L'inquadramento canonico della FSSPX in Argentina. Può fare il Cardinal Poli quello che non pensa Francesco?
Dal Boletín Oficial de la República Argentina (vedi vedi qui il documento originale) si apprende che è stato concesso alla Fraternità Sacerdotale San Pio X fondata da Monsignor Marcel Lefebvre lo status di “associazione pubblica di diritto diocesano”, di “società di vita apostolica”. Si riconosce inoltre che “a detta fraternità è riconosciuto il carattere di persona giuridica pubblica all’interno della Chiesa cattolica apostolica romana, in conformità alle norme del Codice canonico”.
A proposito di questa iniziativa l'autorevole blog argentino Adelante a la Fe (vedi quiinserendo "Resolución 25/2015") ha riportato il parere di un importante canonista: “La Chiesa cattolica ha in Argentina uno statuto unico e particolare. Secondo il Código Civil è una persona giuridica di Diritto pubblico dotata di uno statuto differente da quello di ogni altra associazione nel paese. Inoltre lo Stato argentino è obbligato a sostenere il culto apostolico romano. Nessun’altra religione gode di questo status. I culti diversi da quello cattolico sono riconosciuti dalla Secretaría de Cultos, ma rimangono associazioni civili al pari delle imprese e dei club sportivi. È impossibile che un’ente cristiano non cattolico sia incorporato nella Chiesa come persona giuridica di Diritto pubblico. Il culto evangelico, i musulmani o gli ebrei possono ricevere sussidi dallo Stato, ma non sussiste in capo allo Stato alcun obbligo di sovvenzione come nel caso dei versamenti ai vescovi. Si tratta di una decisione del tutto particolare, di una soluzione dovuta evidentemente all’iniziativa del Cardinal Mario Aurelio Poli [Arcivescovo di Buenos Aires]. A mio avviso si tratta di un gesto unico che persino eccede quanto operato da Benedetto XVI”
A proposito di questa iniziativa l'autorevole blog argentino Adelante a la Fe (vedi quiinserendo "Resolución 25/2015") ha riportato il parere di un importante canonista: “La Chiesa cattolica ha in Argentina uno statuto unico e particolare. Secondo il Código Civil è una persona giuridica di Diritto pubblico dotata di uno statuto differente da quello di ogni altra associazione nel paese. Inoltre lo Stato argentino è obbligato a sostenere il culto apostolico romano. Nessun’altra religione gode di questo status. I culti diversi da quello cattolico sono riconosciuti dalla Secretaría de Cultos, ma rimangono associazioni civili al pari delle imprese e dei club sportivi. È impossibile che un’ente cristiano non cattolico sia incorporato nella Chiesa come persona giuridica di Diritto pubblico. Il culto evangelico, i musulmani o gli ebrei possono ricevere sussidi dallo Stato, ma non sussiste in capo allo Stato alcun obbligo di sovvenzione come nel caso dei versamenti ai vescovi. Si tratta di una decisione del tutto particolare, di una soluzione dovuta evidentemente all’iniziativa del Cardinal Mario Aurelio Poli [Arcivescovo di Buenos Aires]. A mio avviso si tratta di un gesto unico che persino eccede quanto operato da Benedetto XVI”
La FSSPX “persona giuridica pubblica nella Chiesa Cattolica Apostolica Romana” in Argentina
Quando sul blog “ Le pagine di don Camillo” del 1 giugno 2014 avevamo letto questo titolo : “Papa
Francesco ai lefevbriani: "c'è chi pensa che li scomunicherò, ma si
sbaglia", e "non li condannerò, né impedirò ad alcuno di andare da loro" abbiamo un po’ tutti sorriso...
Leggendo ora l' atto ufficiale del Ministero degli Affari Esteri e di Culto della Repubblica Argentina al sorriso subentra lo stupore perchè il riconoscimento del Governo Argentino della FSSPX è stato richiesto, ed ottenuto, dall'Arcivescovo di Buenos Aires, il Cardinale Primate Mario Aurelio POLI "al fine di fornire un quadro giuridico definitivo alla Fraternità inquadrata come Associazione di diritto diocesano, a norma dell'articolo 298 del Codice di Diritto Canonico".
“Don Camillo” nell’articolo aveva pure citato le parole, attribuite a Papa Francesco, indirizzate ai membri della Fraternità Sacerdotale San Pio X in Argentina : “Vi ho promesso di aiutarvi, e lo farò".
Difatti dal Decreto Ufficiale del Ministero Argentino degli Affari Esteri e di Culto apprendiamo :
Leggendo ora l' atto ufficiale del Ministero degli Affari Esteri e di Culto della Repubblica Argentina al sorriso subentra lo stupore perchè il riconoscimento del Governo Argentino della FSSPX è stato richiesto, ed ottenuto, dall'Arcivescovo di Buenos Aires, il Cardinale Primate Mario Aurelio POLI "al fine di fornire un quadro giuridico definitivo alla Fraternità inquadrata come Associazione di diritto diocesano, a norma dell'articolo 298 del Codice di Diritto Canonico".
“Don Camillo” nell’articolo aveva pure citato le parole, attribuite a Papa Francesco, indirizzate ai membri della Fraternità Sacerdotale San Pio X in Argentina : “Vi ho promesso di aiutarvi, e lo farò".
Difatti dal Decreto Ufficiale del Ministero Argentino degli Affari Esteri e di Culto apprendiamo :
Risoluzione 25/2015Breakfast.
As., 2015/03/17 VISTO File No. 9028/2015 del Registro MINISTERO DEGLI
AFFARI ESTERI E CULTO, legge n 24.483 e il suo decreto regolamentare n
491 del 21 SETTEMBRE 1995, e CONSIDERANDO: Che al Protocollo n °
084/15 del 23 febbraio 2015, l'arcivescovo di Buenos Aires, il
Cardinale Mario Aurelio POLI chiede che la "fraternità degli apostoli di
Gesù e Maria" (Società di San Pio X) è preso fino a trovare il quadro
giuridico definitivo nella Chiesa universale come Associazione di
diritto diocesano, come disciplinato dal canone 298 del Codice di
Diritto Canonico, in fieri essere una Società di Vita Apostolica, con
tutti i benefici che questo legittimo e nel rispetto di tutti gli
obblighi di cui si assumerà anche le responsabilità del Vescovo
diocesano.
Detta fraternità è accreditata come persona giuridica pubblica nella Chiesa Cattolica Apostolica Romana, secondo le norme del Codice di Diritto Canonico. ( Sottolineatura nostra N.d.R.)
Che secondo i propri statuti, approvati dalla competente autorità ecclesiastica, la fraternità è una società di vita comune senza voti sacerdotali, a imitazione delle società per le Missioni Estere (conf. Capitolo I, articolo 1, Statuto della Società degli Apostoli Gesù e Maria).Tale articolo 3, comma f), del Dlgs 491/95 che autorizza la registrazione nel Registro di sistema creato dalla legge n 24483, per le persone giuridiche riconosciute dall'autorità ecclesiastica che sono simili o analoghi agli Istituti di Vita Consacrata e le società di vita apostolica.Che l'istituzione richiedente abbia rispettato tutte le prescrizioni della normativa vigente, accompagnando il suo statuto decreto di erezione e di memoria, secondo le disposizioni della legge n 24.483.Corrispondente ad aderire a questa voce ogni volta che il richiedente rientra nei termini previsti dalla regola 3, comma f), del Dlgs 491/95.Che questa misura è rilasciato in esercizio dei poteri conferiti dall'articolo 17 del Dlgs 491/95.Pertanto, IL SEGRETARIO DEL CULTO HA DELIBERATO:ARTICOLO 1 - così riconosciuta come persona giuridica "FRATELLANZA degli Apostoli di Gesù e Maria" (Società di San Pio X), associazione di diritto diocesano, ( sottolineatura nostra N.d.R.) sede sociale e indirizzo speciale per la strada Venezuela N ° 1318, AUTONOMA CITY BUENOS AIRES, che è registrato con il numero centottanta (381) del Registro di Istituti di vita consacrata.
ARTICOLO 2 - Per concedere personaggio organizzazione di tale entità di bene pubblico a tutti gli effetti del caso.ARTICOLO 3 - Sia noto che la persona giuridica è beneficiato dal trattamento previsto dall'articolo 20, comma e), della legge sull'imposta sul reddito (testo ordinata nel 1997).ARTICOLO 4 - Comunicare, pubblicata, presentata al Registro Nazionale e il file ufficiale.- Emb. WILLIAM R. OLIVERI, segretario di culto.( N.B. Per consultare l'Atto Ufficiale del Ministero Argentino bisogna scrivere 25 sul tassello"numero" e 2015 sul tassello "anno")
Il testo Ufficiale in spagnolo :MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO SECRETARÍA DE CULTO Resolución 25/2015 Bs. As., 17/3/2015 VISTO el Expediente N° 9028/2015 del Registro del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, la Ley N° 24.483 y su Decreto Reglamentario N° 491 de fecha 21 de septiembre de 1995, y CONSIDERANDO: Que conforme al Protocolo N° 084/15 de fecha 23 de febrero de 2015, el Arzobispo de Buenos Aires, Mario Aurelio Cardenal POLI, solicita que la “FRATERNIDAD DE LOS APÓSTOLES DE JESÚS Y MARÍA” (FRATERNIDAD SACERDOTAL SAN PÍO X) sea tenida, hasta que encuentre el definitivo encuadramiento jurídico en la Iglesia Universal, como una Asociación de Derecho Diocesano, según lo normado por el canon 298 del Código de Derecho Canónico, in fieri de ser una Sociedad de Vida Apostólica, con todos los beneficios que a ésta le corresponde y dando cumplimiento a todas las obligaciones que a la misma le refiere, asumiendo también las responsabilidades que competen al Prelado diocesano. Que dicha fraternidad, encuentra acreditada su carácter de persona jurídica pública dentro de la IGLESIA CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA, conforme las normas del Código de Derecho Canónico. Que según sus estatutos, aprobados por la autoridad eclesiástica competente, la fraternidad es una sociedad sacerdotal de vida común sin votos, a imitación de las sociedades de las Misiones Extranjeras (conf. Capítulo I, Artículo 1°, Estatutos de la Fraternidad de los Apóstoles de Jesús y María). Que el Artículo 3°, inciso f) del Decreto N° 491/95 autoriza la inscripción en el Registro creado por Ley N° 24.483, a las personas jurídicas reconocidas por la autoridad eclesiástica, que guardan semejanza o analogía con los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica. Que la institución solicitante ha cumplido con todos los requisitos exigidos por la normativa vigente, acompañando sus estatutos, decreto de erección y memoria, de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 24.483. Que corresponde hacer lugar a la presente inscripción toda vez que la peticionante encuadra en los términos previstos por el Artículo 3°, inciso f) del Decreto N° 491/95. Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 17 del Decreto N° 491/95. Por ello, EL SECRETARIO DE CULTO RESUELVE: ARTÍCULO 1° — Reconócese como persona jurídica a la “FRATERNIDAD DE LOS APÓSTOLES DE JESÚS Y MARÍA” (FRATERNIDAD SACERDOTAL SAN PÍO X), Asociación de Derecho Diocesano, con sede legal y domicilio especial en la calle Venezuela N° 1318, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, la que queda inscripta bajo el número TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO (381) del Registro de Institutos de Vida Consagrada. ARTÍCULO 2° — Otórgase a dicha entidad el carácter de entidad de bien público a todos los efectos que correspondan. ARTÍCULO 3° — Hágase saber que la referida persona jurídica se encuentra beneficiada por el tratamiento dispensado por el Artículo 20, inciso e) de la Ley de Impuesto a las Ganancias (texto ordenado en 1997). ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Emb. GUILLERMO R. OLIVERI, Secretario de Culto.
Detta fraternità è accreditata come persona giuridica pubblica nella Chiesa Cattolica Apostolica Romana, secondo le norme del Codice di Diritto Canonico. ( Sottolineatura nostra N.d.R.)
Che secondo i propri statuti, approvati dalla competente autorità ecclesiastica, la fraternità è una società di vita comune senza voti sacerdotali, a imitazione delle società per le Missioni Estere (conf. Capitolo I, articolo 1, Statuto della Società degli Apostoli Gesù e Maria).Tale articolo 3, comma f), del Dlgs 491/95 che autorizza la registrazione nel Registro di sistema creato dalla legge n 24483, per le persone giuridiche riconosciute dall'autorità ecclesiastica che sono simili o analoghi agli Istituti di Vita Consacrata e le società di vita apostolica.Che l'istituzione richiedente abbia rispettato tutte le prescrizioni della normativa vigente, accompagnando il suo statuto decreto di erezione e di memoria, secondo le disposizioni della legge n 24.483.Corrispondente ad aderire a questa voce ogni volta che il richiedente rientra nei termini previsti dalla regola 3, comma f), del Dlgs 491/95.Che questa misura è rilasciato in esercizio dei poteri conferiti dall'articolo 17 del Dlgs 491/95.Pertanto, IL SEGRETARIO DEL CULTO HA DELIBERATO:ARTICOLO 1 - così riconosciuta come persona giuridica "FRATELLANZA degli Apostoli di Gesù e Maria" (Società di San Pio X), associazione di diritto diocesano, ( sottolineatura nostra N.d.R.) sede sociale e indirizzo speciale per la strada Venezuela N ° 1318, AUTONOMA CITY BUENOS AIRES, che è registrato con il numero centottanta (381) del Registro di Istituti di vita consacrata.
ARTICOLO 2 - Per concedere personaggio organizzazione di tale entità di bene pubblico a tutti gli effetti del caso.ARTICOLO 3 - Sia noto che la persona giuridica è beneficiato dal trattamento previsto dall'articolo 20, comma e), della legge sull'imposta sul reddito (testo ordinata nel 1997).ARTICOLO 4 - Comunicare, pubblicata, presentata al Registro Nazionale e il file ufficiale.- Emb. WILLIAM R. OLIVERI, segretario di culto.( N.B. Per consultare l'Atto Ufficiale del Ministero Argentino bisogna scrivere 25 sul tassello"numero" e 2015 sul tassello "anno")
Il testo Ufficiale in spagnolo :MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO SECRETARÍA DE CULTO Resolución 25/2015 Bs. As., 17/3/2015 VISTO el Expediente N° 9028/2015 del Registro del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, la Ley N° 24.483 y su Decreto Reglamentario N° 491 de fecha 21 de septiembre de 1995, y CONSIDERANDO: Que conforme al Protocolo N° 084/15 de fecha 23 de febrero de 2015, el Arzobispo de Buenos Aires, Mario Aurelio Cardenal POLI, solicita que la “FRATERNIDAD DE LOS APÓSTOLES DE JESÚS Y MARÍA” (FRATERNIDAD SACERDOTAL SAN PÍO X) sea tenida, hasta que encuentre el definitivo encuadramiento jurídico en la Iglesia Universal, como una Asociación de Derecho Diocesano, según lo normado por el canon 298 del Código de Derecho Canónico, in fieri de ser una Sociedad de Vida Apostólica, con todos los beneficios que a ésta le corresponde y dando cumplimiento a todas las obligaciones que a la misma le refiere, asumiendo también las responsabilidades que competen al Prelado diocesano. Que dicha fraternidad, encuentra acreditada su carácter de persona jurídica pública dentro de la IGLESIA CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA, conforme las normas del Código de Derecho Canónico. Que según sus estatutos, aprobados por la autoridad eclesiástica competente, la fraternidad es una sociedad sacerdotal de vida común sin votos, a imitación de las sociedades de las Misiones Extranjeras (conf. Capítulo I, Artículo 1°, Estatutos de la Fraternidad de los Apóstoles de Jesús y María). Que el Artículo 3°, inciso f) del Decreto N° 491/95 autoriza la inscripción en el Registro creado por Ley N° 24.483, a las personas jurídicas reconocidas por la autoridad eclesiástica, que guardan semejanza o analogía con los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica. Que la institución solicitante ha cumplido con todos los requisitos exigidos por la normativa vigente, acompañando sus estatutos, decreto de erección y memoria, de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 24.483. Que corresponde hacer lugar a la presente inscripción toda vez que la peticionante encuadra en los términos previstos por el Artículo 3°, inciso f) del Decreto N° 491/95. Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 17 del Decreto N° 491/95. Por ello, EL SECRETARIO DE CULTO RESUELVE: ARTÍCULO 1° — Reconócese como persona jurídica a la “FRATERNIDAD DE LOS APÓSTOLES DE JESÚS Y MARÍA” (FRATERNIDAD SACERDOTAL SAN PÍO X), Asociación de Derecho Diocesano, con sede legal y domicilio especial en la calle Venezuela N° 1318, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, la que queda inscripta bajo el número TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO (381) del Registro de Institutos de Vida Consagrada. ARTÍCULO 2° — Otórgase a dicha entidad el carácter de entidad de bien público a todos los efectos que correspondan. ARTÍCULO 3° — Hágase saber que la referida persona jurídica se encuentra beneficiada por el tratamiento dispensado por el Artículo 20, inciso e) de la Ley de Impuesto a las Ganancias (texto ordenado en 1997). ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Emb. GUILLERMO R. OLIVERI, Secretario de Culto.
Fonte : Adelante la Fe
Foto : L'indimenticabile Arcivescovo Mons. Marcel Lefebvre in visita pastorale alle Missioni in Gabon.
Foto : L'indimenticabile Arcivescovo Mons. Marcel Lefebvre in visita pastorale alle Missioni in Gabon.
Επίσης, σε μας τους αμαρτωλούς ( A.C.)
Buenos Aires, il card. Poli fa riconoscere dallo Stato la Fraternità S. Pio X
Apprendiamo da Rorate Caeli e ne dà notizia anche Vatican Insider
che, su sollecitazione del cardinale Poli, lo Stato Argentino concede
il riconoscimento di associazione di diritto diocesano alla «Fraternità
degli Apostoli di Gesù Maria» (Fraternità sacerdotale S. Pio X) e l'Associazione viene accreditata come persona giuridica pubblica nella Chiesa cattolica,
in conformità con le norme del Codice di diritto canonico. Il commento
al vescovo Guido Pozzo, segretario della Pontificia commissione
«Ecclesia Dei», che si occupa del dialogo con la Fraternità:
«Sono contento che in Argentina si sia potuta trovare questa soluzione, che, va precisato, non coinvolge la Santa Sede. Non si tratta di un riconoscimento giuridico della San Pio X come società clericale, rimane aperta la questione della legittimità dell'esercizio del ministero sacerdotale dei loro preti. Ma certamente è un ulteriore segno di benevolenza nei confronti di questa realtà da parte della Chiesa cattolica. Con la sua decisione l'ordinario di Buenos Aires riconosce che i membri della Fraternità sono cattolici, anche se non ancora nella piena comunione con Roma. Noi continuiamo a lavorare perché si arrivi alla piena comunione e all'inquadramento giuridico della Fraternità nella Chiesa cattolica».
È in corso la traduzione del Decreto e del commento di Rorate caeli.
Nel frattempo ricordiamo che la risoluzione viene dalla Segreteria del
culto, l'ufficio del Ministero degli Esteri e del Culto Argentino che si
occupa delle relazioni del governo con gli enti religiosi, in
particolare con la Chiesa cattolica, la quale rimane la religione di
Stato riconosciuta nella Repubblica Argentina (articolo 2 della
Costituzione 1853, rivisto nel 1994).
La
Risoluzione del Cardinale Poli, scelto con cura da Papa come suo
successore a Buenos Aires, reca l'annotazione che è in itinere il
riconoscimento della Fraternità. E lo stesso Papa Francesco aveva
promesso di aiutare la Fraternità San Pio X ad ottenere il
riconoscimento nel suo paese d'origine come associazione cattolica per
fini legali e amministrativi. Cito dal sito di don Camillo:
Quando, da Cardinale, si trovava in Argentina, il Superiore di Distretto [Christian Bouchacourt] andò da lui per chiedere un favore di tipo amministrativo, slegato da questioni ecclesiali; una questione di documenti di residenza. Il governo argentino, molto sinistrorso, fa un uso strumentale del Concordato per darci contro, e ci dice: "dite di essere cattolici, pertanto dovete avere la firma del Vescovo per risiedere qui". C'era una soluzione semplice: dichiararci una chiesa indipendente per l'ordinamento civile, ma non volevamo farlo, perché siamo cattolici. E il Cardinale ci disse: "no no, siete Cattolici voi, è evidente; vi aiuterò", e ha scritto al governo una lettera in nostro favore. Non bastò, perché il governo argentino trovò un documento opposto, firmato dal nunzio. Ora che è il Papa, il nostro avvocato si è recato da lui per riferire che la questione è tuttora aperta, e chiedergli di nominare un Vescovo argentino capace di risolverla. Il Papa gli ha risposto "Sì, e quel Vescovo sono io. Vi ho promesso di aiutarvi, e lo farò".
FSSPX : specificazioni sul riconoscimento governativo in Argentina
MiL è stata fra i primi ha diffondere la notizia del riconoscimento da parte del Governo Argentino della Fraternità Sacerdotale San Pio X "persona giuridica" facente parte dell'Arcidiocesi di Buenos Aires come «associazione di diritto diocesano».
Su Rorate Caelileggiamo oggi le specificazioni della Fraternità Sacerdotale San Pio X e le positive riflessioni della Redazione di Rorate caeli : "...evento che dimostra la volontà di Roma e della Chiesa cattolica in Argentina di riconoscere la Fraternità San Pio X come cattolica, nonostante delle importanti differenze canoniche e dottrinali. ( La Fraternità San Pio X ) è dunque un'istituzione cattolica che non è una chiesa indipendente ne' un' istituzione scismatica."
***
"Una notizia e dei chiarimenti dall'organo di comunicazione DICIcirca il riconoscimento da parte del governo argentino della Fraternità San Pio X come istituzione della Chiesa Cattolica Romana.
La notizia è stata annunciata oggi : la Repubblica Argentina ha ufficialmente riconosciuto la Fraternità San Pio X come istituzione della Chiesa Cattolica Romana.
Dal sito di notizie internazionale della Fraternità San Pio X,DICI.ORG, apprendiamo la loro interpretazione attraverso alcune notizie che forniscono alcuni importanti dettagli e dei necessari chiarimenti su questo evento che è fonte di gioia per la nostra Fraternità Sacerdotale.
...
...
Argentina: lo Stato d' Argentina ha riconosciuto amministrativamente la Fraternità San Pio X .
Il 12 aprile 2015, il quotidiano argentino Clarin ha annunciato la decisione del segretario di religione, Ambasciatore Guillermo Oliveri R., pubblicata nel bollettino ufficiale della Repubblica Argentina il 9 aprile 2015; secondo la quale la Fraternità San Pio X è stata riconosciuta in Argentina come persona giuridica ed è stata conseguentemente aggiunta al Registro degli Istituti di vita Consacrata nel quale sono elencati tutti gli ordini cattolici e tutte le congregazioni religiose presenti nello Stato.
Il 12 aprile 2015, il quotidiano argentino Clarin ha annunciato la decisione del segretario di religione, Ambasciatore Guillermo Oliveri R., pubblicata nel bollettino ufficiale della Repubblica Argentina il 9 aprile 2015; secondo la quale la Fraternità San Pio X è stata riconosciuta in Argentina come persona giuridica ed è stata conseguentemente aggiunta al Registro degli Istituti di vita Consacrata nel quale sono elencati tutti gli ordini cattolici e tutte le congregazioni religiose presenti nello Stato.
Questa decisione è stata resa possibile, tra le altre formalità richieste dalla legge, dalla risolutiva lettera dell'Arcivescovo di Buenos Aires, il Cardinale Mario Aurelio Poli, indirizzata al Segretario di religione.
(La lettera del Cardinale) ha completato le procedure iniziate nel 2011 dalle autorità della Fraternità.
(La lettera del Cardinale) ha completato le procedure iniziate nel 2011 dalle autorità della Fraternità.
Nella citata lettera l'arcivescovo di Buenos Aires ", ha espressamente richiesto che 'la Fraternità degli Apostoli di Gesù e Maria' (Fraternità di San Pio X) deve essere considerata come un'associazione di diritto diocesano,fino al momento in cui avrà trovato l'inquadramento giuridico definitivo nella Chiesa universale, essendo questa una condizione necessaria per tutte le congregazioni religiose presenti in Argentina.
Documento del cardinale Poli non ha alcuna autorità canonica, perché non può sostituirsi all'autorità romana che da solo può risolvere lo status canonico della Società.
Si tratta semplicemente di una procedura che consente allo Stato di Argentina a prendere una decisione amministrativa fino a quando "verrà concesso un quadro giuridico definitivo (per la Società) nella Chiesa universale."
Il commento di Rorate Caeli : "E' importante sapere che in Argentina, le Congregazioni Religiose Cattoliche possono esercitare solo il loro apostolato in un quadro amministrativo e giuridico condizionato dalla loro iscrizione nel registro degli Istituti di Vita Consacrata, su espressa raccomandazione dell'Autorità Ecclesiastica.
Il fatto che il Cardinale Poli, che succede al Cardinale Bergoglio sulla Sede Arcivescovile di Buenos Aires, abbia autorizzato tutto questo ci fa legittimamente ritenere che quella decisione non è stata presa senza aver doverosamente consultato Papa Francesco.
Il fatto che il Cardinale Poli, che succede al Cardinale Bergoglio sulla Sede Arcivescovile di Buenos Aires, abbia autorizzato tutto questo ci fa legittimamente ritenere che quella decisione non è stata presa senza aver doverosamente consultato Papa Francesco.
Tuttavia, pare che si tratti di una procedura strettamente amministrativa nel solo contesto ristretto della Repubblica Argentina".
***
A grande richiesta usufruendo della gentile collaborazione di una lettrice argentina di MiL riusciamo a fornire la traduzione dell'ormai famoso articolo di Adelante a la Fe .
"Nella Gazzetta Ufficiale Argentina troviamo le seguenti informazioni: a richiesta dell'arcivescovo di Buenos Aires, il Cardinale Poli, è concessa alla Fraternità San Pio X, fondata da monsignor Marcel Lefebvre, lo status di "Associazione di diritto diocesano, Società di Vita Apostolica " e si riconosce " che la fraternità è accreditata come una persona giuridica pubblica DENTRO LA CHIESA CATTOLICA APOSTOLICA ROMANA, secondo le norme del Codice di Diritto Canonico".
Con tutta la prudenza che riguarda il non avere una migliore informazione per valutare con precisione l'esatta portata di questo articolo, al di là delle formalità di legge, non sembra sconsiderato interpretare questo importante gesto del cardinale Poli come un grande movimento di avvicinamento - forse la punta di un iceberg - che permette d'aspettarsi con ottimismo un esito felice a breve termine a livello globale.
AGGIORNAMENTO 13/4:
Abbiamo chiesto ad un prestigioso giurista argentino di farci una valutazione di questa notizia, soprattutto nel senso se si possa interpretare come una mera formalità giuridica od una procedura amministrativa, un "gesto" normale verso altre organizzazioni con problemi canonici -giuridici o confessioni, con lo spirito "ecumenico" di facilitare l'assistenza finanziaria, ch'è quasi l'unico dubbio che potrebbe sorgere ai neofiti della legislazione argentina.
Questa è la risposta:
"La Chiesa Cattolica in Argentina ha uno status unico e speciale.
Secondo il codice civile è una persona giuridica di diritto pubblico, con uno status diverso da qualsiasi altra associazione del Paese.
Inoltre, il governo argentino è costituzionalmente obbligato a sostenere la religione Cattolica Apostolica Romana. Nessun'altra religione ha tale status.
Sono riconosciute dal Ministero degli affari religiosi, ma sono associazioni civili come una società od un club sportivo. E 'impossibile per un ente cristiano non cattolico che possa essere incorporato nella Chiesa Cattolica come persona giuridica di diritto pubblico.
Che poi i culti evangelici, musulmani o ebrei ricevono sussidi statali è un'altra cosa, ma non vi è alcun obbligo di concedere dei sussidi come avviene, ad esempio, con lo stipendio dei Vescovi. La risoluzione è unica ed inoltre è stato anche una procedura che chiaramente ha cominciato il Primate Cardinale Mario Aurelio Poli.
A mio parere si tratta di un gesto unico , che supera anche i progressi fatti da Benedetto XVI". Come sottolineato da tutti i media, non è concepibile che un tale gesto sia stato effettuato senza il consenso di Roma, che può indicare, come abbiamo detto, un futuro riconoscimento canonico della Fraternità San Pio X a tutti i livelli.
Non molto tempo fa, è stata segnalata come possibile la formula di un riconoscimento unilaterale di Roma, ad experimentum, e senza documenti dottrinali.
Bisognerà aspettare.
AGGIORNAMENTO 13/4:
Abbiamo chiesto ad un prestigioso giurista argentino di farci una valutazione di questa notizia, soprattutto nel senso se si possa interpretare come una mera formalità giuridica od una procedura amministrativa, un "gesto" normale verso altre organizzazioni con problemi canonici -giuridici o confessioni, con lo spirito "ecumenico" di facilitare l'assistenza finanziaria, ch'è quasi l'unico dubbio che potrebbe sorgere ai neofiti della legislazione argentina.
Questa è la risposta:
"La Chiesa Cattolica in Argentina ha uno status unico e speciale.
Secondo il codice civile è una persona giuridica di diritto pubblico, con uno status diverso da qualsiasi altra associazione del Paese.
Inoltre, il governo argentino è costituzionalmente obbligato a sostenere la religione Cattolica Apostolica Romana. Nessun'altra religione ha tale status.
Sono riconosciute dal Ministero degli affari religiosi, ma sono associazioni civili come una società od un club sportivo. E 'impossibile per un ente cristiano non cattolico che possa essere incorporato nella Chiesa Cattolica come persona giuridica di diritto pubblico.
Che poi i culti evangelici, musulmani o ebrei ricevono sussidi statali è un'altra cosa, ma non vi è alcun obbligo di concedere dei sussidi come avviene, ad esempio, con lo stipendio dei Vescovi. La risoluzione è unica ed inoltre è stato anche una procedura che chiaramente ha cominciato il Primate Cardinale Mario Aurelio Poli.
A mio parere si tratta di un gesto unico , che supera anche i progressi fatti da Benedetto XVI". Come sottolineato da tutti i media, non è concepibile che un tale gesto sia stato effettuato senza il consenso di Roma, che può indicare, come abbiamo detto, un futuro riconoscimento canonico della Fraternità San Pio X a tutti i livelli.
Non molto tempo fa, è stata segnalata come possibile la formula di un riconoscimento unilaterale di Roma, ad experimentum, e senza documenti dottrinali.
Bisognerà aspettare.
Riproduciamo la risoluzione ufficiale: Risoluzione 25/2015 Bs. As., 2015/03/17 VISTO il file No. 9028/2015 del Registro del MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E CULTO, legge n. 24.483 ed il suo decreto regolamentare n. 491 del 21 SETTEMBRE 1995, e CONSIDERANDO:
Che sotto il Protocollo n° 084/15 del 23 febbraio 2015, l'arcivescovo di Buenos Aires, il Cardinale Mario Aurelio POLI chiede che la "Fraternità degli Apostoli di Gesù e Maria" (Fraternità Sacerdotale San Pio X) venga considerata, fino a trovare il quadro giuridico definitivo nella Chiesa universale, come un'Associazione di Diritto Diocesano, come disciplinato dal canone 298 del Codice di Diritto Canonico, in fieri d'essere una Società di Vita Apostolica, con tutti i benefici che ad essa spetta ed anche nel rispetto di tutti gli obblighi di cui è competente il Vescovo diocesano.
Che detta fraternità è accreditata come persona giuridica pubblica nella Chiesa Cattolica Apostolica Romana, secondo le norme del Codice di Diritto Canonico.
Che secondo i propri statuti, approvati dalla competente autorità ecclesiastica, la fraternità è una società sacerdotale di vita comune senza voti, a imitazione delle società per le Missioni Estere (conf. Capitolo I, articolo 1, Statuti della Fraternità degli Apostoli Gesù e Maria).
Che secondo i propri statuti, approvati dalla competente autorità ecclesiastica, la fraternità è una società sacerdotale di vita comune senza voti, a imitazione delle società per le Missioni Estere (conf. Capitolo I, articolo 1, Statuti della Fraternità degli Apostoli Gesù e Maria).
Che l'articolo 3, comma f), del Dlgs 491/95 che autorizza la registrazione nel Registro creato dalla legge n. 24483, per le persone giuridiche riconosciute dall'autorità ecclesiastica che sono simili o analoghi agli Istituti di Vita Consacrata e società di vita apostolica.
Che l'istituzione richiedente abbia rispettato tutte le prescrizioni della normativa vigente, accompagnando il suoi statuti, decreto d'erezione e di memoria, secondo le disposizioni della legge n. 24.483.
Che corrisponde accettare la presente iscrizione ogni volta che il richiedente rientra nei termini previsti dalla regola 3, comma f), del Dlgs 491/95.
Che corrisponde accettare la presente iscrizione ogni volta che il richiedente rientra nei termini previsti dalla regola 3, comma f), del Dlgs 491/95.
Che la presente misura è rilasciata in esercizio dei poteri conferiti dall'articolo 17 del Dlgs 491/95. Pertanto,
IL SEGRETARIO DI CULTO DETERMINA:
ARTICOLO 1 - Si riconosce come persona giuridica la "Fraternità degli Apostoli di Gesù e Maria" (Fraternità Sacerdotale San Pio X), Associazione di Diritto Diocesano, con sede sociale e indirizzo speciale in via Venezuela N ° 1318, CITTA' AUTONOMA DI BUENOS AIRES, che è registrato con il numero trecent'ottantuno (381) del Registro di Istituti di Vita Consacrata.
ARTICOLO 2 - Si concede a suddetta entità il carattere d'entità di bene pubblico a tutti gli effetti del caso.
ARTICOLO 3 - Si renda noto che la suddetta persona giuridica è beneficiaria dal trattamento previsto dall'articolo 20, comma e), della legge sull'imposta sul reddito (testo del 1997).
ARTICOLO 4 - Comunicare, pubblicare, presentare alla Direzione Nazionale del Registro Ufficiale ed archiviare. -
Amb. WILLIAM R. OLIVERI, Segretario di Culto.
[È possibile verificare queste informazioni collegandosi sul sito della Gazzetta Ufficiale Argentina indicando sul motore di ricerca la risoluzione 25 del 2015] http://www.adelantelafe.com/la-fsspx-reconocida-en-argentina-como-parte-de-la-iglesia-catolica-romana/
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