ACTA APOSTATICAE SEDIS : come, cambiando un po' qua e un po' la, si può cambiare tutto...

martedì 24 marzo 2015

Scheda grigia

La disputa sull’ultimo Conclave

Dopo aver pubblicato due post relativi al problema evidenziato da Socci nel suo libro Non è Francesco, quello sulla validità o meno dell’elezione di Bergoglio, ne scrivo un altro un po’ più articolato contenente in sintesi i pareri espressi da diversi esperti in alcuni articoli pubblicati  in rete, i contributi di alcuni commentatori dei precedenti miei post e qualche riflessione personale in base a ciò che mi è sembrato di capire della questione.


Come ormai si sa, tutto è nato dalla pubblicazione da parte di una amica del Papa di un libro in cui l’autrice ha riportato quello che sarebbe successo nel Conclave che ha eletto Bergoglio, soprattutto nelle fasi relative alla quarta e alla quinta votazione del secondo giorno (1). In tale resoconto Socci ha ravvisato la possibilità che l’elezione possa essere ritenuta non valida a causa di alcune irregolarità commesse.
Ne è nato un dibattito intenso pro o contro questa tesi che mi sembra non essere arrivato ancora ad una conclusione certa.
Riporto quali sarebbero i più seri motivi di possibile invalidità dell’elezione che sono stati evidenziati: la presenza di una scheda doppia nella quarta votazione, il numero di votazioni effettuate il 2° giorno, il carattere invalidante di queste due condizioni.

Il problema della scheda doppia
Dopo la quarta votazione del 2° giorno di Conclave, nella fase della conta delle schede è stata trovata una scheda ‘doppia’, costituita da due schede attaccate e ripiegate come fossero una unica scheda. Che fossero attaccate e ripiegate lo si capisce dal resoconto della Piqué (1). In caso contrario infatti il racconto sarebbe illogico perché ella non avrebbe potuto dire che ‘una di esse era bianca’ affermando così implicitamente che le due schede erano state ripiegate assieme tanto da essere collegate senza ombra di dubbio ad un unico elettore. Ma proprio perché le schede erano quindi attaccate ma anche ripiegate in quattro ( secondo la prescrizione dell’articolo 65 riportato in nota (2)) allora per il fatto che si dice che ‘una era bianca’ significa che la scheda ‘doppia’ è stata aperta.

E con ciò è sorta la prima questione:  L’apertura della scheda ‘incriminata’ poteva essere fatta o no? Con l’apertura e lettura delle due schede cominciava di fatto lo scrutinio?
I sostenitori della validità dell’elezione dicono che ‘ancora si era nella fase della conta’, conta che probabilmente non era conclusa, ma una conta ‘può comportare l’apertura di una scheda che sembri doppia’? Per i sostenitori della regolarità della procedura sì, per i fan della irregolarità no.

Certo è vero anche che siccome si era nella fase del conteggio delle schede, i sostenitori delle regolarità possono a ragione affermare che chi contava doveva accertarsi se la scheda era semplice oppure no, e una volta accortosi che era doppia, magari a causa dello spessore o del peso,  si doveva assicurare se le schede fossero attaccate sin dall’inizio, perché ripiegate assieme, oppure staccate ma inseritesi una dentro l’altra successivamente, a causa del mescolamento (3). Però se si voleva essere scrupolosi si sarebbero dovuto aprire le schede al contrario, in modo da non vederne il contenuto, e invece si è detto che’ una era bianca’ (ed evidentemente l’altra no) e perciò  è implicito che sono state viste (4).

A quel punto (alla fine della fase di conteggio) si poteva dire con certezza
1) che le due schede erano imputabili ad un singolo elettore, perché attaccate e ripiegate assieme
2) che sono state aperte e lette, in quanto sappiamo che ‘una era bianca’ e perciò l’altra votata.

Visto che il numero di schede non corrispondeva al numero degli elettori, è stato applicato l’articolo 68 ed è stata perciò dichiarata nulla la votazione.
Ma con questa decisione è spuntata la seconda questione: considerato che la scheda era doppia ma sicuramente imputabile ad un unico elettore, è stato corretto annullare la votazione? Cioè l’articolo 68 è stato applicato correttamente oppure bisognava tenere anche conto dell’articolo 69 (che ritiene valida la votazione anche in presenza di scheda doppia)?

I sostenitori della regolarità dell’elezione affermano che essendo la fase di conta delle schede prescritta dall’articolo 68, allora era applicabile solo tale articolo e non il 69 che invece regola la fase di spoglio. I sostenitori della irregolarità a questo ribattono che, a parte che la scheda doppia era stata aperta e letta e quindi  non è sicuro se ci si trovava ancora nella fase di conta o se di fatto non era invece subentrata la fase di spoglio, ammesso anche che si fosse ancora nella fase della conta, la questione investe la genuina interpretazione del paragrafo 68 alla luce del paragrafo 69, e cioè se contare una scheda ‘doppia’ come una unica scheda, perché espressione di un singolo elettore, o come due schede distinte, alla stessa stregua quindi di due schede perfettamente separate. Come sappiamo gli scrutatori l’hanno contata come due schede distinte. E’ stata una decisione corretta?
Per i sostenitori della validità dell’elezione sì, per gli oppositori no perché questa decisione  a loro avviso si è messa in contrasto con l’articolo successivo, cioè con il 69, che dice come valutare una scheda doppia durante lo spoglio.

In effetti se fosse vero quello che sostengono i lealisti, cioè che la scheda doppia doveva essere conteggiata come due schede separate e perciò motivo di nullità, sembrerebbe che allora la decisione sulla validità o meno della votazione fosse affidata al caso. Infatti se la conta fosse fatta scrupolosamente, ogni scheda ‘doppia’ verrebbe scoperta e la votazione dichiarata nulla, e allora essa priverebbe di oggetto il paragrafo successivo 69.  E se invece per errore  non venisse scoperta, e quindi passasse alla fase successiva, quando durante lo spoglio verrà sicuramente trovata essa non comporterebbe l’annullamento della votazione!

Se così fossero le cose, bisognerebbe allora chiedersi: perché lo stesso stato – presenza di scheda doppia -  dovrebbe essere trattato in maniera differente a seconda della fase in cui ci si trova, e avere carattere invalidante se la scoperta viene fatta nella conta e invece potere validante se la scoperta (per errore o incuria o disattenzione nella fase precedente) avviene durante lo spoglio?

Sarebbe come sostenere che la votazione si trovi in uno stato provvisorio di validità/nullità contemporanei e precipitasse in uno stato certo di validità o nullità solo per un evento casuale post votazione stessa (il momento in cui avviene la scoperta della presenza della ‘scheda doppia’, nella conta o nello scrutinio).  Insomma lo stesso voto doppio di un singolo elettore risulterebbe nullo e invalidante se scoperto prima dello scrutinio, ma valido e validante se scoperto dopo la conta. E perché mai ci dovrebbe essere questo cambiamento sulla natura sostanziale della votazione in base alla fase in cui ci si trova?

Forse, per non esserci contraddizione, i due articoli 68 e 69 andavano letti e considerati assieme e perciò una scheda ‘doppia’ scoperta nella fase di conta doveva essere ritenuta come una unica scheda che non rendeva invalida la votazione, evidentemente perché chi ha scritto la costituzione voleva che il voto espresso per errore fosse comunque conteggiato come valido. Infatti in caso contrario non gli sarebbe stato molto più semplice dire che la presenza della ‘scheda doppia’ annullava tout court la votazione in qualunque fase fosse stata scoperta?

Il problema del numero di votazioni giornaliere
Questo è il secondo evidenziato da Socci che per la validità o nullità dell’elezione
non è meno importante del primo, anzi forse anche più serio. Le norme sul Conclave prescrivono infatti solo quattro votazioni giornaliere (articolo 63 riportato in nota (5)) invece il 2° giorno con quella dichiarata nulla le votazioni sono state cinque. I sostenitori della regolarità della elezione dicono che: 1) una votazione nulla non è da conteggiare 2) nella stessa costituzione ci sarebbe scritto che quando si annulla una votazione bisogna bruciare le schede e fare una nuova votazione ‘subito dopo’. Però come ha fatto notare Guido Ferro Canale nel suo articolo su Radio Spada, il problema sorge nel momento in cui si deve ritenere che la quarta votazione, anche se dichiarata nulla, sia già avvenuta. Dal testo in latino dell’articolo 63, che parla di massimo 4 votazioni giornaliere sembrerebbero infatti evincersi questi due dettagli importanti: 1) si parlerebbe di  quattro ‘votazioni’ (ognuna chiamata suffragium) e non di quattro procedure complete quali ‘votazione + conta + spoglio’ che nel testo vengono invece chiamati con nomi differenti (lo spoglio viene detto scrutinium), e inoltre 2) nel testo in latino della costituzione non ci sarebbe scritto ‘dopo l’annullamento si rivoti subito’ ma ‘si rivoti nuovamente’. Quindi la ‘votazione nulla’, anche se non seguita da scrutinio, sarebbe dovuta essere conteggiata come una delle quattro ‘votazioni’ giornaliere permesse e quindi non era possibile, neanche alla luce della seconda prescrizione, eseguirne un’altra subito dopo nello stesso giorno. In base a ciò, la quinta votazione, quella decisiva, sarebbe stata quindi illegittima. E visto che la prescrizione di solo 4 votazioni giornaliere, almeno in base a quanto spiegato da Socci, sembrerebbe avere carattere essenziale, la violazione di questa norma apparirebbe grave e quindi tale da avere avuto potere invalidante dell’elezione (in base all’articolo 76).

Il problema delle cause invalidanti
Secondo i favorevoli della validità dell’elezione, l’articolo 76 (riportato in nota  (8) )  cioè quello che invaliderebbe una elezione irregolare sarebbe tale da dichiarare nullo e invalido solo un atto che non è conforme alla legge stessa, ma non per tutte le disposizioni in essa contenute ma solo per motivi  gravi quali ad esempio ‘la mancanza di segretezza’ o ‘la mancanza del quorum’ e comunque solo per i motivi espressamente definiti col termine giuridico ‘irritanti’. Ma come dice Canale in un altro articolo su Radio Spada "il testo del n. 76, poiché parla di electio aliter celebrata, si può pianamente intendere nel senso di circoscrivere la nullità al solo procedimento elettorale, anzi, ai soli vizi che abbiano avuto un’incidenza determinante sull’esito. Dunque, se il vizio ipotizzato è tale da giocare, secondo la ricostruzione dei fatti, un ruolo decisivo, l’art. 76 è applicabile."

I fan della validità della elezione sostengono che i motivi addotti, cioè le violazioni degli articoli 69 e 63, ammesso e non concesso che siano accaduti, non sarebbero comunque talmente gravi da invalidare l’elezione, mentre i sostenitori della invalidità pensano il contrario.

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Note

(1) Dice la Piqué: “Dopo la votazione e prima della lettura dei foglietti, il cardinale scrutatore, che per prima cosa mescola i foglietti nell’urna, si accorge che ce n’è uno in più: sono 116 e non 115 come dovrebbero essere. Sembra che, per errore, un porporato abbia deposto due foglietti nell’urna: uno con il nome del suo prescelto e uno in bianco, che era rimasto attaccato al primo. Cose che succedono. Niente da fare, questa votazione viene subito annullata, i foglietti verranno bruciati più tardi senza essere stati visti, e si procede ad una sesta votazione” – da Elisabetta Piqué “Francesco. Vita e Rivoluzione” Ed, Lindau 2013 pag. 39/40

(2) Art. 65 (che prescrive come votare e come ripiegare la scheda)  “…la compilazione delle schede deve essere fatta segretamente da ciascun Cardinale elettore, il quale scriverà chiaramente, con grafia quanto più possibile non riconoscibile, il nome di chi elegge, evitando di scrivere più nomi, giacché in tal caso il voto sarebbe nullo e piegando e ripiegando poi la scheda;”

(3) Cioè scheda singola e ripiegata  e infilatasi dentro la ’tasca’ formata da un’altra scheda anch’essa ripiegata. A parte il fatto che a quel punto, visto che c’era la volontà di contare la scheda doppia come due schede, era perfettamente inutile accertarsi se erano attaccate all’origine o  si erano incastrate,

(4) Effettivamente però qualunque sia la precauzione che si può prendere per non leggere le schede, può anche accadere che nel controllare come erano ‘attaccate’ possa capitare di vederne accidentalmente il contenuto! È umano, gli scrutatori non erano robot.

(5) Art. 63 (che regola il numero di votazioni giornaliere) “nei giorni successivi, poi, se l'elezione non s'è avuta al primo scrutinio, si dovranno tenere due votazioni sia al mattino sia al pomeriggio, dando sempre inizio alle operazioni di voto all'ora già precedentemente stabilita”

(6) Art. 68 (che regola la conta dei voti):"Dopo che tutti i Cardinali elettori avranno deposto la loro scheda nell'urna, il primo Scrutatore l'agita più volte per mescolare le schede e, subito dopo, l'ultimo Scrutatore procede al conteggio di esse, prendendole in maniera visibile una ad una dall'urna e riponendole in un altro recipiente vuoto, già preparato a tale scopo. Se il numero delle schede non corrisponde al numero degli elettori, bisogna bruciarle tutte e procedere subito ad una seconda votazione; se invece corrisponde al numero degli elettori, segue lo spoglio così come appresso."

(7) Art. 69 (che regola lo spoglio). "Gli Scrutatori siedono ad un tavolo posto davanti all'altare: il primo di essi prende una scheda, la apre, osserva il nome dell'eletto, e la passa al secondo Scrutatore che, accertato a sua volta il nome dell'eletto, la passa al terzo, il quale la legge a voce alta e intelligibile, in modo che tutti gli elettori presenti possano segnare il voto su un apposito foglio. Egli stesso annota il nome letto nella scheda. Qualora nello spoglio dei voti gli Scrutatori trovassero due schede piegate in modo da sembrare compilate da un solo elettore, se esse portano lo stesso nome vanno conteggiate per un solo voto, se invece portano due nomi diversi, nessuno dei due voti sarà valido; tuttavia, in nessuno dei due casi viene annullata la votazione."

(8) Art. 76 (che dichiara l'annullamento della elezione). "Se l'elezione fosse avvenuta altrimenti da come è prescritto nella presente Costituzione o non fossero state osservate le condizioni qui stabilite, l'elezione è per ciò stesso nulla e invalida, senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito e, quindi, essa non conferisce alcun diritto alla persona eletta".
http://mi-chael.blogspot.de/2015/03/la-disputa-sullultimo-conclave.html

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