Prima sedes a nemine judicatur
Se è vero che Prima Sedes a nemine judicatur, ossia che il Romano Pontefice non è soggetto alla giurisdizione di alcuno, è nondimeno altrettanto vero che vi sono dei limiti ontologici a questo principio.
Quando il Papa viene canonicamente eletto dal Sacro Collegio, vi è un Cardinale che ne notifica l'avvenuta elezione: Nuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam. Eppure nessuno affermerebbe che egli sia superiore al Papa. E quando il Pontefice muore, chi ne annuncia il decesso non lo sta giudicando, ma si limita a prendere atto che, essendo venuta meno la vita corporale, immediatamente la Sede è vacante.
Ora, quelli che in un ambito ordinario sono eventi normali e quasi scontati, laddove intervenga un elemento straordinario - ma non per questo impossibile - costituiscono una sorta di empasseinsormontabile: è il caso dell'eresia del Pontefice.
Eppure dovrebbe esser pacifico che, non potendosi ammettere che una persona che si è separata dalla comunione con la Chiesa possa esserne il Capo, nel momento in cui il Papa dovesse cadere in eresia formale e manifesta egli, proprio in quanto separato dalla comunione con la Chiesa, cessa ipso facto di esserne anche il Capo visibile, così come non è più Capo della Chiesa il Pontefice defunto.
Quindi l'eventuale presa d'atto della decadenza del Papa non costituisce un atto di giudizio nei suoi confronti, esattamente come non è un giudizio il dichiararne l'avvenuta elezione o il constatarne la morte.
Lo stato di eresia manifesta di un Papa - o meglio: di un battezzato che a partire da un determinato momento è stato eletto canonicamente Papa - non comporta quindi un'arbitraria ed illegittima pretesa di sottoporre il Pontefice a giudizio; esso è altresì un dato di fatto che chiunque, ed a maggior ragione un qualsiasi Prelato, in forza della semplice ragione, può rilevare e riconoscere.
Poiché chi dovesse verificare, secondo quanto previsto dai Sacri Canoni, che un fedele è oggettivamente incorso nell'eresia formale, si limita a giudicare un fatto, non una persona: anche perché l'eresia formale richiede una esplicitazione pubblica ed ostinata, e non si limita ad una semplice implicita formulazione interiore. Infatti de occultis Ecclesia non judicat, la Chiesa non giudica le azioni non conosciute. Direi anzi che questa constatazione precede logicamente il fatto che l'eretico riconosciuto tale sia incidentalmente anche Papa, dal momento che non è la dichiarazione d'eresia a mettere l'eretico fuori della Chiesa, ma l'eresia in sé, una volta che essa sia formale, manifesta e pervicace.
Ecco allora che quello che potrebbe apparire un empasse si rivela nella sua semplicità. E si può quindi sostenere che lo stato di eresia in cui dovesse incorrere colui che è investito del Papato lo rende ontologicamente incapace di essere contemporaneamente fuori della Chiesa e Capo di essa.
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