No, nessuna.
Pertanto, devono tutti i cattolici riconoscere che in virtù proprio secondo il diritto, la rinunzia non è valida?
– Si.
Significa qualcosa che tutti i Cardinali agiscano come se fosse valida?
– No, perché secondo il Canone 332 §2 anche se tutto il mondo sostenesse che la rinunzia è valida, se non incontra le condizioni del Canone 332 §2, non è valida. Non c’è la minima possibilità di distorsione.
Ma il fatto che si sia tenuto un Conclave per eleggere un nuovo Papa, nel Marzo del 2013, non rende valide le dimissioni di Benedetto XVI? Il suo consenso tacito, non le rende valide?
– No a tutte e due le domande. Prima di tutto perché nulla rende le dimissioni valide eccetto la conformità al Canone 332 § 2. Secondo perché per istituzione Divina il Munus Petrinumnon può essere condiviso con altri. Per cui se Benedetto non lo ha rinunziato, lo detiene. Se lo detiene, eleggere un altro Papa è contrario alla legge divina fintantoché egli è in vita. E nel suo atto di rinunzia, egli non ha ordinato espressamente, che venisse convocato un Conclave in vita sua. Che egli abbia acconsentito a tale cosa, potrebbe essere dovuto a timore o ad errore nella sostanza riguardo a quanto necessario per rinunziare al suo Ufficio. Se dovuto a timore, ciò non lo rende valido. Se egli è in errore sostanziale, secondo il Canone 188, il suo atto è espressamente non valido iure ipso, cioè proprio secondo il diritto.
Perché un cattolico dovrebbe difendere la validità delle dimissioni di Papa Benedetto XVI?
Siamo obbligati a farlo secondo la legge canonica? – No.
Si commette peccato nel farlo quando sussiste l’evidenza di invalidità ? – No.
Sussiste presupposto di legge circa la validità? – No.
Sussiste l’evidenza circa la non validità? - Si.
Si commette peccato nel farlo quando sussiste l’evidenza di invalidità ? – No.
Sussiste presupposto di legge circa la validità? – No.
Sussiste l’evidenza circa la non validità? - Si.
Perché le dimissioni di Papa Benedetto XVI non sono valide?
Per capire il perché richiamiamo il testo originale delle dimissioni e del Diritto Canonico;
Trascriviamo qui di seguito il testo della rinuncia nel testo originale in Latino:
Quapropter bene conscius ponderis huius actus plena libertate declaro me ministerio Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri, mihi per manus Cardinalium die 19 aprilis MMV commisso renuntiare…
Quali sono i requisiti di validità per le dimissioni del Papa?
Questi si trovano nel Codice di Diritto Canonico del 1983, Canone 332 §2;
§ 2. Si contingat ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem requiritur ut renuntiatio libere fiat et rite manifestetur, non vero ut a quopiam acceptetur.
Qual’è quindi la prima condizione o requisito di validità, secondo il canone 332 §2 per la validità delle dimissioni del Papa?
Il requisito è che il Romano Pontefice rinunzi il suo munus (muneri suo renuntiet).
Ha il testo delle dimissioni rinunziato al munus?
No, dice chiaramente: declaro me ministerio… renuntiare.
Se la rinunzia non riguarda il munus, trova il canone 332 §2 applicazione?
– Si e No.
Si perché dal momento in cui non assolve alle condizioni per dimissioni entro i termini (in questo caso il munus) del Canone 332 §2, non è valida. E No, in quanto essendo un atto giuridico che è posto al di fuori dei termini del Canone 332 §2 non riguarda le dimissioni del Papa, ma meramente le dimissioni dal servizio attivo.
Possono le dimissioni di Papa Benedetto XVI essere interpretate come valide?
Alcuni dicono, apparentemente a ragione, che il Papa può rinunziare al munus nel rinunziare al ministerium.
E’ questo un argomento valido?
- No, non lo è, perché non è materia di mera affermazione, la Legge stessa deve dichiararlo. Si ricorda che non vi può essere innovazione nella Legge della Chiesa in assenza di atto positivo di un superiore competente.
Ma non è un atto di rinunzia un atto giuridico che stabilisce un nuovo modo di rinunzia?
– No.
Gli atti giuridici non sono atti tirannici, non possono auto-giustificarsi, ma devono trovarsi in accordo con la Legge della Chiesa. Ciò perché, come dichiarato dal Concilio Vaticano I, persino il Papa non ha autorità per inventare novità.
Ma se si dovesse sostenere che il ministerium si possa supporre o possa essere compreso quale munus, come si dovrebbe provare?Come enunciato nel Canone 17, quando sia in dubbio il significato della Legge, si deve fare ricorso ad altre parti della Legge, e se non vi si trova chiarezza, si deve fare ricorso al legislatore.
Il Codice di Diritto Canonico autorizza a supporre il “ministerium” quale munus o il “munus” quale ministerium?
- No, in nessuna parte del Codice si dice che il ministerium è munus o il munus è ministerium. Infatti, secondo il Canone 17, le definizioni dei termini contenuti nel Codice medesimo, devono essere accettate quale AUTENTICA espressione della mente del legislatore (Papa Giovanni Paolo II) nel promulgare il Codice di Diritto Canonico.
Il Canone 145 §1 definisce ogni ufficio ecclesiastico (officium) quale munus, non ministerium.
E la tradizione canonica, richiede rinuncia di munus quale valide dimissioni dall’ufficio papale?
– Si, ciò è chiaro. perché in tutte le dimissioni precedenti non solo c’è rinunzia del munus (o sinonimi: onus, honor, dignitas, o nomi proprii: papatus, episcopatus) ma non c’è neppure menzione di ministerium. Neppure esiste tradizione canonica ove si possano supporre termini che non significano munus, quale munus secondo tradizione canonica. Il Papa non crea o inventa lingue o forme di significati linguistici, altrimenti nulla sarebbe certo o oggettivo nella Chiesa.
Se entrambi: il testo del Codice di Diritto Canonico e la tradizione canonica richiedono la menzione del munus in una rinunzia al Papato, allora in virtù del Canone 17, coloro i quali sostengono che la rinunzia di Benedetto XVI sia valida, hanno valide ragioni?
– No, nessuna.
Pertanto, devono tutti i cattolici riconoscere che in virtù proprio secondo il diritto, la rinunzia non è valida?
– Si.
Significa qualcosa che tutti i Cardinali agiscano come se fosse valida?
– No, perché secondo il Canone 332 §2 anche se tutto il mondo sostenesse che la rinunzia è valida, se non incontra le condizioni del Canone 332 §2, non è valida. Non c’è la minima possibilità di distorsione.
Ma il fatto che si sia tenuto un Conclave per eleggere un nuovo Papa, nel Marzo del 2013, non rende valide le dimissioni di Benedetto XVI? Il suo consenso tacito, non le rende valide?
– No a tutte e due le domande. Prima di tutto perché nulla rende le dimissioni valide eccetto la conformità al Canone 332 § 2. Secondo perché per istituzione Divina il Munus Petrinumnon può essere condiviso con altri. Per cui se Benedetto non lo ha rinunziato, lo detiene. Se lo detiene, eleggere un altro Papa è contrario alla legge divina fintantoché egli è in vita. E nel suo atto di rinunzia, egli non ha ordinato espressamente, che venisse convocato un Conclave in vita sua. Che egli abbia acconsentito a tale cosa, potrebbe essere dovuto a timore o ad errore nella sostanza riguardo a quanto necessario per rinunziare al suo Ufficio. Se dovuto a timore, ciò non lo rende valido. Se egli è in errore sostanziale, secondo il Canone 188, il suo atto è espressamente non valido iure ipso, cioè proprio secondo il diritto.
Pubblicato sul sito Veri Catholici
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.