ACTA APOSTATICAE SEDIS : come, cambiando un po' qua e un po' la, si può cambiare tutto...

martedì 12 novembre 2013

Il Vicario di Cristo:

 natura e limiti della sua infallibilità
 Il 18 ottobre 2013, per iniziativa del Centro Culturale “Padre Tomas Tyn”, si è svolto a Rieti un convegno teologico dal titolo Le perle della buona teologia. Riportiamo l’intervento del prof. Roberto de Mattei
La Costituzione Pastor Æternus
(di Roberto de Mattei) Nel corso della lunga storia della Chiesa, la teologia del Papato ha conosciuto una lenta evoluzione, come ogni organismo che nasce, progredisce e si rafforza nel suo rapporto con il mondo esterno. La Chiesa, infatti, non è stata fondata da Cristo come un’istituzione, già rigidamente e irrevocabilmente costituita, ma come un organismo vivo, il quale – come il corpo, che è immagine della Chiesa – ha sviluppato nella sua crescita tutti i caratteri essenziali del suo essere che già conteneva in embrione.

Questo coerente sviluppo è avvenuto soprattutto nella lotta contro le eresie che hanno costretto la Chiesa a definire con sempre maggior precisione la sua dottrina, e a illuminare di luce sempre più diffusa e splendente la verità. Da San Leone Magno a San Gregorio VII e a Bonifacio VIII, dal Concilio di Trento al Concilio Vaticano I, la dottrina del Primato pontificio si è sempre meglio chiarita e definita, trovando la sua espressione solenne nella costituzione dogmatica Pastor Aeternus approvata nella quarta sessione (18 luglio 1870) del Concilio Vaticano I.
L’art. 3 di questa costituzione definisce il Primato del Romano Pontefice, unico legittimo successore di san Pietro, che consiste nel potere pieno di pascere, reggere e governare tutta la Chiesa, ossia nella giurisdizione suprema, ordinaria, immediata, universale e indipendente da ogni autorità, anche civile. “Pertanto, – stabilisce il canone corrispondente – chi affermerà che il Romano Pontefice ha soltanto un compito di vigilanza o di direzione, ma non piena e suprema potestà di giurisdizione su tutta la Chiesa non soltanto nelle cose che riguardano la fede e i costumi, ma anche nelle cose che riguardano la disciplina e il governo della Chiesa sparsa per tutto il mondo; oppure chi affermerà che il Romano Pontefice ha soltanto la parte più importante, ma non tutta la pienezza di questa suprema potestà; oppure chi dirà che questa sua potestà non è ordinaria e immediata, sia su tutte e singole le Chiese, sia su tutti e singoli i pastori e fedeli: sia anatema”.
Il dogma del Primato di giurisdizione non dice che il Papa è infallibile quando governa la Chiesa: ciò che è vero e infallibile è che il Papa, e solo lui, ha la suprema giurisdizione della Chiesa. Questa giurisdizione comprende anche il supremo potere del Magistero. L’art. 4 della Costituzione Pastor Æternus definisce a questo proposito che “Il vescovo di Roma, quando parla ex cathedra, cioè quando, adempiendo il suo ufficio di pastore e di dottore di tutti i cristiani, definisce, in virtù della sua suprema autorità apostolica, che una dottrina in materia di fede o di morale deve essere ammessa da tutta la Chiesa, gode, per quell’assistenza divina che gli è stata promessa nella persona del beato Pietro, di quella infallibilità di cui il divino redentore ha voluto fosse dotata la sua chiesa, quando definisca la dottrina riguardante la fede o la morale. Di conseguenza queste definizioni del vescovo di Roma sono irreformabili per sé stesse, e non in virtù del consenso della Chiesa”.
Ci troviamo di fronte ad una verità di fede che costituisce un irreformabile punto di arrivo, ma anche un punto di partenza, per un’ ulteriore approfondimento sulla natura e le caratteristiche dell’infallibilità del Vicario di Cristo.
Il mio contributo vuol essere quello dello storico  e, sotto questo aspetto, voglio proporre alla vostra riflessione i punti centrali del documento teologico che costituisce la chiave per comprendere la portata della costituzione Pastor Æternus del 18 luglio 1870, vale a dire la relazione finale[1] [1] in cui mons. Vincenzo Gasser (1809-1879), vescovo di Bressanone, e rappresentante della Deputazione per la Fede, e dunque portavoce dello stesso Pio IX, chiarì bene requisiti e limiti dell’infallibilità.
A chi ancora oggi si domanda se il Papa è sempre infallibile e se dunque è sempre obbligatorio seguirlo, il Concilio Vaticano I ha risposto chiaramente di no. Nella sua relazione mons. Gasser spiegò infatti che l’infallibilità del Papa doveva  essere determinata verificando tre requisiti:
1) il soggetto che insegna
2) la materia su cui si esercita il suo insegnamento
3) il modo con cui l’atto di insegnare viene esercitato

Il soggetto dell’infallibilità
Il primo chiarimento riguarda il soggetto dell’infallibilità. Da questo punto di vista, spiegò mons. Gasser, bisogna premettere che l’infallibilità del Papa è personale, per evitare la distinzione che fanno i gallicani tra la Sede Apostolica che sarebbe infallibile e il sedente, il Romano Pontefice, che non lo sarebbe come persona. Distinzione assurda perché non si può affermare che sia infallibile la serie dei pontefici Romani, nel loro insieme, senza che nessuno di essi lo sia personalmente[2] [2]. Questa precisazione è importante anche perché ci fa capire che, non essendo legata all’ufficio, ma alla persona, l’infallibilità non può essere delegata dal Papa ad altri, così  come il Papa non può nominare un vice-Papa a cui trasmettere il   suo Primato.
Tuttavia, se è vero che l’infallibilità si riferisce ad ognuno dei successori di Pietro personalmente considerato, bisogna capire bene in che senso: “Infallibilitas personalis papae in se ipsa debet accuratius definiri[3] [3], dice mons. Gasser.
Infatti, spiega mons. Gasser, se si considera il Papa come persona privata, egli non è infallibile. “L’infallibilità non appartiene al Romano Pontefice come persona privata, e neppure come dottore privato, perché in quanto tale, egli è uguale agli altri dottori privati, come osserva Caetano e un eguale non ha su di un eguale un potere simile a quello che tuttavia il Pontefice esercita su tutta la Chiesa[4] [4].
A questo punto mons. Gasser protesta con veemenza contro gli anti-infallibilisti che gli rimproveravano di sostenere che il Papa non può mai cadere nell’eresia, contraddicendo con ciò la dottrina della Chiesa, che ammette invece la possibilità del Papa eretico. Mons. Gasser risponde ribadendo il fatto che la Chiesa non ha mai accolta quella che definisce “l’opinione estrema” del teologo Alberto Pighi, secondo cui “il Papa come persona particolare o come dottore privato potrebbe errare per ignoranza, ma non potrebbe mai cadere nell’eresia o insegnare l’eresia”. Gli infallibilisti, come mons. Gasser, ammettono la possibilità del Papa eretico.
Il Papa, precisa mons. Gasser, non è infallibile come persona privata, ma come “persona pubblica”. E come “persona pubblica” si deve intendere che il Papa stia adempiendo il suo ufficio, parlando ex cathedra, in virtù della sua funzione di dottore della Chiesa. “Pontifex dicitur infallibilis cum loquitur ex cathedra…scilicet quando.,. primo non tanquam doctor privatus…aliquid decernit, sed docet supremi omnium christianorum pastori set doctoris munere fungens[5] [5]. Queste parole le ritroveremo nella definizione dogmatica: “cum ex cathedra loquitur, id est cum omnium christianorum pastoris et doctoris munere fungens”. Il Papa è infallibile solo se, in quanto Papa, adempie al suo ufficio di maestro universale, parlando ex cathedra e intendendo di vincolare tutta la Chiesa al suo insegnamento.

 L’oggetto dell’infallibilità
Se il Papa è infallibile quando esercita la sua funzione di Pastore della chiesa universale e quando intende definire, bisogna aggiungere una seconda condizione: egli deve pronunciarsi in materia di fede e di morale. Il testo della definizione dirà doctrinam de fide vel moribus.
Il campo della fede e della morale è vasto, perché comprende tutta la dottrina cristiana, speculativa e pratica, il credere e l’operare umano, ma ancora una precisazione è necessaria. Una definizione dogmatica non implica la definizione di una nuova dottrina in campo di fede e di morale. Il Papa può solo esplicitare ciò che è implicito in materia di fede e di morale ed è trasmesso dalla Tradizione della Chiesa.
Ciò che i Papi definiscono deve essere contenuto nella Scrittura e nella Tradizione, e il Papa ha bisogno dell’aiuto della Chiesa per prendere conoscenza del deposito rivelato, a cui deve attingere. Perché ha bisogno della cooperazione della Chiesa? Perché  l’infallibilità non è accordata al Papa come un’ispirazione o una rivelazione, ma come un’assistenza divina. Perciò, spiega mons. Gasser, il Papa, considerata la sua carica e l’importanza della cosa, è tenuto ad impiegare i mezzi appropriati per ricercare la verità ed esprimerla convenientemente[6] [6]. Un altro relatore ufficiale, mons. D’Avanzo aveva precisato il 20 giugno: “assistentia non est nova revelatio, sed manifestatio veritatis quae in deposito revelationis jam contenitur[7] [7].
Il Papa dunque, prima di procedere ad una definizione, ricorre, nella forma che giudica opportuna, a mezzi di informazione adatti a conoscere nel miglior modo possibile la verità che intende definire, per garantirsi che essa è contenuta nel deposito rivelato.
Può essere interessante ricordare che quando nell’aula conciliare venne richiesto che l’infallibilità fosse estesa anche alla canonizzazione dei santi, all’approvazione degli ordini religiosi e alla qualifica di dottrine con note inferiori al dogma o all’eresia, la richiesta non venne accolta, perciò è da escludere che queste sfere di intervento pontificio possano rientrare nella materia oggetto della definizione vaticana[8] [8].

Il modo dell’insegnamento infallibile
Si pone a questo punto il terzo problema. Mons. Gasser spiega infatti che se il Papa è sempre il giudice supremo in materia di fede e di morale, egli gode di un’assistenza divina che gli toglie la possibilità di errare solo nel momento in cui esercita un atto che abbia determinate caratteristiche. Si tratta di un’ultima importante condizione restrittiva.
Perché il Papa applichi in concreto il carisma dell’infallibilità da lui posseduto, si richiede che egli usi una forma dalla quale appaia manifesta la sua intenzione di dare una sentenza definitiva sulla materia oggetto del suo intervento. Mons. Gasser dice “dando definitivam sententiam”,  o, come ripete: “definit, seu, ut plures theologi loquuntur, definitiva et terminativa sententia proponit[9] [9]. La natura dell’atto del Papa che impegna la sua infallibilità deve essere espressa nel testo dalla parola “definire”, che ha come correlativo la formula ex cathedra. Nella seduta del 16 luglio, l’ultima prima del voto definitivo, mons. Gasser, parlando ufficialmente a nome della Deputazione della Fede, insiste su questo punto: “La parola definisce significa che il Papa proferisce  la sua sentenza…direttamente e definitivamente, in maniera tale che ogni fedele possa ormai essere certo del pensiero della sede apostolica, del pensiero del Romano pontefice[10] [10].
Con queste precisazioni mons. Gasser intendeva rispondere alle numerose obiezioni, soprattutto di carattere storico, dei Padri conciliari anti-infallibilisti. Essi citavano i casi dei Papi Onorio e Liberio, o del Concilio di Costanza, che, di fatto, si allontanarono dalla fede ortodossa per negare con ciò il dogma dell’infallibilità. Ma ad essi venne opportunamente risposto che i Papi e i Concili che avevano errato non lo avevano mai fatto ex cathedra, esercitando la prerogativa della infallibilità. In questi casi, non si verificarono dunque tutte le condizioni richieste per l’infallibilità[11] [11]. Se nei casi dei Papi Liberio ed Onorio, nei documenti, suggellati da approvazione pontificia del Concilio Costantinopolitano I o di Costanza, vi era stato errore, ciò era dovuto appunto alla fallibilità (o non infallibilità) di quei documenti.
Riassumendo non le mie opinioni ma la relazione di mons. Gasser, relatore generale della Deputazione per la Fede al Vaticano I, il Romano Pontefice è infallibile tutte le volte, e solo quando: 1) parli ex cathedra come capo della Chiesa universale; 2) che la materia in cui si esprime riguardi la fede o i costumi; 3) che su quest’oggetto intenda pronunziare un giudizio definitivo.
È sufficiente che manchi uno dei tre requisiti indicati dalla costituzione Pastor Æternus perché il Magistero debba essere considerato non infallibile, ma fallibile, senza che questo termine significhi necessariamente sbagliato. Infallibile è, secondo qualsiasi buon dizionario, colui “che non sbaglia e non può sbagliare[12] [12], mentre “fallibile” è colui che è “soggetto a sbagliare[13] [13]. Se però infallibile coincide con “verace”, fallibile non significa necessariamente “fallace”. Dire che una proposizione è fallibile, non significa dire che invece di essere vera, essa è sbagliata, ma che, non essendo infallibile, potrebbe non essere vera. Chi non è fallibile, insomma, a differenza di chi è infallibile. non è esente dalla possibilità di errore. E l’errore di un Papa, secondo il Concilio Vaticano I, può arrivare fino all’eresia.

La possibilità di un Papa eretico
Fra i casi di perdita del potere pontificio, la dottrina cattolica ammette pacificamente la possibilità di un Papa eretico[14] [14].
            Nel Medioevo il Decreto di Graziano ricorda un principio ancora oggi vigente:  il Papa a nemine est judicandus, nisi deprehenditur a fide devius[15] [15] (non debba essere giudicato da nessuno, a meno che non si allontani dalla fede). La regola Prima sedes non judicabitur ammette per Graziano una sola eccezione: il peccato di eresia. La possibilità di giudicare il Papa se si rende colpevole di eresia come ci attestano le grandi collezioni canoniche, fu una massima incontestata nel Medioevo[16] [16].  Da allora, pressoché nessun teologo è arrivato a negare la possibilità, in tesi, di un Papa eretico, anche se, soprattutto a partire dal XVI secolo, la tendenza è stata di considerarla improbabile di fatto.
            Il problema di fondo è piuttosto un altro: se e quando il Papa eretico decade dal suo ufficio.  Si tratta di un problema discusso dai teologi su cui non mi soffermo. Ciò che importa sottolineare è che bisogna evitare di attribuire all’infallibilità del Papa un significato diverso da quello che gli attribuisce la Chiesa e che, se il Papa può errare, vi sono casi in cui dal Papa è lecito dissentire.
Nessun autore ha  mai sollevato dubbi quanto al diritto di una opposizione privata ispirata alle parole stesse di san Pietro : “bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini” (At. 5, 29).  La legittima “disobbedienza” ad un ordine in sé ingiusto in natura di fede e di morale si può spingere, in casi particolari, fino alla resistenza anche pubblica al Sommo Pontefice. Arnaldo Xavier da Silveira, in uno studio dedicato alla Resistenza pubblica a delle decisioni dell’autorità ecclesiastica[17] [17], lo ha ben dimostrato, riportando citazioni di santi, dottori della Chiesa e illustri teologi e canonisti.
Nel commento all’Epistola ai Galati[18] [18]studiando l’episodio in cui san Paolo resistette in faccia a san Pietro, san Tommaso scrive: “La riprensione fu giusta e utile, e il suo motivo non fu di poco conto:  si trattava di un pericolo per la preservazione della verità evangelica […]. Il modo della riprensione fu conveniente, perché fu pubblico e manifesto. Perciò san Paolo scrive: ‘Parlai a Cefa’, cioè a Pietro, ‘di fronte a tutti’, perché la simulazione operata da san Pietro comportava un pericolo per tutti. In 1 Tim. 5, 20 leggiamo: ‘coloro che hanno peccato, riprendili di fronte a tutti’. Questo si deve intendere dei peccatori manifesti, e non di quelli occulti, perché con questi ultimi si deve procedere secondo l’ordine proprio alla correzione fraterna[19] [19].
Il potere del Papa è supremo, ma non illimitato e arbitrario. Il Papa, come ogni fedele, deve rispettare la legge naturale e divina, di cui egli è, per mandato divino, il Custode.Tuttavia, come scrive Arnaldo Xavier da Silveira richiamando un principio esposto dal padre Laymann (+1635), grande moralista della Compagnia di Gesù, “fin quando (il Papa che si sia allontanato dalla fede cattolica) sarà tollerato dalla Chiesa e pubblicamente riconosciuto come pastore universale, egli godrà realmente del potere pontificio, così che tutti i suoi decreti non avranno minore vigore e autorità di quelle che avrebbero se egli fosse veramente fedele”. Questa posizione dottrinale, basata sul dogma che la Chiesa è una società visibile e perfetta, vale per il vero Papa che pecca contro la fede, come per quello che avesse già perso la fede prima della sua elezione[20] [20]. Ma tutte le verità teologiche si sono sviluppate in seguito a concrete controversie storiche. Dobbiamo pregare di non essere costretti dalle circostanze a dovere approfondire queste verità, perché altrimenti dovremmo dire che la Chiesa si trova in un’ora tragica e mai vissuta della sua storia.
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