Benvenuti nella Repubblica fondata sulla dittatura digitale: il dl 127
Cari amici di Duc in altum, vi propongo un commento dell’associazione Iustitia in Veritate al decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, dal titolo Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
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Il decreto-legge 127 del 21 settembre 2021 è talmente farneticante da risultare quasi incommentabile. Svuota totalmente lo stato di diritto. Infatti:
- altera ogni criterio di sana tecnica di scrittura di norme giuridiche;
- pretende di tradurre in norme giuridiche delle istanze puramente punitive;
- si fonda sul ricatto surrettizio;
- erige figure del tutto private (moltissimi datori di lavoro che non sono neanche imprenditori) a controllori di polizia, gravati di obblighi deliranti, inapplicabili, tenuti in piedi solo da una ipotetica sanzione pecuniaria;
- prefigura, nelle previste linee guida, ulteriori obbrobri e, soprattutto, dispositivi dispotici di controllo digitale centralizzato, semplicemente terrificanti;
- rende ogni cittadino un delatore e un controllore per conto terzi;
- inaugura la Repubblica dell’universale controllo incrociato, della delazione sistematica, col tragico effetto di innescare una spaccatura ed una disgregazione sociale e il delirio di micro-onnipotenza di ogni vero o presunto controllore.
L’aspetto di fondo è la totale disumanizzazione della legge e della società in tutti i suoi rapporti: una norma illogica e quindi incomprensibile che rende tutti schiavi di tutti, orizzontalmente, e tutti schiavi del grande fratello, stato amoroso che si preoccupa della nostra sicurezza, verticalmente.
Intanto, però, molte persone stanno prendendo coscienza del gioco funesto. Altri, se scoprono che c’è qualcuno che resiste come loro, riprendono coraggio. La paura rimane, ma non si piegano.
E’ cruciale stabilire reti di solidarietà, ove far rivivere autentici rapporti umani.
Cosa prevede il dl 127?
Il decreto legge rende obbligatorio il green pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati dal 15 ottobre al 31 dicembre (allo stato attuale), data di fine dell’emergenza sanitaria.
L’obbligo della certificazione verde si estende dunque a tutti i lavoratori, tanto del settore pubblico quanto del privato, che dovranno dimostrare di essere vaccinati (anche una dose) a meno di non affidarsi a spese proprie all’esito negativo di un tampone molecolare valido 72 ore o antigenico (48 ore).
Il controllo dei green pass ricade sul datore di lavoro.
In base comma 6 dell’art. 3 i lavoratori non in possesso del green pass sono semplicemente allontanati, senza sospensione, né provvedimenti disciplinari, con il diritto alla conservazione del posto di lavoro ma con la perdita della retribuzione. Verranno riammessi in servizio quando si presenteranno con il green pass.
Il comma 7 dello stesso articolo, limitatamente alle aziende con meno di 15 dipendenti, prevede dal quinto giorno di assenza (senza green pass) la facoltà per il datore di lavoro (ossia a sua discrezione) di sospendere il lavoratore per la durata del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione (che comunque non potrà superare i 10 giorni, rinnovabili per una sola volta). Ne consegue che i lavoratori di aziende con meno di 15 dipendenti, se verranno sospesi al quinto giorno lavorativo, dovranno essere comunque riammessi in servizio al massimo dopo 20 giorni da quella data.
Si prevede che il Governo indichi in forma scritta le linee guida sulla modalità e gli strumenti dei controlli che ricadono sui datori di lavoro. Per quanto riguarda gli uffici pubblici sarà utilizzata una piattaforma del tutto simile a quella già funzionante nelle scuole in grado di verificare telematicamente il possesso e la validità del green pass, incrociando i dati sanitari e quelli anagrafici tramite il codice fiscale: semaforo verde o rosso sul display a seconda dell’esito della verifica. È lecito domandarsi se l’utilizzo di un simile software non comporti la violazione della normativa sulla privacy.
Le farmacie sono tenute ad applicare il prezzo calmierato (tuttavia in Italia è il più alto d’Europa) dei tamponi antigenici sul Covid, ma il prezzo calmierato è assicurato anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione dei tamponi rapidi e aderenti al protocollo d’intesa. Vengono stanziati 105 milioni per i tamponi gratis agli esenti dal vaccino e vengono confermate le sanzioni per le farmacie che non si adeguano: sanzioni amministrative pecuniarie da 1000 a 10000 euro e la chiusura dell’attività per massimo cinque giorni.
Entrerà in funzione un unico numero verde, il 1500, per le informazioni di pubblica utilità relativa al certificato verde Covid 19.
Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde. È quanto prevede il testo finale del decreto Green Pass firmato dal capo dello Stato, ma d’all’obbligo “sono esenti tutti gli altri soggetti che accedono agli uffici giudiziari, inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti, i testimoni e le parti del processo”.
Come difendersi
È necessario realizzare che la parossistica sequenza di decreti legge liberticidi e illegittimi non può essere contrastata con strumenti legali di immediata efficacia. Piuttosto può e deve essere disapplicata per non degenerare in consuetudine. La consuetudine è all’infimo livello della gerarchia delle fonti del diritto e si basa su due elementi, uno soggettivo ed uno oggettivo: l’elemento oggettivo è la reiterazione di un comportamento, cioè quando un gruppo di persone o un singolo soggetto reitera un comportamento, continuativamente nel tempo, così da creare le basi affinché dal punto di vista soggettivo, ci si autoconvinca di sottostare ad un obbligo giuridico.
In primis quindi la difesa consiste nella disapplicazione della normativa che in sé non comporta alcun reato. Tanto più in quanto ci troviamo di fronte ad una disposizione di legge di fatto inapplicabile. Basti pensare che già prima dell’entrata in vigore del dl 127 le strutture che rilasciano il green pass da tampone sono congestionate, figuriamoci quando verrà esteso a tutti i lavoratori.
Il dl 127 non si applica ai lavoratori all’aperto, ai lavoratori in collegamento remoto, ai titolari delle aziende (che altrimenti dovrebbero controllare e nel caso autodenunciare al Prefetto) e può essere ugualmente disatteso senza conseguenze dai liberi professionisti, dagli artigiani, dai piccoli commercianti, dai titolari di studi professionali, in generale dalle aziende con meno di 15 dipendenti i quali possono anche fittiziamente nominare un cd “delegato” Covid ed altrettanto fittiziamente effettuare i cd presunti controlli “a campione”.
Naturalmente sempre con discrezione e senza pubblicità al fine di evitare l’intervento dei solerti delatori, che crescono come funghi nei sistemi totalitari, qual è tristemente diventato il nostro paese.
Gli unici titolati al controllo sono il datore di lavoro e i suoi delegati, quindi il green pass non può essere controllato ai lavoratori che operano come consulenti in altre aziende.
Riguardo ai paventati controlli da parte delle forze dell’ordine, è da considerare che non possono introdursi nelle strutture private (fanno eccezione locali e uffici aperti al pubblico), a meno di possedere un mandato del giudice. E, in ogni caso, non hanno titolarità per controllare il green pass, ma soltanto i documenti di identificazione dei presenti (si veda a tal proposito il nostro precedente comunicato sul dl 105).
Il consiglio per i lavoratori, ove possibile, è di valutare con i propri datori di lavoro le modalità dell’eventuale controllo a campione sulla certificazione verde in modo che la scelta del campione ricada esclusivamente su chi detiene il green pass, anche nel caso scegliendo in modo oculato gli eventuali delegati al controllo tra i propri collaboratori, in grado di gestire con estrema riservatezza le informazioni dei colleghi.
Qualora ciò non fosse possibile, come nel caso di dipendenti della Pubblica Amministrazione, poiché il dl 127 detiene il primato di violazione di norme europee, costituzionali e ordinarie, abbiamo messo a disposizione dei lavoratori dipendenti una diffida indirizzata al proprio datore di lavoro e da personalizzare per il proprio contesto lavorativo.
Una diversa modalità di resistenza è il boicottaggio: in riferimento ai commi 6 e 7 dell’art. 3 è possibile pensare ad una strategia a singhiozzo. Magari inizialmente presentandosi al lavoro col green pass, per poi alternare giorni con il marchio verde a giorni senza. In caso di controllo si viene semplicemente allontanati, non licenziati, né sospesi. La volta successiva ci si presenta nuovamente con un tampone valido e poi si valuta come evolve la situazione.
Considerazioni conclusive
Poiché allo stato attuale l’Italia è l’unico paese d’Europa in cui il marchio verde sia stato applicato in modo così violento e invasivo, nonostante le numerose proteste che ormai da mesi si susseguono nelle principali città e ultimamente il boicottaggio attuato dai camionisti, emergono spontanee alcune domande.
Cosa abbiamo di diverso dagli spagnoli? In Spagna il green pass è stato disintegrato dai tribunali in meno di una settimana. “È un provvedimento discriminatorio che non ha alcun fondamento scientifico” secondo il verdetto dei giudici iberici.
Che cosa abbiamo di diverso dai danesi? In Danimarca, raggiunto l’80% di vaccinati, sono state cancellate tutte le restrizioni. L’unico provvedimento mantenuto è l’offerta di tamponi gratuiti per monitorare la situazione.
Cosa abbiamo di diverso dagli inglesi? La Gran Bretagna aveva annunciato l’introduzione del green pass per eventi e ristoranti, ma, dopo aver superato l’80% di popolazione vaccinata, il governo britannico ha ritenuto inutile il provvedimento, perciò l’ha cancellato. Inoltre, gli esperti del comitato tecnico scientifico vietano l’inoculazione ai minori di sedici anni perché i rischi sono di gran lunga superiori ai benefici. Perché noi siamo differenti?
Possiamo ragionevolmente supporre quindi di essere scivolati in una vera e propria dittatura di tipo sanitario? Abbiamo un obbligo di lasciapassare privo di qualunque valore sanitario che discriminerà tra vaccinati (potenzialmente infettivi) e tamponati non vaccinati (non infettivi) in dispregio sia della carta costituzionale che delle stringenti direttive europee.
Le nostre libertà fondamentali, fondate sul diritto naturale, sono state cancellate da un governo mai eletto, che ha il solo scopo di spartirsi gli introiti del recovery fund, mentre finge di ignorare che a breve, grazie alle spese immani della campagna vaccinale e alle entrate fiscali dimezzate del 2021, qualche problema aggiuntivo lo subiremo tutti? A quel punto gli scenari del cosiddetto Grande Reset saranno maturi?
Obbligo vaccinale per tutti – ossia regolamentazione della popolazione secondo i desideri del potere – perdita della privacy e controllo statale su ogni attività grazie al lasciapassare verde, con perdita della proprietà privata in cambio del salvataggio economico, per un mondo di schiavi governato da pochi magnati che decideranno, dall’alto, il nostro bene, secondo la loro personale visione, così come Ettore Gotti Tedeschi ha ribadito essere pianificato fin dai primi anni 70 (rif. qui)?
È questo il futuro che desideriamo per noi e per i nostri figli? Forse è ora di svegliarsi e di agire di conseguenza.
Fonte: iustitiainveritate.org
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