ACTA APOSTATICAE SEDIS : come, cambiando un po' qua e un po' la, si può cambiare tutto...

sabato 9 marzo 2013

Avviso di pericolo: una Chiesa con due papi



L'imminente conclave eleggerà il nuovo pontefice. Ma non scioglierà le incognite sul ruolo del cosiddetto "papa emerito". Un grande canonista mostra i rischi di tale qualifica. E di altri equivoci che le fanno da contorno ROMA, 9 marzo 2013 – Il nuovo papa in procinto di essere eletto come guiderà la Chiesa con ancora in vita colui che lo ha preceduto sulla cattedra di Pietro?

Nell'imminenza del conclave, le incognite su come prenderà forma tale coabitazione sono ancora in larga misura irrisolte.

Resta tuttora incerta, in particolare, la qualifica da attribuire a Joseph Ratzinger dopo la sua rinuncia al papato.
È vero che dal direttore della sala stampa vaticana Federico Lombardi è stato autorizzato e incoraggiato l'uso della formula: "Sua Santità Benedetto XVI papa emerito".

Ma è anche vero che egli l'ha fatto in modo informale, solo a voce, a sua detta semplicemente "su indicazione di don Georg", cioè del segretario particolare di colui che ha rinunciato al papato. Troppo poco e troppo vago perché la questione sia da ritenersi risolta.

A riprova dell'incertezza che perdura, il 28 febbraio, cioè tre giorni dopo la dichiarazione di padre Lombardi, "La Civiltà Cattolica", la rivista dei gesuiti di Roma che è stampata con il previo controllo e con l'autorizzazione della segreteria di Stato vaticana, è uscita con un lungo e dotto articolo sulla "Cessazione dall'ufficio di romano pontefice" scritto dall'illustre canonista Gianfranco Ghirlanda, già rettore della Pontificia Università Gregoriana, che esclude tassativamente che si possa continuare a definire "papa" chi ha rinunciato a tale ufficio.

Scrive a un certo punto padre Ghirlanda:

“È evidente che il papa che si è dimesso non è più papa, quindi non ha più alcuna potestà nella Chiesa e non può intromettersi in alcun affare di governo. Ci si può chiedere che titolo conserverà Benedetto XVI. Pensiamo che gli dovrebbe essere attribuito il titolo di vescovo emerito di Roma, come ogni altro vescovo diocesano che cessa”.

E nel capoverso finale:

“L’esserci soffermati abbastanza a lungo sulla questione della relazione tra l’accettazione della legittima elezione e la consacrazione episcopale, quindi dell’origine della potestà del romano pontefice, è stato necessario proprio per comprendere più a fondo che colui che cessa dal ministero pontificio non a causa di morte, pur evidentemente rimanendo vescovo, non è più papa, in quanto perde tutta la potestà primaziale, perché essa non gli era venuta dalla consacrazione episcopale, ma direttamente da Cristo tramite l’accettazione della legittima elezione”.

Interrogato in proposito, padre Lombardi ha risposto che "La Civiltà Cattolica" è sì uscita dopo, ma è stata stampata prima dell'indicazione da lui data, che continuerebbe a valere.

In effetti la formula "Sua Santità il Papa emerito Benedetto XVI" è stata usata nell'infelice telegramma di saluto inviato a Ratzinger il 5 marzo dal cardinale decano Angelo Sodano a nome del collegio cardinalizio riunito per la preparazione del conclave. Un telegramma di brevità e banalità disarmanti, sbagliato sia nei modi che nei tempi, avendo già Benedetto XVI in persona, nell'ultimo suo atto pubblico da papa, salutato ad uno ad uno ciascun cardinale.

In ogni caso, manca ancora su questo una decisione ufficiale. Per averla, occorrerà forse attendere la nuova edizione dell'Annuario Pontificio, che per forza di cose pubblicherà, accanto alla pagina del nuovo papa con gli appellativi che gli competono, anche un riferimento al suo vivente predecessore, con le qualifiche che il nuovo eletto gli assegnerà.

L'incertezza su questo punto specifico è una spia di un più generale e perdurante disorientamento nell'interpretare il gesto di rinuncia compiuto da Benedetto XVI e nel capirne gli effetti.

Con i rischi che potrebbero scaturire dalla convivenza tra due papi entrambi definiti tali, uno regnante e uno emerito.

L'intervento che segue, espressamente scritto per www.chiesa, vuole gettare luce su questo terreno irto di equivoci.

L'autore è ordinario di diritto canonico nella facoltà di giurisprudenza dell'Università Roma Tre.

Tra i libri da lui pubblicati, spiccano i due volumi editi da Giuffré su "Chiesa romana e modernità giuridica", dal concilio di Trento al codice di diritto canonico del 1917.

__________



PAPATO, SEDE VACANTE E "PAPA EMERITO". EQUIVOCI DA EVITARE

di Carlo Fantappiè



La rinuncia di Benedetto XVI ha stimolato diversi vaticanisti a improvvisarsi storici della Chiesa o teologi del papato. Si sono letti nei principali giornali errori grossolani in cui sono incorsi anche esponenti del mondo accademico (1). Ma soprattutto si è preso spunto dalla novità dell’atto per rimettere in discussione o pronosticare la crisi dell’ufficio petrino.

V’è stato chi ha parlato di una modernizzazione del papato, che si trasformerebbe da istituto permanente in un istituto a termine. Chi ha còlto l’occasione per sollevare la necessità della riforma dell’ufficio papale integrandolo con altri organismi collegiali. Chi ha azzardato la fine di un modello di governo e di una concezione del papato.

V’è stato anche, da parte opposta, chi non ha accettato la presente rinuncia neppure come una decisione eccezionale, perché vede spogliata la “sacralità” del papa e chi, addirittura, ritiene le dimissioni papali semplicemente impossibili sul piano metafisico e mistico, poiché l’accettazione dell’elezione porrebbe l’eletto su un livello ontologico diverso (2).

È evidente che la rinuncia di Benedetto XVI ha posto gravi problemi sulla costituzione della Chiesa, sulla natura del primato del papa nonché sull’ambito ed estensione dei suoi poteri dopo dopo la cessazione dell'ufficio.

Prima di parlare di una “ridefinizione” del papato sarebbe però necessario tenere conto della complessa sua elaborazione teologica e canonistica.

*

In primo luogo va detto che il papato è un ufficio rivestito da una persona e non,  propriamente, una persona che investe un ufficio, anche se ne diventa titolare.

Come riconosce Max Weber, spetta al diritto canonico il merito di avere trasformato il “carisma personale” nel “carisma di ufficio”. Carl Schmitt aggiungerà che in queste ripartizioni concettuali “stanno la forza creatrice razionale del cattolicesimo e, contemporaneamente, la sua umanità”.

“Persona” e “ufficio” nella costituzione materiale della Chiesa sono e devono essere distinguibili. Questa è anche la condizione perché “morto un papa se ne faccia un altro” o perché un papa possa, in casi davvero eccezionali e per il bene superiore della Chiesa, “rinunciare all’ufficio” senza cadere in colpa grave davanti a Dio.

Con tale distinzione diviene chiara anche l’attribuzione della sacralità, della infallibilità e delle altre prerogative giurisdizionali od onorifiche. In quanto derivano dall’ufficio (per essere più precisi: dalla potestà di governo che è differente dalla semplice potestà di ordine, anche se inseparabile da quest’ultima) tali prerogative si perdono completamente con la morte o con l’eventuale rinuncia.

Allo stesso modo è da considerare superata, per la costante dottrina canonica, la tesi avanzata dai tradizionalisti circa l’impossibilità della rinuncia al papato.

Una notevole chiarificazione di tale punto venne, non a caso, dalle argomentazioni addotte dall’Olivi o da Egidio Romano contro le tesi dei cardinali Colonna all’indomani delle dimissioni di Celestino V.

Va infatti ricordato che la persona del papa non viene investita di un carattere indelebile, poiché l’ufficio di cui è titolare non rappresenta un quarto grado dell’ordine sacro dopo l’episcopato, né il papa è un vescovo superiore agli altri quanto al suo potere d’ordine.

Colui che è eletto vescovo di Roma (questa la causa efficiente del papato) succede nell’ufficio che fu per primo ricoperto dall’apostolo Pietro e quindi “eredita” i poteri di governo o di giurisdizione conferiti a quest’ultimo direttamente da Cristo come pastore di tutta la Chiesa.

*

Ma la rinuncia papale apre una seconda questione, quella del vuoto di potere nella Chiesa.

È solo ragionando sulla fonte di questo potere del papa e di quello del collegio episcopale che si possono definire in modo corretto il carattere unico della funzione papale e i limiti del suo potere.

Per questo è essenziale evitare una duplice confusione che traspare nel linguaggio dei commentatori odierni.

La prima confusione è tra l’ordinamento canonico e il sistema dinastico, per cui il papato sarebbe una monarchia assoluta ereditaria dove ciascun papa succederebbe al suo predecessore invece che a Pietro.

In tal modo i poteri di un nuovo papa sarebbero limitati dalle decisioni del precedente, cosa non ammessa, e si darebbe la possibilità teorica al papa, che vedremo essere inconsistente, di nominare il suo successore.

La seconda confusione è tra il sistema canonico e il sistema rappresentativo democratico, per cui il papa riceverebbe una sorta di mandato dalla Chiesa, nella fattispecie dall’assemblea di tutti i vescovi (concilio ecumenico), o da una sua rappresentanza (sinodo dei vescovi), o dal collegio cardinalizio che da quasi un millennio gode della riserva sulla sua elezione.

La dottrina cattolica afferma, invece, che il papa è investito del suo potere primaziale, nel duplice livello di capo del collegio episcopale e di capo della Chiesa, direttamente da Cristo tramite l’accettazione della legittima elezione fatta dall’organo del collegio dei cardinali. Ciò significa che quest’ultimo è concepito come organo della volontà divina. Perde infatti ogni potere dopo aver esercitato il suo compito.

A sua volta il collegio dei vescovi deriva i propri poteri dal collegio apostolico ma non li può esercitare indipendentemente dal suo capo, perché il collegio “non si dà senza il capo” (Concilio Vaticano II, "Nota explicativa praevia").

Dunque, in tempo di sede apostolica vacante il collegio dei vescovi o una sua rappresentanza non possono compiere atti propri di tale collegio. Un concilio o un sinodo dei vescovi in corso non si sciolgono ma restano sospesi "ipso iure" fino alla decisione del nuovo papa. Al collegio dei cardinali e non ad altre istituzioni possibili è affidato il governo della Chiesa per il disbrigo degli affari ordinari o indilazionabili, con la precisazione che i cardinali non hanno alcuna potestà sulle materie che spettano al romano pontefice, comprese le regole per l’elezione del nuovo papa.

*

Proprio su questo terzo ed ultimo punto merita soffermarsi per precisare, con due riferimenti storico-dottrinali, il problema di eventuali interferenze tra un papa e l’altro o tra un papa regnante e un cosiddetto “papa emerito”.

In primo luogo vorrei evocare una teoria a lungo discussa circa il diritto del papa di nominare, di indicare il suo successore o di intervenire nella sua elezione.

Questa ipotesi fu formulata in due occasioni: nel 1877 dalla stampa italiana ed europea che, dopo la promulgazione del dogma dell’infallibilità pontificia, elaborò una curiosa teoria del diritto del papa di custodire "in pectore" il nome del futuro eletto, oppure del suo diritto di nominare un papa "coadiutore" con diritto alla successione, residente nel palazzo del Laterano con gli onori e le insegne riservate al pontefice anziano, fatta esclusione del triregno.

Ancora nel 1902 la stampa europea mise in circolo l’idea di una possibile nomina del successore da parte di Leone XIII. In entrambi i casi si intendeva tra l’altro eliminare in radice ogni interferenza esterna di tipo politico nella nomina di un papa, oppure evitare la costituzione di partiti nel conclave.

Nello stesso anno un canonista francese di orientamento ultramontano, G. Péries, scrisse una brochure bene informata per mostrare la mancanza di fondamento di simili opinioni, peraltro già emerse nel sec. XVI. Pur ribadendo il diritto del papa di regolare l’elezione, fissarne la data e il luogo e determinare i soggetti atti a prendervi parte, egli negava però in modo assoluto il diritto del papa di designare lui stesso in forma obbligatoria colui che gli sarebbe succeduto nella sede apostolica.

L’altro riferimento storico-dottrinale utile per illuminare i problemi attuali della Chiesa risale al medioevo ed è l’opinione di due canonisti del XII secolo, Baziano e Uguccione da Pisa, i quali si trovarono a commentare, nella causa VIII del Decreto di Graziano, il coesistere di sant'Agostino e di Valerio come vescovi della stessa città.

Entrambi i canonisti si domandarono se una simile coesistenza fosse possibile anche nell’ufficio papale. Ed entrambi risposero in senso negativo. Una tale eventualità – sostennero – non solo sarebbe stata fonte di scismi, ma avrebbe fatto diventare la Chiesa “bicipite”. Il grande Uguccione chiosò che solo in un corpo deformato possono esserci più capi, mentre soltanto ad uno è stato detto: "Tu vocaberis Cephas".

*

Una conclusione. Nell'importante papato di Joseph Ratzinger il recupero del legame tra "theologia" e "ratio", nonché tra "lex orandi" e "lex credendi", non ha trovato un riscontro ugualmente positivo nel rapporto tra "theologia" e "ius canonicum", quale componente strumentale della forma cattolica del cristianesimo.

Da cinquant’anni ad oggi poco è stato fatto per creare un ponte rinnovato tra l'ecclesiologia del Vaticano II e la razionalità giuridico-canonica.

Quando invece proprio grazie a quest’ultima la stabilità della Chiesa si serve di istituti, regole e procedure che permettono di risolvere le situazioni di crisi garantendo la continuità delle istituzioni.


NOTE

(1) Ad esempio lo storico Alberto Melloni quando ha incredibilmente indicato “l’unico atto infallibile del magistero novecentesco” nella qualifica dell’aborto come “disordine morale grave”. Oppure Armando Torno quando ha definito il papa “successore di Cristo”.

(2) Così Enrico Maria Radaelli in www.chiesa del 20 febbraio 2013.

__________


In questa intervista ad “Avvenire” del 21 febbraio, prima che padre Lombardi desse corso alla formula "papa emerito", il professor Carlo Fantappiè aveva auspicato che come si fece un tempo per “Pietro del Morrone, già Celestino V”, si optasse oggi per analogia con la dizione “Joseph Ratzinger, già romano pontefice”:

> Quando Pietro depone le chiavi

Il servizio di www.chiesa sui due volumi di Fantappiè su "Chiesa romana e modernità giuridica", dedicati in particolare all'elaborazione del codice di diritto canonico nel primo Novecento:

> San Pio X papa di retroguardia? No, un ciclone riformatore mai visto (13.5.2008)

__________


Il testo integrale dell'articolo del canonista Gianfranco Ghirlanda nel quaderno del 2 marzo 2013 de "La Civiltà Cattolica", nettamente contrario al concetto di "papa emerito":

> Cessazione dall’ufficio di Romano Pontefice

di Sandro Magister

http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350457

Papa/ Anello pescatore di Benedetto XVI è stato annullato

Due anelli più la matrice sono stati rigati

Diario del Web Politica (TMN) | Pubblicato sabato 9 marzo 2013 alle 14.01
  • Papa/ Anello pescatore di Benedetto XVI è stato annullato
ROMA - "Ho visto con i miei occhi questa mattina tre sigilli 'biffati'", praticamente sono stati annullati": lo ha annunciato in conferenza stampa il portavoce Vaticano Raffaele Lombardi, sottolineando che l'anello del pescatore esiste in due forme e che entrambe sono state "rigate", assieme alla matrice di piombo."Il nuovo anello pescatore sarà identico a quello precedente, ma cambia il nome del papa che è scritto intorno all'immagine del pescatore con la barca e la rete", ha concluso Lombardi, sottolineando che l'anello di Benedetto XVI è stato annullato.
http://www.diariodelweb.it/Cronaca/Articolo/?nid=20130309_284471

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.