ACTA APOSTATICAE SEDIS : come, cambiando un po' qua e un po' la, si può cambiare tutto...

mercoledì 4 giugno 2014

Munus Petrinus?

Sulla validità della rinunzia di Benedetto XVI

Ringrazio di cuore il lettore "Latinista" per questa condivisione. Vorrei richiamare l'attenzione su un'affermazione che esplicita, per metterlo in dubbio, un serio rischio che, ferma restando la validità della rinuncia, ho visto invece incombere fin dal primo momento: « è quantomeno dubbio che la potestà del Papa arrivi a permettergli l'istituzione di un Papato parziale o di un Papato doppio ».
Più che dubbio dovrebbe essere impossibile e, sul piano metafisico, lo è. Tuttavia oggi, messa all'angolo la metafisica, l'orizzontalismo antropocentrico lo rende possibile attraverso la nuova prassi ateoretica senza spiegazioni o con spiegazioni sommarie sganciate dalla tradizione perenne, espressione della 'tradizione vivente' portata avanti dal nuovo-soggetto Chiesa in divenire che ha preso il posto dell'oggetto-Rivelazione.Prassi che di fatto incide nella sostanza e concretizza cambiamenti non più codificati su un impianto teoretico solido, ma direttamente concretizzati rappresentandoli in pubblico e così acriticamente recepiti dall'opinione comune (es: i due papi all'inaugurazione del monumento in Vaticano [qui], all'ultimo concistoro [qui] oppure durante la concelebrazione per le recenti canonizzazioni: immagine a lato). E nessuno può dir nulla, perché contrapporre parole ai fatti non serve a niente, mancando alle parole la materia prima del contendere: la esplicitazione teorica del nuovo corso di volta in volta instaurato.
E il comportamento sempre più pragmatico, anticonformista e rivoluzionario di Bergoglio, sembra completare l'opera, iniziata da Paolo VI e traghettata da Benedetto XVI con la spinta finale delle dimissioni ingravescente aetate, che lo stesso Bergoglio ha dichiarato essere un nuovo inizio [qui]. Nella neo-chiesa queste cose sembrano non far più effetto a nessuno...

Questo che segue è il testo della rinunzia come si trova oggi 2 giugno 2014 sul sito della Santa Sede [qui
Fratres carissimi
Non solum propter tres canonizationes ad hoc Consistorium vos convocavi, sed etiam ut vobis decisionem magni momenti pro Ecclesiae vita1 communicem. Conscientia mea iterum atque iterum coram Deo explorata ad cognitionem certam perveni vires meas ingravescente aetate non iam aptas esse ad munus Petrinum aeque administrandum.
Bene conscius sum hoc munus secundum suam essentiam spiritualem non solum agendo et loquendo exsequi1 debere, sed non minus patiendo et orando. Attamen in mundo nostri temporis rapidis mutationibus subiecto et quaestionibus magni ponderis pro vita fidei perturbato ad navem Sancti Petri gubernandam et ad annuntiandum Evangelium etiam vigor quidam corporis et animae necessarius est, qui ultimis mensibus in me modo tali minuitur, ut incapacitatem meam ad ministerium mihi commissum bene administrandum agnoscere debeam. Quapropter bene conscius ponderis huius actus plena libertate declaro me ministerio Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri, mihi per manus Cardinalium die 19 aprilis MMV commisso3 renuntiare ita ut a die 28 februarii MMXIII4, hora 205, sedes Romae, sedes Sancti Petri vacet et Conclave ad eligendum novum Summum Pontificem ab his quibus competit convocandum esse.
Fratres carissimi, ex toto corde gratias ago vobis pro omni amore et labore, quo mecum pondus ministerii mei portastis et veniam peto pro omnibus defectibus meis. Nunc autem Sanctam Dei Ecclesiam curae Summi eius Pastoris, Domini nostri Iesu Christi confidimus sanctamque eius Matrem Mariam imploramus, ut patribus Cardinalibus in eligendo novo Summo Pontifice materna sua bonitate assistat. Quod ad me attinet etiam in futuro vita orationi dedicata Sanctae Ecclesiae Dei toto ex corde servire velim.
  1. vita: letto dal Papa come "vita", pubblicato in un primo tempo come "vitae", e poi ricorretto in "vita" nel testo pubblicato.
  2. exsequi: letto così dal Papa, così pubblicato e mai corretto.
  3. commisso: letto dal Papa come "commissum", pubblicato in un primo tempo come "commissum", e poi corretto in "commisso" nel testo pubblicato.
  4. MMXIII: letto dal Papa come "bis millesimo tredicesimo".
  5. hora 20: letto dal Papa come "hora vigesima", pubblicato in un primo tempo come"hora 29", e poi ricorretto in "hora 20" nel testo pubblicato.
1. I requisiti canonici per la validità della rinunzia 

A norma del can. 332 § 2 CJC, "nel caso che il Romano Pontefice rinunci al suo ufficio, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e che venga debitamente manifestata, non si richiede invece che qualcuno la accetti".
Unici requisiti canonici richiesti specificamente per la validità della rinunzia sono quindi la libertà della stessa e la sua debita manifestazione. In quanto atto giuridico però, per disposto del can. 124 § 1 CJC, si richiede anche "che sia posto da una persona abile, e che in esso ci sia ciò che costituisce essenzialmente l'atto stesso". Va poi ricordato che "l'atto posto per violenza inferta dall'esterno alla persona, cui essa stessa in nessun modo poté resistere, è nullo" (can. 125 § 1 CJC), e che è nullo anche "l'atto posto per ignoranza o per errore che verta intorno a ciò che ne costituisce la sostanza" (can. 126 CJC).
Dunque perché la rinunzia sia canonicamente valida devono essere soddisfatti questi requisiti e non altri[1]:
  1. l'abilità (giuridica) del Papa a porre l'atto;
  2. la libertà della rinunzia;
  3. l'assenza di violenza esterna irresistibile;
  4. l'assenza di ignoranza o di errore sostanziale;
  5. l'espressione della rinunzia nell'atto;
  6. la debita manifestazione della rinunzia;
fermo restando che "l'atto giuridico posto nel debito modo riguardo ai suoi elementi esterni si presume valido" (can. 124 § 2 CJC).
Finora non ho mai sentito che qualcuno abbia sollevato un dubbio sul primo punto, che si può quindi considerare pacifico. Il secondo e il terzo sono strettamente legati. Quanto al quinto e al sesto, si potrebbe pensare che in realtà coincidano, e probabilmente è così, ma la cosa non è pacifica; ad ogni modo converrà trattarli insieme.

2. Libertà della rinunzia e assenza di violenza irresistibile

Che Benedetto XVI non abbia rinunziato per violenza irresistibile è evidente: non l'ha fatto sotto tortura, o l'assedio di un esercito, o la minaccia delle armi, ma in circostanze del tutto pacifiche e normali, e contestualmente ha dichiarato di farlo "plena libertate".
In una situazione come questa, in cui c'è tutta l'apparenza della libera volontà del Papa, essa si deve presumere effettiva. Quella che va dimostrata, caso mai, è l'effettiva assenza di libertà nonostante l'apparenza contraria. Finora questa dimostrazione è mancata, mentre la serenità attuale di Ratzinger indica che la rinunzia fu davvero il suo volere.
S'intende che pressioni di ogni genere che avessero mirato con successo a portare il Papa a dire spontaneamente "basta", e che ci possono pure essere state, non comporterebbero né che l'atto sia stato posto per violenza irresistibile, né che non sia stato libero, perché il rinunziatario non sarebbe stato costretto a rinunziare contro la sua volontà, ma solo portato a decidere di farlo.

3. Ignoranza ed errore sostanziale

3.1. Errori di lingua e di battitura

Tanto nella dichiarazione di Papa Benedetto quanto nel testo poi pubblicato erano presenti varii errori di forma - ora di latino, ora di battitura: li ho raccolti nell'apparato in calce al testo riportato all'inizio di questo articolo.
C'è stato chi ha preso questi errori a pretesto per sostenere l'invalidità della rinunzia. Ora, innanzitutto gli errori che si sono aggiunti nel testo pubblicato sono irrilevanti, perché conta l'atto della dichiarazione posto oralmente in concistoro. Quanto ai tre errori di latino fatti in quella circostanza, è evidente che, per parafrasare il codice, non vertono su ciò che costituisce la sostanza della rinunzia, e la lasciano perfettamente comprensibile, quindi non ne inficiano in alcun modo la validità.

3.2. Ignoranza ed errore vizio. La pretesa opposizione tra munus e ministerium

In questi ultimi giorni ha avuto una certa risonanza la tesi del canonista Stefano Violi, ripresa per il grande pubblico da Vittorio Messori sul Corriere della Sera del 28 maggio 2014, secondo la quale Benedetto XVI avrebbe distinto tra munus, l'ufficio, la carica, e ministerium, l'esercizio di quel munus, rinunziando solo al ministerium e conservando quindi per sé il munus ("declaro me ministerio Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri [...] renuntiare"). Un po' come se avesse ceduto l'usufrutto di un bene mantenendone la nuda proprietà.
Cosa ne seguirebbe, se fosse così? Dato che una rinunzia solo parziale non è prevista dall'ordinamento, questa circostanza comporterebbe la nullità dell'atto per ignoranza o errore di diritto riguardo all'oggetto dell'atto stesso. Sempre che l'atto del Papa, in forza della sua suprema potestà, non renda ipso fatto canonicamente possibile anche la rinunzia parziale: questo allora non porterebbe all'invalidità della rinunzia, ma all'assurdo della compresenza di due Papi complementari, o piuttosto di un Papa in senso pieno e uno in senso ridotto[2]. È appunto questa la conclusione di chi ha avanzato la tesi, almeno come riportata dal Messori. Ma tanto questa quanto l'altra - quella dell'invalidità - sono rese inconsistenti dalla falsità delle premesse, come stiamo per vedere.

È vero che una parte della dottrina canonistica cerca di introdurre questa distinzione tramunus e ministerium. Ma è anche vero che, se la dottrina si è posta il problema di distinguere, è perché l'uso dei due termini nel diritto canonico non è affatto così netto. A munus, secondo la semantica propria della parola, non viene dato solo il significato di 'ufficio = carica', ma anche quello ben diverso di 'ufficio = compito': ne sono un esempio i varii munera dei vescovi (sanctificandiregendidocendi: can. 375 § 2 CJC), che non sono cariche ma appunto compiti, mandati. D'altra parte sempre il CJC parla di "ministri sacri seu clerici" (Lib. I, pars I, tit. III), e del loro ufficio come dei "ministeria sacra" (ad es. can. 232). E come dice "in munere exercendo", così dice anche "in ministerii exercitio": evidentemente non nel senso di 'esercizio dell'esercizio'.

Di più: munus e ministerium sono considerati sinonimi nell'uso anche in relazione all'ufficio di Papa. Si prenda ad esempio l'udienza generale del 24 febbraio 1993 di S. Giovanni Paolo II: "Ilmunus petrinum del vescovo di Roma come pastore universale" [qui]. In essa si parla sempre del primato del Papa come derivante dal suo ministerium petrinum: viene usata sempre questa espressione, che corrisponde con ogni evidenza sia al "munus petrinum" del titolo, sia al "munus a Domino singulariter Petro, primo Apostolorum, concessum" del can. 331 CJC.

Questo dunque è il contesto linguistico in cui è stata formulata la rinunzia di Benedetto XVI.Munus e ministerium compaiono anche in essa. Vediamo come.
Dapprima il Papa, riferendosi al suo ufficio, parla di munus. Riporto il testo della traduzione italiana ufficiale pubblicata sul sito della Santa Sede [qui]:
"Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l’età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino [munus Petrinum, nell'originale latino]".
Il Papa dichiara di non avere più le forze per esercitare il suo ministero, il munus petrinum. Ammette che il suo ufficio (ancora "munus", nell'originale latino) non comporta solo attività, per cui sono richieste particolari energie, ma anche sofferenza e preghiera. Però, intende Sua Santità, non si può avere un Papa dimezzato, che si limita a soffrire e pregare senza governare la Chiesa e annunziare attivamente il Vangelo: in un mondo "soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza per la vita della fede" al Papa "è necessario anche il vigore sia del corpo, sia dell’animo, vigore che negli ultimi mesi - dice il Santo Padre - in me è diminuito in modo tale da dover riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministero [ministerium, nel testo latino] a me affidato".
In questo modo Papa Benedetto ritorna al punto di partenza della sua argomentazione e lo ribadisce, con una frase che riprende da vicino tanto nei concetti quanto nelle parole quella da cui siamo partiti:
- "vires meas ingravescente aetate non iam aptas [...] ad munus Petrinum aeque administrandum",
- "incapacitatem meam ad ministerium mihi commissum bene administrandum".
Riprende il concetto della forza che scema e lo rende ormai inadatto, riprende il verboadministrandum, varia altri termini con sinonimi: bene al posto di aequeministerium invece di munusMinisterium e munus sono esattamente la stessa cosa. Così, quando nella frase successiva rinunzia al suo ministero ("ministerio", nel testo latino), sta rinunziando precisamente al munus petrinum.

Del resto non potrebbe che essere così, visto come continua la dichiarazione. Il Papa rinunzia al ministerium di vescovo di Roma, successore di San Pietro, "ita ut sedes Romae, sedes Sancti Petri vacet", in modo tale che la sede di Roma, la sede di San Pietro, sia vacante. La sede vacante comporta che il Papa non esista. Se il Papa esiste ma non può esercitare il suo ministero pastorale, la sede è piuttosto impedita. Secondo le intenzioni di Benedetto XVI come risultano dalla lettera dell'atto di rinunzia, quindi, a partire dall'entrata in vigore della rinunzia stessa non sarebbe più esistito un Papa fino all'elezione del successivo. E infatti aggiunge, per maggior chiarezza: "[DeclaroConclave ad eligendum novum Summum Pontificem [...]convocandum esse", dichiaro che va convocato un conclave per eleggere un nuovo Sommo Pontefice: non un facente funzioni, un reggente, un vicario, ma un nuovo Papa.
Anche per questo è evidente che l'intenzione di Ratzinger, così come emerge coerentemente dalla lettera dell'atto, non era rinunziare all'esercizio del Papato, da affidare a un facente funzioni conservando per sé la condizione papale, ma piuttosto rinunziare al Papato, aprendo la sede vacante (e non impedita) e ordinando l'elezione di un nuovo Papa. Come di fatto è stato.

3.3. Errore ostativo e riserva mentale

Appurato che Papa Benedetto ha dichiarato di rinunziare al Papato, al munus petrinum, e a niente di diverso, si pone il problema di alcuni suoi atti e dichiarazioni successivi che sembrano contraddire almeno in parte la rinunzia. Benedetto XVI ha voluto mantenere alcuni trattamenti e insegne papali (non tutti). Inoltre, nella sua udienza generale del 27 febbraio 2013, disse:
"Qui permettetemi di tornare ancora una volta al 19 aprile 2005. La gravità della decisione è stata proprio anche nel fatto che da quel momento in poi ero impegnato sempre e per sempre dal Signore. Sempre – chi assume il ministero petrino non ha più alcuna privacy. Appartiene sempre e totalmente a tutti, a tutta la Chiesa. Alla sua vita viene, per così dire, totalmente tolta la dimensione privata. [...] Il sempre è anche un per sempre - non c’è più un ritornare nel privato. La mia decisione di rinunciare all’esercizio attivo del ministero, non revoca questo. Non ritorno alla vita privata, a una vita di viaggi, incontri, ricevimenti, conferenze eccetera. Non abbandono la croce, ma resto in modo nuovo presso il Signore Crocifisso. Non porto più la potestà dell’officio per il governo della Chiesa, ma nel servizio della preghiera resto, per così dire, nel recinto di san Pietro. San Benedetto, il cui nome porto da Papa, mi sarà di grande esempio in questo. Egli ci ha mostrato la via per una vita, che, attiva o passiva, appartiene totalmente all’opera di Dio."
Queste parole sono state oggetto di molte elucubrazioni. Si è vista, in quel "per sempre" non revocato dalla rinunzia, una prova che Benedetto intendesse rimanere in qualche modo Papa. Si è notato che parla di "rinunciare all'esercizio attivo del ministero", e si è dedotto che sarebbe rimasto Papa in modo passivo o contemplativo. Questa distinzione si è cercato di vederla anche nella dichiarazione di rinunzia, ma a torto, come abbiamo visto sopra. Il mantenimento di attributi e trattamenti papali però è parso supportare l'ipotesi di un Ratzinger ancora in qualche modo Papa.

L'apparente contraddizione tra queste circostanze e l'atto di rinunzia, che riguarda in modo ormai chiarissimo il Papato in toto, si può spiegare in tre modi:
  1. Sua Santità intendeva rinunziare solo in parte al Papato - all'esercizio attivo del ministero - ma non capì che stava dichiarando di rinunziare al Papato in toto. Avremmo un errore ostativo: la volontà sarebbe per errore in disaccordo con la sua manifestazione. Questo renderebbe davvero invalida la rinunzia; ma presupporrebbe in Ratzinger una straordinaria limitatezza intellettuale, incredibile per un uomo di tale levatura. In effetti non ho mai sentito che si sia invocato questo pretesto per considerare invalida la rinunzia.
  2. Sua Santità sapeva che stava dichiarando di rinunziare al Papato in toto, pur volendo in realtà rinunziarvi solo in parte. In altre parole dichiarò consapevolmente una cosa diversa da quella che voleva. Lasciamo da parte l'immediata domanda che viene da porsi sulle ragioni di una cosa del genere, e analizziamo la situazione ipotizzata. Avremmo una riserva mentale: la volontà sarebbe intenzionalmente in disaccordo con la sua manifestazione. Un inganno deliberato, insomma, che non solo è inverosimile, ma non avrebbe nemmeno alcun effetto sulla rinunzia, che resterebbe valida.
  3. Sua Santità sapeva bene ciò che stava dichiarando e lo voleva: oggi non è e non vuole essere più Papa. Insegne e trattamenti sono intesi come quelli di un presidente emerito, e sono stati mantenuti per ragioni che saprà lui, ma che, data la premessa, devono essere lungi dalla pretesa di essere ancora Papa, così come un presidente emerito non pretende di essere ancora presidente. Le parole dell'udienza generale del 27 febbraio esprimono in modo non sufficientemente inequivoco, data la circostanza, che Ratzinger non sarebbe tornato a vivere per sé stesso ("Non ritorno alla vita privata, a una vita di viaggi, incontri, ricevimenti, conferenze eccetera"), ma sarebbe rimasto totalmente al servizio della Chiesa, come quando era Papa, seguendo l'esempio di S. Benedetto da Norcia.
Personalmente, per carità e stima nei confronti della persona, ma soprattutto perché mi pare di gran lunga la più probabile, propendo per la terza possibilità.

4. Espressione della rinunzia nell'atto e sua debita manifestazione

Che nella dichiarazione "ci sia ciò che costituisce essenzialmente l'atto stesso" a norma del can. 124 § 1 CJC, e cioè la manifestazione della volontà di rinunziare al Papato, è chiaro oltre ogni ragionevole dubbio, visto anche quanto detto sopra al paragrafo 3.2.

Non è del tutto pacifico, invece, che cosa intenda il can. 332 § 2 CJC prescrivendo per la validità della rinunzia del Papa che essa "venga debitamente manifestata".
Secondo il can. 189 § 1 CJC, che riguarda la rinunzia agli ufficii ecclesiastici in generale, essa, "perché abbia valore, [...] deve essere fatta all'autorità alla quale appartiene la provvisione dell'ufficio di cui si tratta, e precisamente per iscritto oppure oralmente di fronte a due testimoni". Dato che questa disposizione riguarda la manifestazione della rinunzia, alcuni ritengono che a questa rimandi il can. 332 § 2 parlando di debita manifestazione.
Non è certo che questo canone si applichi, per quanto possibile, anche alla rinunzia del Papa; ma se così fosse, l'autorità richiamata sarebbe da identificare col collegio cardinalizio. Ebbene, Benedetto XVI ha presentato la sua rinunzia oralmente proprio ai cardinali riuniti in concistoro, e i testimoni non sono mancati. Il requisito della debita manifestazione sarebbe quindi soddisfatto.

Se invece quel canone non è applicabile alla rinunzia del Papa, evidentemente per essa non sono previste altre formalità che quelle comuni a tutti gli atti giuridici. La disciplina generale degli atti giuridici, per quanto riguarda la manifestazione dell'oggetto, si limita a prescrivere, al can. 124 § 1 CJC già ricordato più volte, che nell'atto "ci sia ciò che costituisce essenzialmente l'atto stesso". Abbiamo visto all'inizio di questo paragrafo che tale requisito è soddisfatto dalla rinunzia di Benedetto XVI.

Non c'è alcuna base giuridica per vedere negli errori di latino o di battitura un difetto della debita manifestazione.

5. Conclusioni

Non c'è una sola ragione per considerare invalida la rinunzia di Papa Ratzinger, a meno che non lo si voglia considerare corto di mente (par. 3.3., no. 1). Se ci si prova è perché non si riesce ad accettarla. Ma vale anche qui il disposto del can. 332 § 2 CJC: in caso di rinunzia del Papa, "per la validità [...] non si richiede che qualcuno la accetti". Neanche i singoli cattolici.

Appendice: perché si cerca di dimostrare l'invalidità della rinunzia?

Si è cercato di dimostrare che la rinunzia di Benedetto XVI sia invalida per i motivi più disparati. In tutti i casi gli argomenti addotti non reggono. Tutti però, malgrado la loro varietà, portano a un unico risultato: Benedetto XVI è ancora Papa, e quindi Francesco non è un vero Papa.
Questo la dice lunga sulla vera ragione di questi tentativi: non interessa tanto capire come stanno le cose, quanto arrivare a un fine, e il fine è convincersi che Francesco non sia un vero Papa. In un modo o nell'altro.

Perché diciamo la verità: molti sono scandalizzati da Francesco. Scandalizzati in senso evangelico. Che a scandalizzarli sia proprio il Papa è per loro un gran tormento: per questo da più di un anno cercano un modo per eliminare questo scandalo. Alcuni si sforzano di vedere il buono in ciò che fa e dice: in ambito tradizionalista sono detti "normalisti". Altri invece cercano di neutralizzarlo fantasticando che non sia il vero Papa, e la situazione anomala della rinunzia di Benedetto offre un ottimo pretesto.

Conviene invece che si convincano: Francesco è il vero Papa, e bisogna subirlo. Nessuno ha né il potere né il diritto di spodestarlo o neutralizzarlo.
Latinista
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1. In particolare non ha rilevanza canonica la ragione eventualmente addotta.
2. È quantomeno dubbio che la potestà del Papa arrivi a permettergli l'istituzione di un Papato parziale o di un Papato doppio.
http://chiesaepostconcilio.blogspot.it/2014/06/sulla-validita-della-rinunzia-di_4.html

1 commento:

  1. Posso provare ad ipotizzare una soluzione? Lo status ecclesiologico di Benedetto XVI ( che mi pare il vero nocciolo della questione, dato che è indubbio che " il PAPA" - regnante- sia Francesco) non è diverso da quello dei papi morti. Essi rimangono papa Giovanni Paolo I, papa Paolo VI etc... anche se non sono più " il PAPA". Tenendo anche conto che la Chiesa terrena è in comunione con quella celeste, la differenza tra un papa defunto e il c.d. " papa emerito" non è poi così rilevante, tenuto anche conto della discrezione di Benedetto.
    Tutt'altro discorso andrebbe fatto se, dopo la rinuncia, un papa - emerito- continuasse a tenere discorsi, pubblicare libri, partecipare a conferenze etc. Ecco perché forse, come ha rilevato in più di un'occasione Francesco, sarebbe meglio istituzionalizzare la carica di Papa Emerito/Sommo pontefice emerito/ Emerito vescovo di Roma etc. onde evitare in futuro- certamente non con Francesco nè Benedetto- imbarazzi e incomprensioni.

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